INAMMISSIBILE L’ISTANZA DI ACCESSO SE MERA REITERAZIONE DI UN DINIEGO PRECEDENTE NON IMPUGNATO
In sede di procedure a evidenza pubblica, l'istanza di accesso agli atti formulata ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. è inammissibile se rivolta contro un atto meramente confermativo di precedenti dinieghi ormai cristallizzati per decorso dei termini di impugnazione. La mera reiterazione dell'istanza non è idonea a riaprire i termini processuali, specialmente quando la parte abbia già avuto disponibilità della documentazione, seppur parziale, e non l'abbia contestata tempestivamente, risultando tale condotta emulativa e contraria ai principi di celerità del contenzioso in materia di contratti pubblici.
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