Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILITÀ DELL’ACCESSO DIFENSIVO E DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO MERAMENTE ESPLORATIVI SU PROCEDURE DI GARA CONCLUSE O DEFINITE CON SENTENZE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, deve ritenersi illegittimo l'accesso documentale qualora l'istanza si manifesti generica o con funzione meramente esplorativa, risultando priva di una legittimazione capace di azionare un interesse qualificato e attuale.

L'accesso civico generalizzato, pur essendo uno strumento di controllo diffuso, non può essere utilizzato per imporre all'Amministrazione un'attività di elaborazione dati o indagini su vicende datate e inerenti a rapporti contrattuali ormai definitivamente conclusi.

"In assenza della manifestazione di un interesse concreto, attuale e specifico, l’istanza si configura in termini di accesso esplorativo in contrasto con i principi enunciati dall’art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990.

In tema di accesso difensivo l’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 4 del 2021, ha precisato che si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare e tutelare.

Diversamente da quanto sostiene l’appellante, il Collegio di prima istanza ha colto la natura esplorativa della richiesta di accesso, con la quale si è inteso sollecitare verifiche sull’operato dell’Amministrazione, senza però che sia emerso il nesso di strumentalità necessaria richiesto per l’accesso difensivo, oltre al fatto che tutte le procedure di gara a cui l’appellante fa riferimento sono state già definite, alcune con sentenze passate in giudicato.

Quanto alla prospettazione di future azioni di risoluzione contrattuale o di revocazione straordinaria si tratta di eventualità che la ricorrente ha allegato, senza supportarla con elementi concreti, puntuali e circostanziati in relazione a indizi di prova, utili per verificare la fondatezza delle argomentazioni difensive, diffusamente ribadite, anche con memoria di replica.

Il Tribunale adito ha quindi, correttamente, escluso la sussistenza di ‘una posizione legittimante idonea a suffragare l’istanza in chiave di accesso difensivo ai sensi del comma 7 del medesimo art. 24, non essendo stata convincentemente dimostrata l’esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare, e dunque la necessità di disporre alla predetta documentazione allo scopo di salvaguardare adeguatamente le proprie pretese anche in sede giudiziale le gare richiamate da P. non sorreggono alcun interesse attuale’."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)