DIRITTO DI ACCESSO DIFENSIVO E PARITA INFORMATIVA NELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE
In materia di concessioni idroelettriche, il diritto di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, L. n. 241/1990 prevale sulle esigenze di riservatezza commerciale e industriale quando la conoscenza degli atti tecnici è necessaria per consentire all'operatore economico di prepararsi alle future competizioni e di contrastare l'inerzia della Pubblica Amministrazione nel bandire le gare. Il differimento dell'ostensione alla data di pubblicazione del bando è illegittimo qualora determini una asimmetria informativa a favore del concessionario uscente e impedisca la predisposizione di progetti tecnici di elevata complessità.
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