ACCORDO QUADRO: IL NUMERO DI UNITÀ PRESTAZIONALI OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO COSTITUISCE UN ELEMENTO COSTITUTIVO ED ESSENZIALE DELL'OFFERTA (59)
In tema di appalti pubblici, la natura di "contratto normativo" dell'accordo quadro non giustifica la variazione unilaterale dell'offerta originaria da parte dell'operatore economico, poiché la flessibilità tipica di tale strumento opera esclusivamente nella fase esecutiva e non su quella selettiva. Il numero di posti offerti deve considerarsi elemento essenziale dell'offerta qualora ad esso siano correlati i punteggi tecnici e la determinazione dell'importo complessivo dell'offerta; ne consegue che la riduzione della disponibilità dichiarata in gara, accertata in sede di verifiche prodromiche all'aggiudicazione, legittima l'esclusione del concorrente.
"Né la natura di contratto normativo dell’accordo quadro può giustificare una modifica dell’offerta.
La giurisprudenza amministrativa ha, invero, statuito che la flessibilità che connota lo strumento dell'accordo quadro opera a valle, nella fase esecutiva e nella modulazione degli ordinativi, non a monte, sul contenuto vincolante dell'offerta selettiva, che resta il parametro della valutazione comparativa concorrenziale.
“La possibilità di adattamento dell'accordo quadro alle future esigenze dell'Amministrazione non implica che l'offerta originaria possa essere alterata, poiché è proprio su quella offerta - nella sua integrità tecnica ed economica - che si fonda la comparazione concorrenziale tra operatori” (cfr. Cons. Stato, V, 26 gennaio 2023, n. 909).
Nel caso di specie, la fase esecutiva consentiva solo all'Amministrazione di modulare liberamente il quantum delle prestazioni da affidare, nei limiti del valore massimo dell'accordo quadro e del limite massimo di posti offerto da ciascun aggiudicatario.
A. ha offerto 250 posti nella fase di selezione e tale quantitativo, su cui la stazione appaltante doveva poter contare, ha costituito la base della comparazione con le altre offerte e ha determinato la formazione della graduatoria.
La diminuzione [...] dei posti offerti determina, quindi, senza alcun dubbio, una modifica dell’offerta.
“Costituisce principio immanente al sistema dei contratti pubblici quello della immodificabilità dell'offerta, posto a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, nonché dell'imparzialità e trasparenza dell'agire amministrativo” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 25 settembre 2024, n. 7798).
Tale principio opera non solo durante l'espletamento delle operazioni di gara, ma anche nel segmento temporale e procedimentale successivo all'aggiudicazione (cfr. delibera ANAC n. 251 del 24 maggio 2024)."
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