IL TERMINE PER IMPUGNARE IL DINIEGO DI ACCESSO (ANCHE IMPLICITO) HA NATURA DECADENZIALE ED È PARI A DIECI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE (36)
Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 per l'impugnazione delle decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti dell'offerta è perentorio; la sua inosservanza determina l'irricevibilità della domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. articolata in corso di giudizio.
"Dall’articolo 36, commi 3 e 4, si evince chiaramente che tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento, implicite od esplicite, devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione"; tale disciplina segna un "significativo cambio di passo rispetto alla disciplina previgente" (cfr. T.a.r. per l’Abruzzo – L’Aquila, n. 470/2024; T.a.r. Campania – Napoli, n. 3953/2025).
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