Giurisprudenza e Prassi

L’ESISTENZA DI UN BREVETTO ESCLUDE LA CONFIGURABILITÀ DI UN "SEGRETO TECNICO", STANTE L'OBBLIGO DI PUBBLICITÀ INTEGRALE DELL'INVENZIONE BREVETTATA (53)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di accesso agli atti nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'oscuramento delle parti dell'offerta tecnica deve essere limitato esclusivamente alle informazioni per le quali l'offerente abbia fornito una motivata e comprovata dichiarazione circa la sussistenza di effettivi segreti tecnici o commerciali; l'Amministrazione non può limitarsi a un recepimento meramente recettizio delle allegazioni della controinteressata, ma deve procedere a un'autonoma valutazione e a un attento bilanciamento tra istanze di riservatezza e diritto alla tutela giurisdizionale. L'esistenza di un brevetto industriale preclude la qualificazione della documentazione come segreta, dovendo l'invenzione essere descritta in modo chiaro e completo per la consultazione.

"In ogni caso l’offerta tecnica, nella sua totalità, non può essere sottratta all’accesso basandosi su una generica dichiarazione di segreto tecnico o commerciale. La Stazione appaltante deve verificare specificamente e motivatamente la sussistenza di segreti industriali o commerciali, oscurando solo le informazioni per le quali è dimostrata tale esigenza (Cons. Stato, Sez. III, 16/02/2021, n. 1437).

Nel caso di specie, la Stazione appaltante non ha giustificato la mancata ostensione dell’offerta tecnica e degli atti relativi al sub-procedimento di anomalia dell’offerta con la sussistenza di veri e propri segreti tecnici o commerciali.

Essa si è limitata a mettere a disposizione dell’odierno appellante l’offerta tecnica oscurata dalla stessa controinteressata, senza compiere alcuna autonoma valutazione al riguardo.

Come osservato dall’appellante, l’esistenza di un brevetto d’invenzione industriale non implica, ma anzi esclude, la configurabilità del segreto.

Infatti, ai fini della domanda di concessione del brevetto, l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005) e i fascicoli dei brevetti normalmente sono liberamente consultabili (art. 186, d.lgs. n. 30 del 2005).

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