CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE PER INTERVENUTA OSTENSIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (36.1)
In tema di accesso agli atti di gara ex art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora l'Amministrazione resistente depositi in corso di giudizio la documentazione precedentemente negata (nella specie giustificazioni dell'offerta e relazione RUP), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta soddisfazione della pretesa. Diversamente, laddove il ricorrente dichiari in udienza di aver ricevuto aliunde il documento (nella specie offerta tecnica non oscurata) senza che vi sia prova formale del deposito, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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