IL CONCORRENTE DEFINITIVAMENTE ESCLUSO NON HA INTERESSE AD ACCEDERE AGLI ATTI DELLA FASE SUCCESSIVA (22.1)
In tema di accesso documentale ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, il soggetto escluso da una gara d'appalto o da una procedura selettiva che non abbia tempestivamente impugnato l'atto di esclusione perde la legittimazione a consultare gli atti delle fasi successive della procedura. L'interesse difensivo, infatti, deve essere finalizzato alla tutela di una posizione giuridica differenziata che, nel caso di esclusione consolidata, non risulta più configurabile, rendendo l'istanza di accesso un tentativo di controllo ispettivo generalizzato non consentito dalla norma.
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