INOPPONIBILITÀ DEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA PRIVATI ALL'ACCESSO AGLI ATTI NEGLI APPALTI (35.4)
In sede di gara pubblica, il diritto di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del secondo classificato non può essere limitato dal richiamo generico a segreti commerciali o dall'esistenza di accordi di riservatezza (Non-Disclosure Agreements) stipulati tra l'aggiudicatario e i propri partner industriali. Tali accordi, avendo efficacia meramente obbligatoria tra le parti, non sono opponibili ai terzi che vantino un interesse difensivo qualificato, né esonerano la stazione appaltante dall'obbligo di motivare rigorosamente le ragioni di un eventuale oscuramento, previa verifica della sussistenza dei requisiti di segretezza previsti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005.
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