ILLEGITTIMO L'OSCURAMENTO MASSIVO DELL'OFFERTA TECNICA SENZA PROVA DI SEGRETI COMMERCIALI (36.4)
Ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'accesso agli atti per gli operatori collocati nei primi cinque posti in graduatoria deve essere integrale, e ogni eventuale oscuramento per ragioni di segretezza tecnica o commerciale deve risultare da una valutazione puntuale e motivata della Stazione Appaltante. Non è legittimo l'oscuramento massivo basato su una generica dichiarazione di opposizione del controinteressato che richiami l'ordinario know-how aziendale, qualora non venga dimostrata l'esistenza di segreti industriali protetti e la loro effettiva prevalenza rispetto all'interesse pubblico alla trasparenza e al diritto di difesa degli altri concorrenti.
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