Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI: CON IL NUOVO CODICE LA S.A. METTE A DISPOSIZIONE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA UNITAMENTE ALL'AGGIUDICAZIONE (36.1)

TAR ABRUZZO SENTENZA 2024

Dall’articolo 36, commi 3 e 4, si evince chiaramente che tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento, implicite od esplicite, devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione: è in quel momento, infatti, che i concorrenti sono messi nella condizione di comprendere quali atti la stazione appaltante ha inteso rendere noti e quali invece ha inteso sottrarre all’accesso o alla divulgazione.

Nel caso di specie, la comunicazione digitale dell’aggiudicazione, avvenuta in data 5 settembre 2024, non è stata seguita dalla messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta dalla società ricorrente, la quale avrebbe dunque dovuto proporre ricorso avverso il diniego implicito di accesso - formatosi sulla propria istanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, comma 1, del codice del processo amministrativo, al quale l’articolo 36, comma 4, rinvia espressamente per le parti non derogate dalla disciplina speciale - entro e non oltre dieci giorni dalla predetta comunicazione.

La società ricorrente ha invece notificato (e depositato) il ricorso solo in data 23 settembre 2024, ben oltre il termine decadenziale fissato dall’articolo 36, comma 4.

La circostanza che la stazione appaltante, dopo aver provveduto a rendere disponibili gli atti di gara sulla piattaforma di e-procurement, in data 16 settembre 2024 abbia inviato alla società ricorrente, in forma parzialmente oscurata, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso e che, solo in quella sede, abbia esplicitato le ragioni dell’oscuramento non vale a rimettere in termini la parte ricorrente per la proposizione del ricorso avverso la decisione di accogliere la richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 36/2023, la stazione appaltante può escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione “in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.

La OMISSIS., interpellata dalla stazione appaltante a seguito della presentazione dell’istanza di accesso della società ricorrente, in data 5 settembre 2024 ha indicato le parti dell’offerta tecnica e della documentazione prodotta nel sub procedimento di verifica dell’anomalia, da sottrarre all’accesso.

Dal verbale di gara n. 7 della seduta riservata del 19 agosto 2024 risulta tuttavia che la Commissione giudicatrice, nel formulare il giudizio di non anomalia dell’offerta alla luce della copiosa documentazione prodotta dalla OMISSIS., ha ritenuto di non divulgare gli accordi preliminari e i contratti da questa stipulati con i fornitori, le tabelle di calcolo contenenti la stima delle derrate alimentari e le relazioni illustrative aventi ad oggetto le economie di spesa riconducibili a consolidati rapporti commerciali e alla presenza strutturata dell’impresa sul territorio aquilano, dal momento che in essi sono contenuti “segreti tecnici e commerciali, la cui divulgazione può arrecare nocumento alla società prima classificata.”

Detto verbale è stato reso disponibile sulla piattaforma di e-procurement contestualmente (o comunque in un momento immediatamente successivo) alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, per cui la società ricorrente è stata messa nelle condizioni di conoscere le ragioni sostanziali della determinazione implicita di non rendere disponibili alcune parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e, perciò, di impugnare tempestivamente tale decisione.

Sicché, la sopravvenuta decisione espressa di oscurare parzialmente l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, contenuta nelle note prot. n. 137835/24, n. 137801/24 e n. 137740/24 del 16 settembre 2024, con le quali la stazione appaltante ha accolto solo in parte l’istanza di accesso proposta dalla società ricorrente, deve qualificarsi come meramente confermativa della decisione implicita di oscuramento, desumibile dalla messa a disposizione dell’offerta tecnica in forma parzialmente oscurata e del verbale della seduta riservata del 19 agosto 2024.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile per tardività della sua notificazione.

Il ricorso si appalesa, comunque, infondato.

Nell’istanza di accesso del 23 agosto 2024, reiterata con le medesime motivazioni in data 5 settembre 2024, la società ricorrente non ha allegato la sussistenza del nesso di indispensabilità tra la conoscenza delle parti oscurate dell’offerta tecnica e della documentazione riservata prodotta in sede di valutazione di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria (nomi dei fornitori della Innova s.p.a. e prezzi dagli stessi praticati) e la difesa in giudizio dei propri interessi, richiesta dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023.

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DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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