ACCESSO DIFENSIVO AI DOCUMENTI DELLA FASE DI ESECUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI (35.1)
In tema di appalti pubblici, sussiste il diritto della società seconda classificata ad accedere alla documentazione della fase esecutiva (contratto, polizza fideiussoria, cronoprogramma) qualora tale conoscenza sia necessaria per curare i propri interessi in un giudizio di impugnazione dell'aggiudicazione. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a consentire l'ostensione di tali atti, pur nel rispetto delle esigenze di segretezza e sicurezza nazionale, procedendo a un bilanciamento che privilegi l'accesso difensivo, eventualmente attraverso l'oscuramento dei dati tecnici protetti, laddove non sia dimostrata una lesione specifica e individuata agli interessi superiori dello Stato o alla riservatezza commerciale.
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