Illegittimo l'oscuramento d'ufficio dei nominativi del personale medico offerto
T.A.R. SICILIA - CATANIA Sentenza
2026
In tema di accesso agli atti di gara, i nominativi e i codici fiscali dei professionisti indicati nell'offerta tecnica non costituiscono dati sensibili bensì dati comuni, la cui riservatezza deve ritenersi soccombente rispetto al principio di trasparenza e al diritto di difesa del concorrente. Ne consegue l'illegittimità dell'oscuramento operato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, qualora tale provvedimento non sia sorretto dalla prova di segreti tecnici o commerciali e impedisca la verifica della veridicità dei dati dichiarati dall'aggiudicataria.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)