AMMISSIONE CONTESTATA: INTERESSE ATTUALE E CONCRETO DEL CONCORRENTE E TERMINE DIFFERITO ALLA CONOSCENZA DEGLI ATTI RICHIESTI (35)
L’accesso agli atti di una procedura competitiva assume i connotati dell’accesso partecipativo, espressione del principio di trasparenza. Sussiste dunque un interesse attuale e concreto del partecipante ad una procedura selettiva ad evidenza pubblica alla conoscenza degli atti della stessa alla quale ha preso parte al fine di verificane la legittimità e ciò anche a prescindere dalla posizione in graduatoria del richiedente l’accesso (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2022, n.3392).
Peraltro, nella propria istanza la ricorrente lega l’interesse all’accesso, in primis, proprio alla sua qualità di concorrente alla manifestazione di interesse ed unico contendente della controinteressata nell’assegnazione del canale 3, aggiungendo soltanto che l’ostensione dei richiesti documenti, in quella precipua fase dell’articolato procedimento, sarebbe stata funzionale “anche” - (e non solo) - “al fine di relazionarsi, ai fini dell’intesa, con soggetti legittimati”.
Quanto alla dedotta mancata impugnazione tempestiva della ammissione della controinteressata alla manifestazione di interesse in argomento, va rilevato che, come da conclusioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, giusta decisione n. 10/2020, eventuali ragioni idonee a fondare la contestazione circa l’ammissione della controinteressata alla manifestazione di interesse non potranno che essere portate in giudizio a valle dell’accesso richiesto dalla ricorrente, rispetto alla quale il termine per impugnare la ridetta ammissione deve intendersi differito alla conoscenza degli atti richiesti, senza che la mancata impugnazione (al buio) della citata ammissione, ad oggi, possa incidere sull’interesse all’odierno ricorso.
Quanto all’interesse strumentale alla difesa in giudizio di una specifica posizione, che la controinteressata assume non sussistere allo stato, esso rileva, e rileverà, in sede di bilanciamento con le eventuali ragioni di segretezza che dovessero essere individuate con riguardo alla documentazione tecnica e, dunque, in sede di valutazione circa i contenuti e le modalità di ostensione della ridetta documentazione, senza incidere sull’interesse all’accesso.
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