Giurisprudenza e Prassi

L'OPPOSIZIONE ALL'ACCESSO AGLI ATTI NON PUO' FONDARSI ESCLUSIVAMENTE SULLA TITOLARITA' DI UN BREVETTO (35)

TAR FRIULI TS SENTENZA 2026

In tema di accesso agli atti di gara, l'esistenza di un brevetto a tutela di tecnologie software non legittima l’oscuramento delle parti dell’offerta tecnica che lo descrivono, poiché il brevetto mira a impedire l'utilizzo della tecnologia da parte di terzi e non a garantirne la segretezza, presupponendo anzi una descrizione dettagliata della stessa a beneficio degli esperti del settore. Grava sul soggetto opponente l'onere di comprovare puntualmente i presupposti giustificativi dell'oscuramento, non potendo la Stazione Appaltante avallare motivazioni generiche o stereotipate che determinerebbero un'inammissibile inversione dell'onere della prova a carico del richiedente.

"l’opposizione all’ostensione integrale dell’offerta tecnica della controinteressata non può legittimamente fondarsi sul fatto dell’esistenza di un brevetto, e ciò in quanto la sua finalità è quella di impedire l’utilizzo della tecnologia da parte di chi non è l’inventore. Esso pertanto, lungi dal comportare la segretezza del contenuto... descrive dettagliatamente a tutti gli esperti del settore ciò che non può essere oggetto di contraffazione"

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati