Giurisprudenza e Prassi

CONDANNA ALLE SPESE PER RITARDO NELL'ACCESSO AGLI ATTI DI GARA (36.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - CATANIA Ordinanza 2025

In tema di accesso agli atti di gara, la produzione documentale effettuata dalla stazione appaltante solo dopo la pendenza del ricorso giurisdizionale determina la cessazione della materia del contendere, ma comporta la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, atteso che il ritardo ingiustificato ha costretto il privato ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto spettante ai sensi degli artt. 36 e 90 del D.Lgs. n. 36/2023.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati