Giurisprudenza e Prassi

VA AMMESSo ACCESSO ANCHE ALLE INFORMAZIONI TECNICHE RICHIESTO DAL SECONDO CLASSIFICATO

TAR VENETO SENTENZA 2019

La giurisprudenza è quindi pervenuta ad affermare che, per i partecipanti alla gara, il rispetto della disciplina dell’art. 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comporta “[…] un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta […] allo specifico fine di verificare la sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e la tutela difesa in giudizio degli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso […]” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6083).

Nel caso in esame, la società ricorrente ha formulato istanza di accesso in relazione allo svolgimento della procedura di gara alla quale ha partecipato (classificandosi seconda in graduatoria) ed espressamente evidenziando la finalità - di tutela in giudizio dei propri interessi - cui l’istanza stessa risultava preordinata.

Ciò chiarito, in termini generali deve evidenziarsi che alla luce della collocazione in graduatoria della società ricorrente la stessa riveste “una posizione particolarmente qualificata nell’ambito della procedura di gara” (arg. ex T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 giugno 2017, n. 679)ed il diritto all’ostensione dalla medesima esercitato, in termini astratti, discende dall’applicazione dei principi desumibili dall’art. 53, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di interesse oggettivamente strumentale alla proposizione di un’eventuale azione giudiziaria (come in effetti è poi accaduto).

Peraltro è ben noto che la giurisprudenza ammette la possibilità che vengano proposti motivi generici o ipotetici quando il ricorrente si sia trovato nell'impossibilità di reperire la documentazione relativa al procedimento amministrativo che sottopone a sindacato giurisdizionale (c.d. ricorso al buio, essendo però necessario adoperarsi per venire a conoscenza del provvedimento di cui si ritiene l'illegittimità, anche al fine di articolare le proprie difese: cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 25 febbraio 2010, n. 651).


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DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;