ACCORDO QUADRO: LA VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA DEVE ESSERE EFFETTUATA SULL'IMPORTO RIBASSATO, NON SULL'INTERO IMPORTO STIMATO (110)
Ai fini del giudizio di anomalia dell'offerta in una procedura di affidamento mediante accordo quadro, risulta affetta da manifesta illogicità – e pertanto sindacabile dal giudice amministrativo – la valutazione della Stazione Appaltante che riparametri i costi della manodopera all'intero importo massimo a base di gara, essendo quest'ultimo un limite finanziario meramente presuntivo. L'onere di separata indicazione dei costi della manodopera è difatti funzionale all'evidenza degli oneri assunti per l'esecuzione del quantitativo di prestazioni dedotto nell'offerta al ribasso.
"Al riguardo il Collegio ritiene condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado secondo cui “se scopo della separata indicazione dei costi della manodopera è quello di consentire alla stazione appaltante di avere immediata evidenza di quanto l’operatore economico suppone di dover corrispondere per tale fattore produttivo, risulta alquanto illogico ritenere che l’operatore debba strutturare la propria offerta economica al ribasso su un determinato quantitativo (quello in relazione al quale la stazione appaltante ha stimato l’importo posto a base di gara) e che, nondimeno, debba indicare i costi della manodopera su un quantitativo diverso (quello previsto dalla stazione appaltante maggiorato di quello acquisibile in virtù del ribasso). Quella esigenza di immediata evidenza del costo della manodopera a cui è funzionale l’onere di separata indicazione finirebbe per essere irrimediabilmente frustrata, perché ci si troverebbe sistematicamente dinanzi a due importi (quello offerto e quello separatamente indicato per quest’ultimo) calcolati su quantitativi diversi, e dunque non immediatamente confrontabili (se non all’esito di opinabili opere di riparametrazione, com’è emblematicamente avvenuto nella vicenda in esame)”.
In tal senso merita condivisione anche la notazione della società appellata secondo la quale la manifesta illogicità dell’iter logico seguito dalla S.A. emerge con evidenza considerando che, attesa la natura dell’accordo quadro e le disposizioni della lex di gara, l'intero importo a base di gara è meramente presuntivo, come si evince anche dal fatto che la stessa A. non assume alcun impegno a raggiungerlo, e ciononostante dovrebbe costituire un obbligo per l'O.E. nel dimensionare i propri costi, a prescindere da qualsiasi proporzionalità rispetto al corrispettivo che riceverà e dal fatto o che un singolo operatore non potrà mai farsi carico di un volume di prestazioni pari all'intero accordo quadro [...]"
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