Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI: LA LIMITAZIONE DEVE ESSERE DETTAGLIATA NON INERENTE IL MERO "KNOW HOW"

TAR VENETO VE SENTENZA 2024

Osserva questo collegio come, la giurisprudenza, benché in riferimento al testo previgente art. 53, d. lgs. n. 50 del 2016, ha da tempo precisato che, ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono ad un particolare know how. È, infatti, “necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523)” (Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257).

L’accesso viene quindi ragionevolmente escluso per “quella parte dell'offerta che riguarda le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara, vale a dire l'insieme del "saper fare" e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza (Consiglio di Stato sez. V, 1 luglio 2020, n. 4220)” (Cons. St., n. 8257/2024, cit.).

Alla stregua di tale principio, tuttora sotteso al vigente art. 36 del d. lgs. n. 36 del 2023, in mancanza di una motivata valutazione, riferita agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale e all'effettiva sussistenza degli elementi ostativi dichiarati dalla controinteressata, non sussistono ragioni, meritevoli di apprezzamento, che consentano disattendere il fisiologico obbligo di ostensione dell’offerta, specie in un settore – qual è quello della ristorazione, oggetto dell’affidamento - caratterizzato da elevati tassi di standardizzazione delle filiere e da pratiche aziendali ampiamente diffuse tra tutti gli operatori.

Si deve pertanto concludere, in linea con la più recente giurisprudenza, che “in mancanza della prova dell’esistenza di segreti commerciali, come sopra delineati, la parte ricorrente è esentata dall’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa in giudizio poiché, nel difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore, in specie, i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa (TAR Piemonte, sez. II, n. 726/2024; Cons. Stato, sez. V, n. 8332/2023)” (T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 2668).

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