Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Servizi Opzionali

OMESSA OFFERTA TECNICA SU SERVIZI OPZIONALI: ESCLUSIONE (189.1.A)

TAR LOMBARDIA MI - SENTENZA

In tema di requisiti minimi dell’offerta, le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni previste dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva. Ne consegue che, qualora la documentazione di gara (Disciplinare e Capitolato) descriva dettagliatamente un servizio opzionale (nella specie, refezione per cent (...)

I COSTI DELLA MANODOPERA RELATIVI A PRESTAZIONI EVENTUALI NON RIENTRANO NELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE NELL'OFFERTA ECONOMICA (95)

TAR LAZIO RM - SENTENZA

Il ricorso avverso l'aggiudicazione è irricevibile se notificato oltre il termine complessivo di 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento, poiché l'inerzia del concorrente nel richiedere l'accesso agli atti non può costituire un mezzo per dilatare ad libitum i termini processuali. In tema di offerta economica, l (...)

OMESSA DESCRIZIONE DI UN SERVIZIO OPZIONALE CON MODALITA' GIA' PREDEFINITE DALL'ENTE ED ACCETTATE DAL CONCORRENTE: L'ESCLUSIONE E' ILLEGITTIMA (1)

CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA

Non è legittima l’esclusione di un operatore economico per la mancata descrizione tecnica o quotazione nel Piano Economico Finanziario di un servizio opzionale e marginale qualora la lex specialis ne predefinisca già interamente le modalità esecutive e l&#39;operatore abbia presentato una dichiarazione formale di impegno al rispetto integrale del capitolato.<p s (...)

Descrizione servizi opzionali marginali e principi di risultato e fiducia

CONS. STATO - Sentenza

Nelle gare d'appalto regolate dal principio del risultato e della fiducia, l'omessa illustrazione tecnica di servizi opzionali e accessori non valutati secondo i parametri della lex specialis non può condurre all'esclusione del concorrente, qualora il Capitolato d'oneri preveda già un quadro prestazionale esaustivo e predefinito accettato integralmente dal partecipante. La mancata quotazione di ta (...)