IL TERMINE DI DIECI GIORNI PER L'ACCESSO RIGUARDA SOLO L'OSCURAMENTO DEI SEGRETI (36.4)
Il termine di decadenza di dieci giorni per l'impugnazione del diniego di accesso, introdotto dal nuovo Codice degli Appalti, trova applicazione esclusivamente nei casi in cui l'operatore economico intenda reagire contro l'oscuramento di parti dell'offerta motivato dalla presenza di segreti tecnici o commerciali. Qualora la stazione appaltante rifiuti l'esibizione di un documento di gara senza invocare la tutela di segreti, trova applicazione la disciplina ordinaria del rito accesso che prevede il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di rigetto.
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