Accesso difensivo e prova dei segreti tecnici in procedure autorizzatorie
In materia di accesso agli atti, la tutela dei segreti tecnici e commerciali non può essere riconosciuta a fronte di allegazioni generiche; l'operatore economico controinteressato ha l'onere di individuare in modo specifico l'oggetto, la funzione e il vantaggio competitivo delle informazioni riservate, provando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 30/2005. Il diritto di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, L. 241/1990 prevale sulle esigenze di riservatezza industriale quando la conoscenza dell'offerta del primo classificato sia necessaria per consentire ai concorrenti non aggiudicatari la tutela giurisdizionale della propria posizione.
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