OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SULLA SUSSISTENZA DEI SEGRETI TECNICI NELL'ACCESSO AGLI ATTI (36.1)
Il termine per proporre ricorso avverso il diniego di accesso agli atti di gara decorre dall'effettiva messa a disposizione della documentazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023. Sussiste l'obbligo per la stazione appaltante di verificare concretamente se le informazioni di cui si chiede l'accesso costituiscano effettivamente segreti industriali o commerciali; in assenza di una motivata valutazione sulla sussistenza di tali segreti, il diniego di accesso è illegittimo, fermo restando il potere della PA di oscurare i dati sensibili in sede di ostensione.
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