ILLEGITTIMO L'OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA SENZA AUTONOMA VALUTAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE SUI SEGRETI COMMERCIALI (36.3)
L'oscuramento dell'offerta tecnica deve essere ispirato a un principio di stretta proporzionalità e può riguardare esclusivamente specifiche informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali comprovati. La stazione appaltante non può limitarsi a recepire acriticamente la volontà dell'operatore economico, ma deve motivare l'eventuale diniego di accesso verificando la sussistenza dei requisiti di segretezza e rilevanza economica delle informazioni, garantendo comunque al ricorrente la possibilità di difendere i propri interessi in giudizio.
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