ILLEGITTIMO IL DINIEGO GENERALIZZATO DI ACCESSO AGLI ATTI BASATO SU GENERICHE DICHIARAZIONI DI RISERVATEZZA (36.4)
In materia di accesso agli atti di gara, è illegittimo il diniego basato sul mero richiamo alle dichiarazioni di riservatezza dei concorrenti sprovvisto di un'autonoma valutazione della stazione appaltante. La qualifica di segreto tecnico o commerciale non può ricadere su qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico, ma deve riguardare studi specialistici o elaborazioni in grado di differenziare il valore del servizio. Nel bilanciamento tra segretezza e diritto alla difesa, prevale quest'ultimo qualora l'accesso sia indispensabile per verificare la legittimità dell'attribuzione dei punteggi e della congruità dell'offerta aggiudicataria.
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