Giurisprudenza e Prassi
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER ACCESSO AD ATTI DI GARA DOPO L'OSTENSIONE RECIPROCA (36.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2026
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’accesso integrale alla documentazione di gara, comprensiva delle parti oscurate per la tutela di segreti tecnici e commerciali, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove, in pendenza di giudizio, le parti concordino la reciproca ostensione dei documenti e l’amministrazione resistente provveda a rendere disponibile l’intera documentazione richiesta, risultando così pienamente soddisfatto l'interesse conoscitivo della parte istante.
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