ACCESSO INTEGRALE ALL'OFFERTA TECNICA IN ASSENZA DI PROVA SUI SEGRETI COMMERCIALI (35.4)
Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti di gara, non è sufficiente la generica allegazione della tutela del know-how, essendo onere dell'offerente individuare specificamente le informazioni suscettibili di sfruttamento economico e i caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di una comprovata dichiarazione circa l'esistenza di segreti tecnici o commerciali ex art. 98 d.lgs. 30/2005, la stazione appaltante deve consentire l'accesso integrale all'offerta tecnica, senza che rilevi l'indispensabilità del documento per la difesa in giudizio, presupposto necessario solo in presenza di segreti effettivamente accertati.
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