Giurisprudenza e Prassi

FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 500.000 - NON SI DEVE STIPULARE LA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEL RUP (45 - II.14)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2024

Ora il dubbio posto dall'amministrazione istante pare trarre origine proprio dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, che apporta delle modifiche al sistema degli incentivi.

Attualmente l'art. 45, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 prevede che tale sistema si applichi "anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione".

Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, infatti, "per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP".

La nomina di un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP è riservata alle ipotesi di servizi e forniture "di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni", espressamente individuate nell'art. 32 dell'allegato II.14, intitolato significativamente "Servizi e forniture di particolare importanza".

La disposizione in parola, al comma 2, testualmente prevede che "Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento" e "in via di prima applicazione" individua come tali i seguenti servizi: "a) servizi di telecomunicazione; b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari.

Il successivo comma 3 invece conferma che "sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro".

Da quanto sopra, per rispondere al primo quesito, il Collegio trae la conclusione che, per le forniture di importo inferiore a : 500.000,00, il problema non si ponga, in quanto la nomina del direttore di esecuzione diverso dal RUP è prevista solo per importi superiori ai 500.000 euro. Tale soluzione è sostenuta anche dalla Sezione regionale campana della Corte dei conti che, con il parere n. 191/2023, ha recentemente chiarito che "rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in 500.000,00.

In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio juris et de jure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria".

Al contrario, allorquando l'appalto abbia ad oggetto servizi, e gli stessi siano di particolare complessità alla luce del disposto dell'articolo 32 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, il comune sarà onerato della stipulazione della polizza assicurativa per il rischio di azioni di responsabilità civile verso i terzi (ma non per responsabilità amministrativa e contabile) anche a favore di RUP e direttori di esecuzione per importi al di sotto del mezzo milione di euro.

Sotto diverso e complementare profilo, è doveroso osservare che la soglia di euro 500.000, nelle fonti normative rilevanti ai fini del quesito, risulta anche prevista quale massimale minimo assicurato con le polizze assicurative previste, dagli artt. 37 e 43 dell'allegato I.7 al codice dei contratti, per i soggetti incaricati della verifica di progettazione, che è una fase -a tutta evidenza- dei lavori più che dei servizi e delle forniture.

Tuttavia il comma 1 dell'articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023 riferisce gli "oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10" come "a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti", e pertanto, a parere del Collegio, nulla osta a che le polizze assicurative relative ai rischi connessi alle attività tecniche previste nell'allegato I.10 riguardino anche le attività contrattuali in materia di servizi al di sotto dei 500.000 euro; per le forniture al di sotto di tale soglia, invece, la normativa esclude la particolare complessità e quindi la nomina di un direttore di esecuzione.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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