IL BREVETTO NON GIUSTIFICA AUTOMATICAMENTE IL SEGRETO TECNICO NELL'OFFERTA (36.4)
In tema di accesso agli atti nelle procedure di gara, l'esistenza di un brevetto non costituisce presupposto sufficiente per secretare l'offerta tecnica, poiché il regime di pubblicità connesso alla tutela brevettuale è incompatibile con la nozione di segreto tecnico-commerciale. Grava sul concorrente opponente l'onere di fornire una dichiarazione motivata e comprovata circa l'effettiva sussistenza di segreti tecnici, mentre non è configurabile un onere di specificazione delle ragioni difensive in capo al richiedente l'accesso qualora l'oscuramento sia tale da precludere ab origine la valutazione dell'interesse ostensivo.
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