IL SUBAPPALTATORE HA DIRITTO DI ACCEDERE AI CERTIFICATI DI PAGAMENTO DELL'APPALTATORE PRINCIPALE
Il subappaltatore di lavori pubblici è legittimato ad esercitare il diritto di accesso documentale ai sensi della L. n. 241/1990 con riferimento agli atti contabili e ai certificati di pagamento emessi dalla Stazione Appaltante in favore dell'appaltatore principale. Tale posizione deriva dalla qualifica di subcontraente e dalla necessità di verificare l'andamento economico dell'appalto per la tutela delle proprie ragioni di credito, senza che l'Amministrazione possa sindacare l'utilità dei documenti nel merito della controversia civilistica.
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