Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. comma aggiunto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’Allegato I.01. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 11 disciplina il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e i profili relativi alle inadempienze contributive e al ritardo nei pagamenti. La rel...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • Viene precisato che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione, va indicato nei document...
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Giurisprudenza e Prassi

CCNL APPLICABILE - ERRORE NELL'INDIVIDUAZIONE - BANDO ANNULLABILE (11)

TAR TOSCANA SENTENZA 2025

Non v’è dubbio che la ratio divisata dal legislatore sia quella di assicurare alle maestranze occupate nella esecuzione delle commesse pubbliche un trattamento economico proporzionato e sufficiente in attuazione dell’art. 36 Cost. ma per raggiungere tale scopo la menzionata disposizione non intesta ad ogni stazione appaltante il potere di scegliere quali fra i diversi contratti collettivi astrattamente applicabili garantiscano un trattamento economico e normativo di maggior favore.

La norma prevede invece che l’amministrazione debba individuare il ccnl da applicare in considerazione della sua inerenza all’attività oggetto dell’appalto e della natura delle associazioni di categoria firmatarie che devono essere quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E’ solo il contratto individuato attraverso i menzionati criteri ad assurgere a standard inderogabile delle tutele spettanti ai lavoratori impiegati nella commessa.

A tal fine le stazioni appaltanti, soprattutto nei casi in cui (come accade nella specie) nel settore oggetto dell’appalto si riscontri la applicazione di una pluralità di contratti collettivi, devono effettuare una istruttoria preliminare diretta ad accertare la loro connessione alla attività da svolgere e, in presenza di più ccnl riferibili alla medesima attività, la natura comparativamente più rappresentativa delle associazioni di categoria firmatarie in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

Non risulta che Estar nella fattispecie in esame abbia dato corso ad una specifica istruttoria ai fini di individuare il ccnl applicabile al servizio messo in gara, con la conseguenza che la scelta del ccnl Guardie ai fuochi in luogo di quello Sorveglianza antincendio non appare in alcun modo motivata e giustificata.

Il rilievo non ha peraltro carattere solo formale posto che alla luce degli atti prodotti in giudizio dalle parti non appare affatto scontato che l’applicazione dei parametri dall’art. 11 del codice dei contratti porti necessariamente alla individuazione del ccnl Guardie ai fuochi.

I dubbi al riguardo non attengono alla più stretta inerenza del ccnl Sorveglianza antincendio alla attività oggetto dell’appalto in quanto nel testo dell’accordo le parti avrebbero dichiarato che il suo campo di applicazione si estende anche alla prevenzione in ambito ospedaliero.

Al riguardo occorre osservare che l’attinenza del ccnl con l’oggetto dell’appalto deve risultare non tanto dalle dichiarazioni delle parti contraenti ma da elementi obiettivi come la appartenenza a settori merceologici normativamente classificati in base a certi codici (come ad esempio il codice Ateco) o alla dimostrata correlazione fra il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo e lo svolgimento di una certa attività.

Il fatto che le prestazioni di sorveglianza antincendio vengano o meno svolte in ambito ospedaliero piuttosto che in altri luoghi aperti al pubblico (così come prevede il contratto Guardie ai fuochi) non rileva ai fini della classificazione della attività in base ad una tassonomia ufficiale e nemmeno è correlabile allo specifico trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo.

Si tratta, quindi, di una circostanza di mero fatto che attiene al luogo di svolgimento della prestazione e non rileva quindi, di per sé, al fine della valutazione in ordine alla più stretta attinenza del ccnl alla attività oggetto dell’appalto.

Essedo il ccnl Sorveglianza antincendio e quello Guardie ai fuochi entrambi attinenti alla attività da svolgere in esecuzione del contratto la scelta del ccnl applicabile dipende quindi dalla maggiore rappresentatività comparativa delle associazioni di categoria firmatarie.

Si tratta di un parametro che deve essere riferito non in generale alla rappresentatività nell’ambito del mercato del lavoro nazionale ma in relazione ad uno specifico settore merceologico (T.A.R. Roma, n. 16048/2023; T.A.R. Sardegna 716/2024) – nella fattispecie quello della sorveglianza antincendio - tenendo conto degli indici stabiliti dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa come il numero complessivo dei lavoratori occupati, il numero delle imprese associate, la diffusione territoriale.

In ordine a tali elementi le parti hanno fornito dati discordanti che non mettono il Collegio in condizione di pronunciarsi sul punto.



CCNL APPLICABILE: VA SEMPRE EFFETTUATA LA VERIFICA DELL'EQUIVALENZA CON IL CONTRATTO INDICATO DALLA S.A. (11)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2025

Premesso quanto sopra in punto di fatto, l’art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ratione temporis vigente (prima delle modifiche apportate con decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), stabilisce che “1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 [...]”.

La relazione al codice (per quanto di interesse, ai fini dell’esame della vicenda processuale in questione), dopo aver evidenziato che la norma de qua “intende dare attuazione e valorizzare la previsione posta dall’art. 1, comma 2, lettera h), n. 2, della legge delega”, ha precisato che la previsione non pare in contrasto con l’art. 39 Cost. in quanto non è diretta a estendere ex lege ed erga omnes l’efficacia del contratto collettivo, ma si limita a indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l’appalto pubblico, restando libero di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento dell’attività imprenditoriale diversa, e restando libero di accettare o non la clausola dell’appalto pubblico oggetto dell’aggiudicazione (accettando, quindi, anche l’esclusione dalla procedura); i medesimi argomenti – si legge nella relazione - possono essere utilizzati per affermare la compatibilità anche rispetto all’art. 41 Cost., tenuto conto altresì che la libera iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”; il consentire alla P.A. la scelta di indicare il CCNL applicabile alle prestazioni oggetto di gara sembra trovare giustificazione proprio sotto questo profilo (art. 41, secondo comma, Cost.).

La relazione al codice precisa poi che: il comma 1 prevede come previsione generale l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto; il comma 2, per esigenze di certezza, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano già nel bando o nell’invito alla gara il contratto collettivo applicabile, in conformità a quanto previsto nel comma 1; il comma 3, ispirato alla tutela della libertà di iniziativa economica, consente comunque agli operatori economici di indicare nella propria offerta il differente contratto che essi applicano, purché però assicuri le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente; il comma 4 impone all’operatore economico di presentare prima dell’aggiudicazione o dell’affidamento un’ulteriore dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato per tutta la durata del contratto ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

La giurisprudenza ha chiarito che la disposizione in questione “si giustifica con l’esigenza di apprestare maggiori tutele ai lavoratori impiegati negli appalti e nelle concessioni pubbliche, valorizzando il testo della legge delega e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. h)” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 173).

L’Autorità di settore ha di recente evidenziato che “le suddette disposizioni mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto. Si osserva, infatti, che, mentre il comma 1 dell’art. 11 si pone in sostanziale continuità con il previgente art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016 […], il secondo comma dell’art. 11, obbligando le Stazioni appaltanti ad indicare già nel bando di gara il CCNL applicabile, e il successivo comma 3, nella parte in cui onera il concorrente di indicare nell’offerta il CCNL applicato, costituiscono elementi di forte novità rispetto al previgente impianto codicistico e alla giurisprudenza in tema. Sul primo versante, si ricorda, infatti, che costituiva principio pressoché unanime in giurisprudenza quello che vietava alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l'applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara […], essendo riconosciuta la libertà organizzativa imprenditoriale, con il solo limite della coerenza del CCNL con l’oggetto dell’appalto. Sotto il secondo profilo, invece, si deve dare atto che, nel previgente Codice, eventuali questioni relative alla scelta del CCNL applicato dall’operatore potevano emergere esclusivamente nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, allorché l’operatore fosse stato chiamato a giustificare i costi della manodopera indicati in sede di offerta in misura inferiore rispetto ai parametri delle Tabelle ministeriali. Non era, infatti, previsto alcun onere dichiarativo in fase di gara da parte dei concorrenti. La formulazione dell’art. 11, commi 2, 3 e 4, segna, dunque, un cambiamento radicale nell’approccio alla tematica della tutela del lavoro: l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara assurge a requisito necessario dell’offerta (sul punto si veda l’art. 57 del Codice), di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare sempre – nei casi di indicazione di un diverso CCNL - prima dell’aggiudicazione” (cfr. ANAC, delibera 30 luglio 2024, n. 392).

Sempre per l’Autorità di Settore “a mente delle citate disposizioni, il CCNL indicato dalla Stazione appaltante non è vincolante; il Codice, infatti, salvaguarda la libertà di scelta dell'operatore economico nell'applicare un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato nel bando, gravandolo, tuttavia, dell'onere di dimostrare che tale scelta non pregiudichi i diritti economici e normativi dei lavoratori, compresi quelli in subappalto. In tale evenienza, prima di procedere all’aggiudicazione, la Stazione appaltante acquisisce dall’operatore economico e verifica con le modalità di cui all’art. 110 del Codice, la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative”; inoltre, “nonostante l’articolo 11 del codice si limiti a richiedere la dichiarazione di equivalenza delle tutele solo all’aggiudicatario, prima di procedere all’aggiudicazione, l’Autorità, nella Relazione illustrativa al bando tipo 1/2023, ha osservato che le stazioni appaltanti sono sempre tenute, ai sensi dell’articolo 110 del codice, ad operare la verifica di congruità dell’offerta. In quella sede, gli operatori economici potrebbero essere chiamati a giustificare l’eventuale ribasso offerto sul costo della manodopera e le relative giustificazioni potrebbero riguardare anche l’applicazione di un contratto collettivo diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, con conseguente necessaria anticipazione della valutazione di equivalenza. Per tali ragioni, in un’ottica acceleratoria e di semplificazione, l’Autorità ha previsto, nel bando tipo 1/2023, l’inserimento già nella busta dell’offerta tecnica della dichiarazione di equivalenza delle tutele e dell’eventuale documentazione a supporto (precisando, nella Relazione illustrativa, che in caso di mancata presentazione, la Stazione appaltante dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione)”; ed ancora, “nella relazione illustrativa al bando tipo n. 1/2023, l’Autorità ha fornito indicazioni in merito alle corrette modalità di individuazione, da parte della Stazione appaltante, del CCNL applicabile al personale impegnato nell’appalto nonché sugli aspetti da verificare al fine di ritenere provata l’equivalenza delle tutele tra il CCNL applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara. Pur dando atto che sono rari i casi in cui due contratti presentino esattamente lo stesso articolato, l’Autorità ha ritenuto che la dichiarazione di equivalenza deve dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisce tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile […]” (cfr. ANAC, delibera 30 luglio 2024, n. 392).

La più recente giurisprudenza ha chiarito che “mediante l’istituto in esame il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione – v. in tal senso T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 12.03.2024, n. 89), dall’altro tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico. Al fine di precisare il contenuto della suddetta valutazione, del resto, il legislatore è recentemente intervenuto mediante l’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, che – a far data dal 31.12.2024 - ha così modificato il comma 4 dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023: «Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.6». In particolare, l’art. 3 del predetto Allegato introduce una espressa presunzione di equivalenza, l’art. 4 precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell’ipotesi in cui l’anzidetta presunzione non possa trovare applicazione (art. 4 Allegato I.01.6 al D.Lgs. 36/2023) e, infine, l’art. 5 (rubricato “Verifica della dichiarazione di equivalenza”) stabilisce che “1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta. 2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato”. Le disposizioni da ultimo richiamate - ancorché non operanti alla data di svolgimento della procedura evidenziale in esame - confermano (e precisano) quanto già previsto dal previgente art. 11, comma 4, D.Lgs. 36/2023, ossia come la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 30 gennaio 2025, n. 296; sulla nuova disciplina normativa, si ribadisce, non applicabile alla fattispecie in esame, cfr. anche ANAC, delibera 5 febbraio 2025, n. 32).

E’ stato chiarito, sempre dalla più recente giurisprudenza, che l’“art. 11 comma 3 del d.lgs. 36/2023, che nel riconoscere all’operatore la libertà di individuare un diverso CCNL, impone in primo luogo il limite logico, prima ancora che giuridico, della necessaria coerenza tra il contratto scelto come parametro per la formulazione dell’offerta e l’oggetto dell’appalto, imponendo allo stesso operatore economico che intenda avvalersi di tale facoltà comunque derogatoria di provare la sussistenza di tale requisito in concreto (in attuazione peraltro anche del limite dell’utilità sociale di cui all’art. 41 Cost.); e, in secondo luogo, che siano garantite ai dipendenti “le stesse tutele” assicurate dal CCNL indicato in sede di gara (cfr. da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza, 30 gennaio 2025, n. 296)” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 febbraio 2025, n. 1463).

Orbene, nella fattispecie in esame non risulta, come detto sopra, che l’operatore economico aggiudicatario (quanto, in particolare, a OMISSI S.p.a e OMISSIS S.r.l.) abbia versato in sede procedimentale la dichiarazione di equivalenza in questione (quelle depositate nel fascicolo del giudizio sono postume, in quanto datate 12 febbraio 2025), ed inoltre non risulta che la stazione appaltante abbia proceduto all’effettivo espletamento della verifica relativa all’equivalenza.

Non è fondata, sul punto, l’argomentazione difensiva delle parti resistente e controinteressata, posto che non è dubitabile che l’operatore economico ben possa indicare un CCNL diverso rispetto a quello precisato negli atti di gara, salvo comunque dichiarare l’equivalenza delle tutele, che deve essere verificata dall’Amministrazione (adempimenti, si ribadisce, non riscontrabili nella vicenda in esame).

Inoltre, il giudizio di equivalenza delle tutele (o meno) - con specifico riguardo al contratto collettivo nazionale di lavoro “Metalmeccanica-Industria” indicato dalle mandanti rispetto a quello “Commercio, distribuzione e servizi o equivalente” indicato nel disciplinare di gara - questione che ha significativamente impegnato le parti (non solo con scritti difensivi ma anche con perizie o relazioni di parte), non può essere effettuato nella presente sede processuale, ostandovi il chiaro disposto di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm..

Conclusivamente, il Collegio rileva che la lex specialis non prevedeva l’inserimento della dichiarazione di equivalenza nell’ambito dell’offerta, con la conseguenza che - ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto acquisire dall’operatore economico controinteressato la dichiarazione di equivalenza in questione e, quindi, procedere alle verifiche del caso: essendo mancati i detti snodi procedimentali e valutativi il motivo in esame si presta ad essere accolto nei termini anzidetti.

VERIFICA CONGRUITA' COSTO MANODOPERA - CONFRONTO CON TABELLE MINISTERIALI E CCNL APPLICATO

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la “violazione delle previsioni di legge (art. 11 del Codice) nonché del disciplinare”, perché l’ATI I., nel rendere la dichiarazione in tema di CCNL da applicare al personale dipendente da impiegare nell’attività oggetto dell’appalto, avrebbe “adottato una modalità non contemplata dalla legge e che conduce ad esiti del tutto illogici e irrazionali e tali da non poter essere in alcun modo sanati”. In particolare, l’offerta sarebbe inammissibile e, dunque, l’RTI I.-Cicas avrebbe dovuto essere escluso, per aver calcolato i costi della manodopera facendo applicazione del CCNL usualmente utilizzato nell’esercizio della propria attività d’impresa (quello dei metalmeccanici), anziché quello individuato dalla stazione appaltante nella lex specialis (quello del settore edile) e per aver presentato “un’offerta plurima e alternativa e/o comunque indeterminata e irregolare”.

Ai fini dello scrutinio del motivo di ricorso si rende necessario richiamare, per quanto di interesse, il quadro normativo di riferimento.

L’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 recante il codice dei contratti pubblici stabilisce che: “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro”.

La stessa norma prosegue poi precisando quanto segue:

- “Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01” (comma 2);

- “in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro” (comma 2 bis);

- “nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente” (comma 3);

- “nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 in conformità all'allegato I.01” (comma 4).

In ossequio a tali coordinate interpretative il disciplinare di gara dettava le seguenti prescrizioni:

- par. 3, p. 12: “Ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 361, il contratto collettivo applicato è: quello per i lavoratori dipendenti delle imprese edili.”;

- par. 10, p. 22, in tema di “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE”: “L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) nella declaratoria di ciascun lotto di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto”;

- par. 16.1., p. 30, il concorrente nella domanda di partecipazione deve dichiarare di: “20) di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge 76/20”;

- par. 17, titolato “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA”: “L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma, compilando ciascun campo dedicato all’interno della busta digitale Tecnica, a pena di inammissibilità dell’offerta. [...]. In considerazione dell’applicazione dell’inversione procedimentale, allega una dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui indica il CCNL applicato. (…) Qualora adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 del presente Disciplinare, inserisce nel suddetto documento la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica”.

Nel caso di specie è accaduto che l’ATI I. ha dichiarato, sia in sede di domanda di partecipazione, sia in sede di offerta tecnica, “di applicare al proprio personale il CCNL METALMECCANICO – (C064 I. S.R.L. e C011 CICAS S.R.L.), ma di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad applicare il CCNL indicato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata”.

È opinione del Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la dichiarazione resa dal raggruppamento aggiudicatario della gara sia chiara ed inequivocabile, atteso che, con essa il RTI I.:

- ha reso noto di applicare ai propri dipendenti il CCNL Metalmeccanico;

- si è impegnata, “in caso di aggiudicazione della gara” ed ai fini dell’esecuzione delle relative prestazioni, “ad applicare il CCNL indicato al paragrafo 3 del disciplinare di gara” (i.e. quello per i lavoratori dipendenti delle imprese edili).

Ciò, del resto, del tutto coerentemente al modello di domanda di partecipazione posto a base di gara, il quale consentiva agli operatori economici di indicare il contratto collettivo attualmente applicato nonché di optare per un contratto collettivo differente nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Le considerazioni di cui sopra non sono suscettibili di essere inficiate dalla circostanza segnalata da parte ricorrente secondo cui, nella prima colonna della tabella di esposizione dei costi della manodopera, l’ATI I. abbia indicato, in luogo del CCNL edile, quello metalmeccanico; contratto quest’ultimo che - sempre a detta della ricorrente - “reca importi per costo orario del lavoro sensibilmente più bassi rispetto a quello edile”.

Deve anzitutto evidenziarsi che il disciplinare di gara, all’art. 18, prevedeva che la busta digitale “C – Offerta Economica” dovesse contenere, inter alia, la stima dei costi della manodopera secondo le informazioni contenute nell’allegato “VOA_W_04 Tabella costi manodopera” e che detto allegato venisse utilizzato esclusivamente “al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare in capo al concorrente primo in graduatoria, prima dell’aggiudicazione e relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5, lettera d) del d.lgs. 36/2023 ovvero che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del d.lgs. 36/2023”.

Ciò premesso va rilevato che l’importo complessivo del costo della manodopera riportato dal raggruppamento aggiudicatario nella predetta tabella è pari ad € 7.548.784,00 e, dunque, è superiore a quello specificato da A. in sede di disciplinare di gara, ammontante, per il lotto 6, ad € 7.539.749,00. Nessun dubbio può, dunque, sussistere sulla congruenza di detto costo, essendo, per l’appunto, maggiore di quello stimato da A..

Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di ricorso in tutte le sue prospettazioni.



VERIFICA DI EQUIVALENZA DEL CCNL DA PARTE DELLA S.A.: HA CARATTERE OBBLIGATORIO (11)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2025

Secondo questo collegio va osservato che la controinteressata, con le giustificazioni rese, ha precisato di applicare integralmente il CCNL “Commercio Terziario”, sicché non è ravvisabile indeterminatezza o genericità circa il contratto che la ditta - in caso di aggiudicazione - avrebbe applicato ai lavoratori coinvolti nella commessa de qua, né può ritenersi integrata una violazione del principio della par condicio competitorum, trattandosi di un CCNL già indicato dall’operatore economico in sede di offerta, sebbene unitamente al CCNL “Metalmeccanico”.

Ciò posto, l’art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 (ratione temporis vigente) stabilisce che «Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente» (comma 3) e che «Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110» (comma 4).

Come evidenziato dall’ANAC in una prima interpretazione della norma de qua (Relazione illustrativa al bando tipo n. 1/2023), la valutazione in esame “deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile” e, a tali fini, si possono trarre utili elementi di riferimento dalle indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 2 del 28.7.2020.

Nel caso di specie, l’aggiudicataria si è avvalsa della facoltà riconosciuta dall’art. 11, comma 3, D. Lgs. 36/2023, indicando un CCNL diverso da quello previsto dal disciplinare di gara, senza, però, produrre una espressa dichiarazione di equivalenza tra i due contratti.

A fronte di ciò, ritiene il Collegio che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere, in ossequio al disposto dell’art. 11, comma 4, D. Lgs. 36/2023, sopra richiamato, all’acquisizione e alla verifica della dichiarazione di equivalenza dei CCNL, anche con le modalità di cui all’art. 110 del medesimo decreto legislativo, ciò che, tuttavia, non è avvenuto, non avendo l’Amministrazione proceduto a tali attività normativamente previste.

Come condivisibilmente affermato da TAR Lombardia, Milano, Sez. VI, 30.1.2025, n. 296 ««… se, da un lato, mediante l’istituto in esame il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione – v. in tal senso T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 12.03.2024, n. 89), dall’altra tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico.

Al fine di precisare il contenuto della suddetta valutazione, del resto, il legislatore è recentemente intervenuto mediante l’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, che – a far data dal 31.12.2024 - ha così modificato il comma 4 dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023: «Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.6».

In particolare, l’art. 3 del predetto Allegato introduce una espressa presunzione di equivalenza, l’art. 4 precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell’ipotesi in cui l’anzidetta presunzione non possa trovare applicazione (art. 4 Allegato I.01.6 al D.Lgs. 36/2023) e, infine, l’art. 5 (rubricato “Verifica della dichiarazione di equivalenza”) stabilisce che “1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta. 2. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante o l’ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico individuato”.

Le disposizioni da ultimo richiamate - ancorché non operanti alla data di svolgimento della procedura evidenziale in esame - confermano (e precisano) quanto già previsto dal previgente art. 11, comma 4, D. Lgs. 36/2023, ossia come la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio»».

Pertanto, in disparte la fondatezza della lamentata carenza del requisito dell’equivalenza delle tutele tra il CCNL applicato dalla controinteressata e quello individuato dall’ente concedente (il cui vaglio è precluso a questo Giudice ex art. 34, comma 2, c.p.a., trattandosi di potere amministrativo non ancora esercitato), il motivo di ricorso in esame è fondato, nei termini sin qui precisati.

CCNL E COSTO DELLA MANODOPERA: NORME INDEROGABILI CHE POSSONO INFLUENZARE LA STABILITA' DEL CONTRATTO DI APPALTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Per questo collegio non può condividersi la prospettazione secondo cui la dichiarazione del CCNL concretamente applicato non sarebbe stato un elemento essenziale dell’offerta. Invero, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, al personale impiegato negli appalti pubblici dev’essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, laddove gli operatori economici possono anche indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, ma se si avvalgono di questa facoltà, “prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110”.

Neppure è corretto sostenere, come fa l’appellante, che la previsione dell’art. 11 cit. sia del tutto slegata da quella di cui all’art. 41 del Codice, a mente del quale, nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara la stazione appaltante o l’ente concedente devono individuare nei documenti di gara i costi della manodopera, prevedendo che gli stessi (unitamente a quelli della sicurezza) vadano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.

Non può fondatamente credersi che le previsioni dei richiamati artt. 11 e 41 non abbiano natura di norme imperative inderogabili, già solo in ragione della loro inequivoca formulazione testuale (oltre che degli obiettivi perseguiti, di garantire ai lavoratori più adeguate tutele sotto il profilo giuridico ed economico).

A ciò aggiungasi – come evincibile dal combinato disposto degli artt. 110, comma primo e 108, comma 9 d.lgs. n. 36 del 2023 – che le disposizioni del CCNL concretamente applicato (così come individuato nell’offerta) rilevano anche sull’eventuale anomalia delle offerte che rechino il riferimento ad un CCNL – ed al conseguente costo della manodopera – diverso da quello posto a base della legge di gara.

Con il secondo motivo di appello vengono invece riproposte – in via subordinata rispetto all’accoglimento del primo motivo di gravame – le censure dedotte nel precedente grado di giudizio avverso le previsioni dei paragrafi 14, 17 e 21 del disciplinare di gara, ove da interpretarsi nel senso di sanzionare automaticamente con l’esclusione la carenza delle dichiarazioni di cui si è detto in precedenza, senza ammettere il soccorso procedimentale o quello istruttorio.

All’uopo ribadisce come l’applicazione di un CCNL piuttosto che di un altro non abbia alcun impatto diretto sui costi della manodopera – elemento, quest’ultimo, essenziale dell’offerta – i quali dipenderebbero da altre scelte dell’imprenditore (quali la tipologia di contratto individuale di lavoro, la quantità di risorse disponibili, l’inquadramento delle stesse, l’eventuale ricorso al subappalto, etc.), ovvero dall’eventuale esistenza di altre fonti integrative del contratto nazionale.

...Ai sensi dell’art. 57, comma primo del d.lgs. n. 36 del 2023, “Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale […] i bandi di gara, [...], tenuto conto della tipologia di intervento, […] devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire [...] l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare”.

Ora, è del tutto evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità), non essendo verosimile il ragionamento di parte appellante secondo cui la mera e generica preliminare accettazione delle condizioni fissate dalla legge di gara esonererebbe l’offerente dal fornire tale specifica (e decisiva) informazione, o comunque varrebbe comunque ad automaticamente “correggere” l’indicazione di un contratto contenente garanzie minori per i lavoratori rispetto a quello indicato come riferimento nella legge di gara.

INDIVIDUAZIONE CCNL - FINALITA': GARANTIRE LA TUTELA DEI LAVORATORI E LA CORRETTA ESECUZIONE DELLA COMMESSA (11)

ANAC PARERE 2025

La corretta individuazione, nel bando di gara, del contratto collettivo applicabile, stante l'obbligo per l'operatore economico che adotti un diverso CCNL di dimostrare l'equivalenza delle tutele, risponde alla finalità di garantire che al personale impiegato nell'appalto siano riconosciute le giuste tutele economiche e normative, e che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati.

La ratio che sorregge gli obblighi normativamente imposti dall'art. 11 del Codice, tanto sulla Stazione appaltante (individuazione negli atti di gara del CCNL applicabile) quanto sull'operatore economico (dimostrazione, in caso di applicazione di un diverso CCNL, che siano garantite tutele normative ed economiche equivalenti) è da ricercarsi nella duplice volontà del legislatore di apprestare un'adeguata tutela ai lavoratori impiegati nell'appalto e di garantire la corretta esecuzione della commessa. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza "la corretta applicazione dei contratti collettivi conformemente alle rispettive sfere di applicabilità costituisce condizione imprescindibile per il regolare funzionamento del mercato del lavoro e per il dispiegarsi di una leale concorrenza tra imprese (cfr. Consiglio di Stato, sex. V, 4 maggio 2020 n. 2829), in quanto finalizzata a garantire sia che il personale impiegato venga adeguatamente tutelato per la parte giuridica e per quella economica, sia che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2020, n. 1406)" (TAR Napoli, sez. III, 7 marzo 2023, n. 1488).

FATTURAZIONE DELLE RITENUTE DI GARANZIA - REGIME DI SPLIT PAYMENT ( 11.6)

AGENZIA ENTRATE RISPOSTA 2025

Modalità di fatturazione delle ritenute di garanzia, di cui all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nelle ipotesi di prestazioni rese in regime di split–payment, di cui all'articolo 17–ter del d.P.R. n.633 del 1972.

All'atto della corresponsione del corrispettivo fatturato, l'Istantene tratterrà una parte, precisamente lo 0,50 per cento, che provvederà a:

a) versare direttamente all'istituto previdenziale o assicurativo nel caso in cui sia riscontrata l'irregolarità contributiva della Società;

b) restituire alla Società previo riscontro della sua regolarità contributiva.

In entrambi i casi, trattandosi di fatture soggette al meccanismo dello split payment, l'importo corrisposto all'istituto previdenziale o assicurativo, oppure alla Società determina l'esigibilità della relativa IVA e dunque l'obbligo per l'Istante di versarla direttamente all'Erario. Qualora l'Istante intenda avvalersi dell'opzione dell'esigibilità anticipata di cui all'articolo 3, comma 2 del DM del 2015, invece, l'IVA relativa all'intero corrispettivo indicato in fattura, comprensivo delle ritenute di garanzia, andrà versata anticipatamente rispetto al pagamento delle somme a titolo di ritenute di garanzia.

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. IV, SENTENZA DEL 21 FEBBRAIO 2025 N. 1463

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che, le differenze tra i diversi CCNL possono riguardare plurimi profili, tra cui l’orario di lavoro settimanale, articolato anche su diverso numero di giorni; le maggiorazioni percentuali per il lavoro straordinario diurno e/o notturno e/o festivo; la strutturazione per livelli delle retribuzioni, che possono variare anche a parità di mansioni specifiche; la cadenza degli scatti di anzianità; le eventuali indennità di mancata contrattazione; tutti profili che incidono sulle “tutele” e in generale sulle posizioni giuridiche dei lavoratori subordinati.

La questione è stata esaminata in giurisprudenza nei termini che si espongono sinteticamente di seguito. La valutazione di congruità dell'offerta, relativamente al costo del lavoro, è imposta dalla necessità di garantire - nella convergente prospettiva della affidabilità e serietà della proposta negoziale formulata (art. 97 Cost.) e della salvaguardia della libertà e dignità della prestazione lavorativa (art. 36 Cost.), cui è sollecito anche a livello normativo eurocomune (cfr. l'art art. 69 della direttiva 24/2014 UE) – la sostenibilità economica complessiva della prestazione promessa in sede di gara e, in ogni caso, il rispetto dei "minimi salariali retributivi" elaborati in sede di contrattazione collettiva (artt. 30, comma 3 e 97, comma 5 lett. d) D.Lgs. n. 50 del 2016; cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 maggio 2017, n. 2252).

Tal ratio spiega anche il riferimento, contenuto nell’art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 alle "apposite tabelle", di annuale e dinamica elaborazione ministeriale, costruite "sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi" le quali non sono vincolanti essendo elaborate peraltro su base statistica, ma impongono all’operatore l’onere di dimostrare e documentare la ragionevolezza dello scostamento dei relativi costi sostenuti dalla specifica organizzazione aziendale. Ne discende che gli operatori possono sì optare per l'applicazione di contratti collettivi diversi da quelli individuati dalla stazione appaltante, ma con il limite stringente derivante dalla funzione delle disposizioni sopra citate “della coerenza, pertinenza e adeguatezza, in relazione alla garanzia di un omogeneo livello di tutela” a favore dei lavoratori già presi in carico (Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2023, n. 6008; T.A.R. Lombardia, Milano, 28 novembre 2023, n. 2830, secondo cui la Stazione Appaltante deve anche poter verificare che con il contratto collettivo nazionale che l’operatore economico intende adottare sia comunque garantito il livello di tutela sancito dall’art. 36 della Costituzione).

Gli esiti interpretativi, già acquisiti sulla base dell’art. 30 comma 4 del d.lgs. 50/2016, che già prendeva in considerazione le “prestazioni” oggetto di appalto da eseguire e non l’attività prevalente dell’impresa, sono poi confluiti nel vigente art. 11 comma 3 del d.lgs. 36/2023, che nel riconoscere all’operatore la libertà di individuare un diverso CCNL, impone in primo luogo il limite logico, prima ancora che giuridico, della necessaria coerenza tra il contratto scelto come parametro per la formulazione dell’offerta e l’oggetto dell’appalto, imponendo allo stesso operatore economico che intenda avvalersi di tale facoltà comunque derogatoria di provare la sussistenza di tale requisito in concreto (in attuazione peraltro anche del limite dell’utilità sociale di cui all’art. 41 Cost.); e, in secondo luogo, che siano garantite ai dipendenti “le stesse tutele” assicurate dal CCNL indicato in sede di gara (cfr. da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza, 30 gennaio 2025, n. 296).

Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto a tale onere, non avendo dimostrato che le tutele offerte dal CCNL ...... Servizi Ausiliari fossero equivalenti a quelle garantite dal CCNL .... applicato dalla Stazione, essendosi limitato ad allegare la compatibilità del CCNL con l’oggetto della prestazione.

Tale omissione, rilevata dalla Commissione in sede di giustificazioni procedimentali, non è stata colmata neppure in sede giudiziale, poiché parte ricorrente si è limitato a sottolineare che “la giurisprudenza ha di recente confermato la piena applicabilità del CCNL ..... Servizi Ausiliari anche negli appalti pubblici” (richiamando precedenti giurisprudenziali nei quali però la procedura di gara era stata indetta per l’affidamento dei servizi di call center ossia prestazioni lavorative diverse dai servizi di pulizia e sanificazione oggetto della gara).

RIBASSO COSTI DELLA MANODOPERA: ASSOGGETTAMENTO DELL'OFFERTA DELL'O.E. A VERIFICA DELL'ANOMALIA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

La disciplina in materia di costi dalla manodopera nel nuovo codice dei contratti pubblici si ricava, oltre che dall’art. 11 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in materia di contratto collettivo di settore, dall’art. 41, comma 13 (relativo alla determinazione del costo del lavoro sulla base delle tabelle ministeriali) e comma 14, nonché dagli artt.108, comma 9 e 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023.

In particolare, per quello che in questa sede interessa, l’art. 41, comma 14, prevede che “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.”.

Ai sensi dell’art. 108, comma 9, “Nell'offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.

A sua volta, l’art. 110, comma 1, dispone che “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.

Pertanto anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara, come già ritenuto, sia pure incidenter tantum dal medesimo Giudice d’Appello in riferimento ad una fattispecie soggetta alla disciplina del codice previgente (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giungo 2023 n. 5665 secondo la quale “P. nel nuovo codice, che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all'art. 1, secondo comma, lett. t) della L. n. 78 del 2022, ha previsto “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso", è stata fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale, così armonizzando il criterio di delega, con l'art. 41 Cost.”).

Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre comunque al rispetto dei minimi salariali (T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 21 maggio 2024, n. 273; T.A.R. Toscana, Sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120 che ha ritenuto che tale interpretazione del dettato normativo consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera - che costituisce la ratio della previsione dello scorporo dei costi della manodopera, evincibile dal criterio contenuto nella lett. t) dell'art. 1, primo comma, della legge delega (L. n. 78 del 2022) - con la libertà di iniziativa economica e d'impresa, costituzionalmente garantita, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell'operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara).

Solo seguendo tale impostazione si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36 del 2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili; nonché la portata del successivo art. 110, primo comma, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia.

In tale ottica è stato affermato che “la non “ribassabilità” dei costi della manodopera, normativamente prevista, non impone implicitamente anche lo scorporo di questi ultimi dalla base d’asta.” (T.A.R. per la Sicilia, Sez. III, 19 dicembre 2023, n. n. 3787).

Da questo punto di vista il D.Lgs. n. 36 del 2023 segue la via tracciata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 nell’assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate, emerge, infatti, la volontà del legislatore di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi. L’art. 108, comma 9, innovando rispetto al codice previgente, sanziona espressamente l’omessa indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’esclusione dalla gara, come riconosciuto nella relazione al nuovo codice.

Da ciò si desume la piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016 nella tutela degli interessi dei lavoratori, che nel nuovo codice assume una valenza rafforzata, come desumibile dall’art. 11, comma 3, che, agli operatori economici che applicano un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, richiede dichiarazioni di garanzia di equivalenza delle tutele offerte ai propri dipendenti rispetto a quelli indicati, non applicati.

INDICAZIONE DI UN DIVERSO CCNL – VERIFICA EQUIVALENZA TUTELE ECONOMICHE E NORMATIVE - NON E' COMPROVATA - LEGITTIMA ESCLUSIONE (11)

ANAC DELIBERA 2025

L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel CCNL indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito.

Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, l’Amministrazione è tenuta a verificare, dapprima, se sussistano i presupposti per l’operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i due CCNL (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall’impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (le organizzazioni datoriali saranno necessariamente diverse), concernano il medesimo sottosettore e il CCNL indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica; nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due CCNL, costituite dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (EDR); d) eventuali mensilità aggiuntive; e)eventuali ulteriori indennità previste dei due contratti e potrà ritenere accertata l’equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall’impresa risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara.

VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA: NECESSARIA PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO (11.4)

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2025

Ritiene il Collegio che l’ente concedente avrebbe dovuto procedere, in ossequio al disposto dell’art. 11, comma 4, D.lgs. 36/2023 ratione temporis applicabile, alla verifica del contenuto della suddetta dichiarazione, anche con le modalità di cui all’art. 110 del medesimo decreto legislativo, ciò che, tuttavia, non è avvenuto, essendosi l’Amministrazione limitata a recepire supinamente la dichiarazione resa dalla aggiudicataria.

E, invero, se, da un lato, mediante l’istituto in esame il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione – v. in tal senso T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 12.03.2024, n. 89), dall’altro tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico.

Al fine di precisare il contenuto della suddetta valutazione, del resto, il legislatore è recentemente intervenuto mediante l’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, che – a far data dal 31.12.2024 - ha così modificato il comma 4 dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023: «Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.6».

In particolare, l’art. 3 del predetto Allegato introduce una espressa presunzione di equivalenza, l’art. 4 precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell’ipotesi in cui l’anzidetta presunzione non possa trovare applicazione (art. 4 Allegato I.01.6 al D.Lgs. 36/2023) e, infine, l’art. 5 (rubricato “Verifica della dichiarazione di equivalenza”) stabilisce che “1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta. 2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato”.

Le disposizioni da ultimo richiamate - ancorché non operanti alla data di svolgimento della procedura evidenziale in esame - confermano (e precisano) quanto già previsto dal previgente art. 11, comma 4, D.Lgs. 36/2023, ossia come la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio.

Nella fattispecie di cui è causa tale adempimento risulta, per converso, del tutto omesso, non essendovi traccia, né nei verbali di gara né nella determinazione di affidamento, dell’effettivo espletamento della verifica relativa al contenuto della dichiarazione di equivalenza resa dalla controinteressata.

Pertanto, in disparte la fondatezza della lamentata carenza del requisito dell’equivalenza delle tutele tra il CCNL applicato dalla controinteressata e quello individuato dall’ente concedente (il cui vaglio è precluso a questo Giudice, trattandosi di potere amministrativo non ancora esercitato – v. art. 34, comma 2, c.p.a.), il motivo di ricorso in esame è fondato, nei termini sin qui precisati.

VALUTAZIONE DI NON EQUIVALENZA DEL CCNL - VALUTAZIONE DISCREZIONALE - SINDACABILE SOLO SE IRRAGIONEVOLE

ANAC PARERE 2025

In una procedura di gara avente a oggetto il servizio di vigilanza antincendio per l'eliporto ospedaliero sopraelevato, il giudizio finale di non equivalenza del CCNL offerto dall'operatore con il CCNL indicato negli atti di gara, è rimesso alla discrezionalità della Stazione appaltante ed è sindacabile dall'Autorità solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità.

EQUIVALENZA CCNL - OFFERTA ANOMALA - SOCCORSO ISTRUTTORIO

TAR PIEMONTE SENTENZA 2024

L’art. 17 del disciplinare di gara regolante l’offerta economica recita da subito “L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.2, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: - l’offerta economica predisposta secondo il modello di cui all’Allegato “Modulo di offerta economica” (Allegato 4), contenente i seguenti elementi: a) ribasso unico percentuale offerto rispetto all’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed espresso con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere. b) gli oneri aziendali relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.L.gs. 36/2023; c) i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9 e dell’art. 41 comma 14 del Codice”.

Quindi quanto contestato, l’assenza di indicazione dell’applicazione del ccnl dei lavoratori dell’edilizia e la dichiarazione di equivalenza del ccnl applicato dal concorrente, non è causa di esclusione.

Ora l’art. 11 co. 4 del d. lgs. 36 del 2023 prevede che “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110”, e l’art. 101 co. 3 recita “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica”.

Tale previsione può ritenersi suffragata dalla nota illustrativa dell’ANAC sul Bando Tipo 1/2023, in cui è precisato “che l’articolo 11 del Codice richiede la verifica dell’equivalenza delle garanzie solo sull’operatore individuato prima dell’aggiudicazione, utilizzando anche le modalità prevista per la congruità. Pertanto, la mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non può costituire causa di esclusione, ma la sua richiesta si giustifica con l’esigenza di accelerare i tempi di affidamento. La stazione appaltante, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione”.

E i termini temporali stabiliti per il soccorso istruttorio dal codice sono stati rispettati.

Quanto al sesto motivo, inerenti mancanza di motivazione sulla valutazione di congruità della stazione appaltante sul ccnl applicato dall’aggiudicataria, si deve rilevare che l’art. 18 del disciplinare di gara in applicazione dei criteri stabiliti dell’art. 110 del d. lgs. 36 del 2023 per giungere a concludere sull’anormalità di un’offerta economica, ha stabilito tra l’altro, oltre alla valutazione dell’importo complessivo per gli oneri della sicurezza, l’incidenza negativa dell’indicazione di un importo complessivo della manodopera uguale o inferiore al 5% della manodopera complessivamente indicata a base di gara per servizi. Ora, per consolidata giurisprudenza, una valutazione di anomalia che si conclude favorevolmente per l’aggiudicatario non necessita di quelle caratteristiche di motivazione che devono sussistere nel caso opposto, ovverosia in costanza della dichiarazione di un’offerta anormalmente bassa.

CASI E MATERIALI DI DISCUSSIONE: MERCATO DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

CNEL CONTRIBUTO 2024

Nel contributo vengono esaminate le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) che impongono agli operatori economici di applicare un CCNL che sia coerente con l’a3ività ogge3o dell’appalto pubblico o, in alternativa, garantire un traTamento economico e normativo che sia a questo equivalente.

Dopo una disamina del quadro normativo, l’indagine si concentra nell’esaminare le linee guida dell’ANAC, adottate dall’Authority su delega della legge allo scopo di orientare e

uniformare l’agire della Pubblica Amministrazione nelle procedure di gara, con particolare riguardo all’individuazione del CCNL da applicare ai lavoratori nell’esecuzione

delle opere e dei servizi appaltati agli operatori economici privati.

di Giovanni Piglialarmi - Visiting fellow presso il CNEL

e Edoardo Maria Poiani Landi - Visiting fellow presso il CNEL

APPLICAZIONE POSTUMA DEL CCNL: NESSUN SINDACATO O PROFILO DI ILLEGITTIMITA' DEL POTERE AMMINISTRATIVO (11.4)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, con il provvedimento di aggiudicazione parte ricorrente è stata sin da subito nelle condizioni di comprendere come, da un lato, la controparte avesse prodotto, unitamente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione di equivalenza tra il CCNL che avrebbe inteso applicare e quello voluto dalla stazione appaltante e, dall’altro lato, che quest’ultima non avesse ravvisato l’esigenza di effettuare alcun approfondimento valutativo ulteriore su tale dichiarazione, ritenendola congrua.

Si tratta di aspetti, dunque, che parte ricorrente avrebbe potuto (rectius, dovuto) contestare sin da subito, e non in via successiva col secondo atto di motivo aggiunti, con conseguente irricevibilità di un’azione processuale di tal fatta.

Per completezza di trattazione, va rilevato come solo con memoria finale, parte ricorrente abbia altresì contestato, per la prima volta, la discrasia esistente tra la dichiarazione di parte controinteressata di applicare il CCNL Multiservizi e l’affermazione resa in sede di offerta, dove avrebbe precisato di aver tenuto conto, ai fini della sua formulazione, del CCNL contemplato dall’Amministrazione resistente.

La contestazione di tale aspetto, oltre che irricevibile le ragioni già in precedenza esplicitate, si palesa essere anche inammissibile, in quanto veicolata con mero scritto difensivo conclusionale anziché con un’impugnativa debitamente notificata alle controparti e depositata agli atti del fascicolo processuale telematico.

Per quanto attiene all’aspetto sub ii), poi, va evidenziato come l’applicazione postuma del CCNL voluto dalla stazione appaltante da parte dell’aggiudicataria, occorsa dopo la stipula del contratto con quest’ultima e dopo l’interlocuzione con i sindacati, si riverberi sul mero piano dell’esecuzione delle prestazioni discendenti dal contratto, risolvendosi in un comportamento della parte privata, e non dell’Amministrazione resistente, che non può dunque essere oggetto di sindacato in questa sede giurisdizionale, non residuando alcun profilo di illegittimità di un potere di tipo amministrativo.

Peraltro, neppure è ipotizzabile che il mutamento occorso possa incidere, ex post e a titolo modificativo, sull’offerta della parte controinteressata che, si ribadisce, è stata incentrata su una situazione di equivalenza tra CCNL che non avrebbe potuto comportare un esito diverso della gara, con conseguente carenza di interesse di parte ricorrente a contestare siffatto profilo.

La prima censura del secondo ricorso per motivi aggiunti è, dunque, in parte irricevibile mentre in parte è comunque infondata, se non inammissibile, così come sopra evidenziato.

AMMESSI DIVERSI CCNL IN GARA: NON NECESSARIA LA PARITA' DI RETRIBUZIONE (11.4)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che le differenze di costo tra il CCNL Terziario Confcommercio e il CCNL Metalmeccanici, stimate nell’ultima relazione del consulente del lavoro rag. omissis in un intervallo variabile dal 26% al 52%, a seconda delle tabelle di costo prese come riferimento e delle varie ipotesi di comparazione dei livelli di inquadramento (dati che ovviamente sono inferiori nella stima del consulente del lavoro dott. omissis), non assumono rilievo decisivo, e si possono considerare normali oscillazioni retributive tra differenti CCNL, tutti ugualmente ammissibili ai fini della partecipazione alla gara. In proposito, occorre anche tenere presente la complessità del confronto tra i diversi metodi di inquadramento del personale, che induce ad attestare prudenzialmente le stime sulle percentuali di scostamento più basse, per non dilatare artificialmente le differenze retributive in danno dei concorrenti. Vi è poi nel caso in esame, come si è visto sopra, la garanzia esterna costituita, ai due estremi, dal CCNL Settore Elettrico e dal CCNL Frigoristi, che implica la tollerabilità, nella stessa impostazione seguita dalla stazione appaltante, di trattamenti economici significativamente differenziati.

Ricapitolando, nell’offerta della ricorrente risulta applicata, per le lavorazioni edili, una delle contrattazioni specifiche del settore (CCNL Edilizia Industria), e per le lavorazioni relative agli impianti elettrici e agli impianti termici una contrattazione più generica, ma ammissibile in quanto adattabile a una pluralità di situazioni con prestazioni miste (CCNL Terziario Confcommercio). Relativamente a quest’ultima contrattazione, ipotizzando (in mancanza di una dimostrazione in senso contrario) che i medesimi dipendenti installino nella stessa misura impianti elettrici e impianti termici, è assicurata, nei termini sopra precisati, l’equivalenza con i CCNL nominati nel disciplinare di gara. L’esclusione dell’offerta della ricorrente appare quindi ingiustificata.

EQUIVALENZA CONTRATTI COLLETTIVI - NECESSARIA L'EQUIVALENZA ECONOMICA E QUINDI MEDESIMA RETRIBUZIONE GLOBALE ANNUA (11)

ANAC PARERE 2024

La verifica dell'equivalenza delle tutele economiche richiede che sia accertato che l'aggiudicatario, pur applicando un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara, garantisca al personale impiegato nell'appalto la medesima retribuzione globale annual prevista dal CCNL indicato nel bando.

Nonostante l'articolo 11 del codice si limiti a richiedere la dichiarazione di equivalenza delle tutele solo all'aggiudicatario, prima di procedere all'aggiudicazione, l'Autorità, nella Relazione illustrativa al bando tipo 1/2023, ha osservato che le stazioni appaltanti sono sempre tenute, ai sensi dell'articolo 110 del codice, ad operare la verifica di congruità dell'offerta. In quella sede, gli operatori economici potrebbero essere chiamati a giustificare l'eventuale ribasso offerto sul costo della manodopera e le relative giustificazioni potrebbero riguardare anche l'applicazione di un contratto collettivo diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, con conseguente necessaria anticipazione della valutazione di equivalenza. Per tali ragioni, in un'ottica acceleratoria e di semplificazione, l'Autorità ha previsto, nel bando tipo 1/2023, l'inserimento già nella busta dell'offerta tecnica della dichiarazione di equivalenza delle tutele e dell'eventuale documentazione a supporto (precisando, nella Relazione illustrativa, che in caso di mancata presentazione, la Stazione appaltante dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione);CONSIDERATO che nella relazione illustrativa al bando tipo n. 1/2023, l'Autorità ha fornito indicazioni in merito alle corrette modalità di individuazione, da parte della Stazione appaltante, del CCNL applicabile al personale impegnato nell'appalto nonché sugli aspetti da verificare al fine di ritenere provata l'equivalenza delle tutele tra il CCNL applicato dall'operatore economico e quello indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara. Pur dando atto che sono rari i casi in cui due contratti presentino esattamente lo stesso articolato, l'Autorità ha ritenuto che la dichiarazione di equivalenza deve dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen juris, garantisce tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. L'Autorità ha suggerito di effettuare dapprima la valutazione dell'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione EDR a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste; poi, di quella normativa, da svolgere su una serie di parametri, il cui scostamento marginale, in un numero limitato (pari a 2 parametri), non è ritenuto sintomatico dell'assenza di equivalenza tra due contratti.

INDICAZIONE CCNL DIVERSO DA QUELLO PREVISTO DALLA PA: VA INSERITO NELL'OFFERTA ECONOMICA E NON SI PUO' RICORRERE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO (11.1)

TAR UMBRIA SENTENZA 2024

Giova richiamare il disposto dell’art. 11 Codice dei contratti pubblici, che introduce già in rubrica il “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore”, specificando al secondo comma che «Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1». Il successivo terzo comma prevede che «Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente»; infine al quarto comma si dispone che «Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110».

Risulta condivisibile la lettura di dette disposizioni proposta dalla difesa resistente; in particolare il comma 3 dell’art. 11 citato introduce per l’operatore economico la facoltà di indicare nella propria offerta un CCNL differente da quello proposto dalla Stazione appaltante, ma a questa facoltà fa da contraltare l’obbligo di indicazione del CCNL da applicare ai dipendenti occupati nell’appalto, anche laddove si aderisca alla proposta dell’Amministrazione. Tale adempimento si configura come distinto e logicamente antecedente rispetto a quello di cui al comma 4, finalizzato all’eventuale verifica dell’equivalenza delle tutele previste di cui all’ultimo periodo.

Nel caso che occupa, come visto, OMISSIS non ha né aderito all’indicazione del contratto collettivo effettuata da OMISSIS né ne ha indicato uno differente. Va evidenziato che nel caso in esame tale indicazione assume particolare rilievo alla luce dell’incidenza del costo della manodopera – circa il 33%, per oltre 11 milioni di euro – sull’importo particolarmente rilevante posto a base d’asta. Dette grandezze comportano che la scelta del CCNL applicato possa incidere significativamente sui costi della manodopera con riflessi sulla verifica dell’anomalia dell’offerta; nel caso in esame la Stazione appaltante non avrebbe avuto a disposizione gli elementi per una verifica dell’anomalia, se non consentendo al concorrente di integrare ex post tale elemento, aprendo all’inammissibile possibilità di una variazione (o integrazione) sostanziale degli elementi dell’offerta economica.

Non può convenirsi con le argomentazioni di parte ricorrente laddove contesta la lex specialis per aver previsto la scelta del CCNL come componente dell’offerta economica anziché l’inserimento della stessa nella documentazione amministrativa, con gli ovvi riflessi in termini di soccorribilità.

In primo luogo, è la stessa lettera dell’art. 11 d.lgs. n. 36 del 2023 a fare riferimento all’“offerta” come sede di tale scelta, lasciando evidentemente libera la lex specialis di ulteriori specificazioni. Proprio la rilevanza dell’incidenza del costo della manodopera nell’ambito dell’appalto per cui è causa rende del tutto ragionevole la scelta operata nel caso in esame di ritenere elemento essenziale dell’offerta economica l’indicazione del CCNL applicato.

Anche il bando tipo ANAC 1/2023, invocato dalla parte ricorrente, inserisce comunque tale dichiarazione nell’ambito dell’offerta, anche se nella parte tecnica piuttosto che economica (cfr. pag. 35 doc. 17 di parte ricorrente), con analoghe conseguenze in termini di preclusione del soccorso istruttorio ex art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

VERIFICA COSTO DEL LAVORO E PARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI O.E.: NECESSARIA VIGILANZA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

Secondo questo collegio, il ricorso è fondato e va accolto, cogliendo nel segno, con valore assorbente, la prospettazione di parte in ordine alla violazione del principio di immodificabilità dell’offerta in sede di verifica del costo del lavoro oltre che del principio di parità di trattamento tra operatori economici, sottese ad un’istruttoria affatto carente e superficiale condotta dalla S.A.

A tale riguardo, va rilevato che il d.lgs. n. 36 del 2023 si allinea pienamente al d.lgs. n. 50 del 2016 nell'assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo agli operatori economici di indicare separatamente il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza, sulla base di una seria valutazione preventiva di tali costi, da svolgere previamente alla formulazione del proprio ribasso complessivo. In particolare, l'articolo 11 del d.lgs. n. 36/2023, inserito nel Titolo I del Codice dedicato ai “Principi generali”, ribadisce l'importanza di una piena promozione delle tutele normative ed economiche dei lavoratori, che si declina, nella sua attuazione pratica, nella necessità di assicurare trasparenza e chiarezza nella indicazione dei costi del lavoro, al fine di evitare la presentazione di offerte anormalmente basse che potrebbero compromettere, al contempo, la qualità del servizio e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Dal canto loro, le stazioni appaltanti, in forza del combinato disposto degli artt. 108, comma 9, e 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023 (al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016), prima dell'aggiudicazione sono tenute a verificare, in ogni caso, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi.

L'analisi sui costi per la manodopera indicati in gara, invero, è strumentale non solo all’accertamento circa la capacità dell'impresa di stimare correttamente la presumibile spesa per questo specifico fattore di produzione, ma anche la sua capacità di assolvere agli obblighi retributivi e contributivi durante il rapporto contrattuale. Ed infatti, un importo incongruo può essere l'indice di un'analisi errata, ma anche il segnale di un potenziale rischio di non correttezza in fase esecutiva (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 23 agosto 2022, n. 5476).

Di qui il precetto di immodificabilità del costo del lavoro indicato in sede di offerta, la cui indicazione separata, prescritta a pena di esclusione dall'art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023, è volta al precipuo scopo della verifica preliminare del rispetto delle condizioni di lavoro, oltre che costituire elemento da cui desumere eventualmente la serietà e sostenibilità dell'offerta ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Codice appalti.

Difatti, tale accertamento (che non dà luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell'intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776) è sempre obbligatorio, anche nei casi, quale quello in esame, di gara al massimo ribasso. Diversamente, infatti, potrebbe essere compromesso il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall'art. 36 Cost. (in argomento cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21 dicembre 2020, n. 1994; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 1° giugno 2020, n. 978; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 16 marzo 2020, n. 329; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 26 marzo 2018, n. 608).

Ciò implica che le spiegazioni fornite dall’operatore economico alla stazione appaltante devono essere in grado di giustificare in maniera chiara ed esaustiva il livello dei costi del lavoro alla base della formulata proposta progettuale, a garanzia della sua congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, sotto pena, in mancanza, dell’esclusione dell’offerta che non sia, o non dimostri di essere, in grado di assicurare il rispetto di tali garanzie minime, costituendo la certazione della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi una condizione indefettibile del provvedimento di aggiudicazione (cfr., da ultimo, Tar Campania, Napoli, Sez. V, n. 6128/23, cit.).

Inoltre, va anche rilevato, con riferimento al connesso tema della realizzazione delle commesse con l’utilizzo del lavoro svolto dai soci lavoratori, che rileva nel caso di specie, che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la Stazione appaltante, nell’ambito delle preliminari verifiche svolte in vista dell’aggiudicazione, deve verificare in maniera puntuale e approfondita la plausibilità e verosimiglianza delle giustificazioni addotte in merito al dichiarato apporto del socio d’opera, onde scongiurare che tale elemento non costituisca piuttosto una modalità elusiva delle norme che impongono il rispetto dei diritti dei lavoratori, nonché delle regole concorrenziali e dei principi di sostenibilità e attendibilità dell’offerta resa in sede di gara pubblica (cfr. TAR Lombardia – Milano, Sentenza n. 2567/2022; T.A.R. Lazio, Roma, II, 24 maggio 2022, n. 6688; anche T.A.R. Campania, Salerno, I, 20 novembre 2019, n. 2040).

Difatti, laddove i costi del lavoro dei titolari e dei soci lavoratori non siano adeguatamente riflessi fin dalla proposta economica ab origine formulata, ne possono derivare distorsioni nella concorrenza, con compromissione dell'integrità delle procedure di gara, sicché le Stazioni appaltanti sono in tal caso tenute a verificare in maniera puntuale se l’utilizzo delle prestazioni del socio d’opera nell’esecuzione dell’appalto non rappresenti piuttosto una modalità elusiva delle norme che impongono il rispetto dei minimi salariali nonché delle regole concorrenziali e i principi di sostenibilità e attendibilità dell’offerta.

Al riguardo, si è in particolare affermato che “La riduzione del costo del lavoro che taluni soggetti, come nella specie, possono procurarsi, anche mediante la rinuncia al trattamento economico che loro spetterebbe in base alla contrattazione collettiva, non può e non deve essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da tali soggetti e/o del costo del lavoro: ciò in ragione del fatto che si determina a favore di essi un vantaggio che deve considerarsi lesivo della parità di trattamento tra operatori economici nella misura in cui non è espressione di uno ‘sforzo imprenditoriale’ e, quindi, di una ‘sana competizione’. Ne consegue che le Stazioni appaltanti devono determinare il costo del lavoro esposto dall’operatore economico, per l’attività prestata dai soci lavoratori, in applicazione integrale dei diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva di riferimento, e ciò al fine di ristabilire il corretto confronto concorrenziale rispetto agli altri operatori partecipanti alla gara, e quindi valutare l’effettivo costo del lavoro che si deve sostenere per far fronte all’esecuzione del contratto” (Cons. Stato, Sez. V, n. 6424 del 3 luglio 2023; in termini cfr. anche Cons. Stato n. 84/2015; T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 18 novembre 2022, n. 2567; Tar Piemonte, sez. I, 20 marzo 2018, n. 327).

INDICAZIONE COSTI MANODOPERA - OFFERTA ECONOMICA - OBBLIGATORIETA' ANCHE IN CASO DI SUBAPPALTO (108.9)

TAR VENETO SENTENZA 2024

Ricorda questo collegio come in tema di costo della manodopera delle prestazioni oggetto di subappalto, la giurisprudenza amministrativa, in relazione alla disciplina dettata dal d.l.gs. n. 50 del 2016, ha aggiunto che: “Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta” (cfr. Cons. St., Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1500; Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 7 ottobre 2020, n. 348). Infatti, “la previsione (articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016) non può che essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte. La norma, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori (cfr. TAR Milano, 6 novembre 2018, n. 2515)” (TAR Veneto, Sez. II, 13 ottobre 2021, n. 1216).

Altra parte della giurisprudenza aveva distinto:

- tra costi diretti della commessa, ossia i costi della manodopera che esegue il servizio oggetto dell’appalto, che devono essere indicati in sede di offerta, e i costi indiretti, ossia i costi relativi al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o a servizi esterni, che non devono essere oggetto di dichiarazione (Cons. Stato, Sez. V, 24.1.2023, n. 782);

- tra i costi dei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, i quali devono essere indicati in sede di offerta in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta, e i costi relativi alle “figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti … il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto” (Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815).

Nella fattispecie in esame, tuttavia i costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate a imprese terze riguardano l’intero servizio di trasporto dei rifiuti, ossia i costi del personale stabilmente preposto all’esecuzione di una delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Non si trattava quindi di costi indiretti – riguardanti prestazioni accessorie o di supporto né di attività occasionali o temporanee – pertanto non par dubbio che tali costi dovevano essere oggetto di separata dichiarazione in sede di offerta.

Il fatto che OMISSIS abbia affidato le operazioni di trasporto a cinque ditte subappaltatrici risulta del tutto irrilevante.

La frammentazione della prestazione in plurimi subaffidamenti non trasforma certo i costi del personale preposto all’esecuzione del contratto in costi indiretti o occasionali, ma al contrario rende ancor più evidenti le esigenze di tutela dei lavoratori coinvolti.

D’altra parte l’applicazione della disciplina pubblicistica di tutela dei lavoratori non può essere condizionata dalla scelta dell’operatore economico di suddividere la prestazione in plurimi subaffidamenti.

Le conclusioni di cui sopra risultano a fortiori imposte alla luce del d.lgs. n. 36 del 2023 che ha ulteriormente rafforzato il sistema di tutele dei lavoratori previsto dal precedente Codice dei contratti pubblici.

La stessa legge delega per la redazione del Codice (legge n. 78 del 21 giugno 2022) all’art. 1, comma 2, lett. m), n. 2), poneva alle stazioni appaltanti l’obiettivo di “garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare”.

Alla lett. t) del medesimo art. 1, comma 2, veniva altresì stabilito come principio e criterio direttivo che “i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”.

In attuazione di tali disposizioni il Nuovo Codice dei contratti, oltre a prevedere all’art. 108, comma 9, che nelle offerte economiche presentate per l’aggiudicazione di pubblici appalti, l’operatore economico concorrente è tenuto ad indicare - sotto espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo - i costi della manodopera, ha altresì stabilito:

- all’art. 11, commi 4 e 5, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele…”;

- al comma 5, del medesimo art. 11, che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto”;

- all’art. 102, comma 1, lett. b), che nella legge di gara le stazioni appaltanti devono richiedere agli operatori economici di assumere l’impegno di “garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare”;

- all’art. 119, comma 12, che “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso”.

Con tale complessivo assetto normativo, il Codice ha introdotto norme maggiormente pregnanti e vincolanti, garantendo maggiore certezza nell’individuazione del contratto collettivo applicabile e assicurando un più elevato livello di effettività alla tutela dei lavoratori, in una logica di equiparazione tra lavoratori del concorrente e lavoratori dell’impresa subappaltatrice.

D’altra parte la soppressione dei limiti quantitativi al subappalto, a seguito delle note sentenze della Corte di Giustizia UE (Corte giust. UE, 26 settembre 2019, in causa C-63/18; Corte giust. UE 27 novembre 2019, in causa C-402/18), impone il superamento della distinzione tra dipendenti del concorrente e dipendenti dell’impresa subappaltatrice, pena l’elusione dell’articolato sistema di tutela dei lavoratori previsto dal Codice.

Inoltre stante l’obbligo dell’operatore economico concorrente di “corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso” (art. 119, comma 12), risulta inevitabile che l’operatore economico concorrente debba indicare in sede di offerta anche il costo della manodopera dell’impresa terza che eseguirà la prestazione. Diversamente la sua offerta mancherebbe di un elemento essenziale e la stazione appaltante non sarebbe posta nelle condizioni di valutarne l’effettiva serietà.

In definitiva alla luce del d.lgs. n. 36 del 2023 deve ritenersi che il concorrente debba in ogni caso indicare in sede di offerta i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali anche se oggetto di subappalto a terzi.

APPLICAZIONE CCNL - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE (9.2)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

La preoccupazione manifestata dalla ricorrente in ordine all’attuale insostenibilità dell’offerta non ha ragion d’essere, essendo i nuovi livelli retributivi “sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare” (Cons. Stato, n. 6652/2023, cit.).

Da ciò discende che, da un canto, occorrerà assicurare l’adeguamento dei livelli retributivi e, d’altro canto, la censurata mancanza non si riverbera in vizio dell’aggiudicazione.

Va premesso che all’adeguamento si sarebbe dovuto far fronte anche qualora il procedimento amministrativo non avesse subito la stasi prodotta dal contenzioso instaurato e, avviato il rapporto sulla base dei costi della manodopera stimati, si fosse posto l’obbligo di applicare i nuovi livelli salariali.

Questo aspetto concerne il tema del riequilibrio del contratto di appalto, che trova corrispondenza nelle previsioni del codice che consentono la modifica dei corrispettivi.

In particolare, l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti” (co. 1, lett. c), n. 2).

È da ritenersi che in quest’ambito vi debbano rientrare i contratti collettivi nazionali di lavoro, in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono (dall’art. 2 del d.lgs. n. 40/2006 che, modificando l’art. 360 c.p.c., ammette al n. 3 il ricorso per cassazione per violazione di norme dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro, la dottrina giuslavoristica ne ha finanche desunto la riconducibilità alle fonti di diritto).

In conclusione, la questione prospettata dalla ricorrente rientra tra i rimedi manutentivi del contratto, di tal che non può essere predicata l’illegittimità dell’aggiudicazione.

La giurisprudenza ha evidenziato che, anche prima della stipula del contratto, possa addivenirsi alle modifiche necessitate da particolari circostanze (cfr. TAR Piemonte - sez. II, 20/2/2023 n. 180: “la legislazione in materia di appalti pubblici è sì ispirata al rispetto del principio di tutela della concorrenza e parità di trattamento, ma è anche informata ai criteri di efficacia ed economicità che, in presenza di particolari circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d’esecuzione che prima della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 11.04.2022, sent. n. 2709). Costituisce oramai consolidato principio quello secondo il quale l’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14)”).

Per inciso, va osservato che il riequilibrio contrattuale costituisce oggi principio espressamente affermato nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 9 del d.lgs. n. 36/2023).

CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTI - MANCATA INDICAZIONE COSTI MANODOPERA - MANCATA INDICAZIONE CCNL

TAR SICILIA CT SENTENZA 2024

Osserva il Collegio che con la richiamata decisione n. 4/2018, l’Adunanza Plenaria ha affermato che sono immediatamente impugnabili soltanto le clausole del bando preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la stessa formulazione dell’offerta.

Queste ultime sono le uniche eccezioni alla regola della non immediata impugnabilità del bando e, in quanto tali, sono di stretta interpretazione.

In riferimento alla clausola immediatamente escludente che si assuma consistere nella difficoltà/impossibilità di formulare un’offerta, in particolare, la casistica giurisprudenziale vi include anche le clausole che impongono oneri o termini procedimentali o adempimenti propedeutici alla partecipazione di impossibile soddisfazione o del tutto spropositati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2021, n. 7960; cfr. anche T.A.R. Lazio, Sez. III, 14 maggio 2022, n. 6039; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 19 giugno 2020, n. 1448).

La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che per potersi definire “immediatamente escludente” (con quanto ne segue su oneri e modalità di impugnazione), “la previsione della lex specialis deve porre con immediata e oggettiva evidenza, nei confronti di tutti indistintamente gli operatori economici, l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare un’offerta economicamente sostenibile (ossia astrattamente idonea a produrre – pur nella normale alea contrattuale – un utile derivante dall’esecuzione del contratto)” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736).

Nel solco di tale orientamento, il C.G.A., con la sentenza 22 dicembre 2022, n. 1302, ha inoltre rilevato che “più specificatamente vanno considerate “clausole immediatamente escludenti” solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull’interesse delle imprese in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara a un operatore economico”; con la conseguenza che “l’operatore economico che intende far valere la valenza immediatamente escludente della clausola deve provare, in concreto, che l’impossibilità di partecipare alla gara è comune alla maggioranza delle imprese del settore di riferimento”.

Orbene, in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, non pare decisiva la lamentata mancata specifica quantificazione dei costi della manodopera, che ad avviso del Collegio non preclude la possibilità di formulazione adeguata e consapevole delle offerte, dal momento che è sempre possibile accedere, a tal fine, alle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 comma 16 del d.lgs.50/2016 (oggi art. 41 comma 13 d.lgs. 36/2023) e far ricorso ad esse per la determinazione dell’ammontare di tale voce (cfr. T.A.R. Catania, Sez. II, 4.5.2021, n.1443, 1444,1449 e T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 23.07.2018, n. 8327). In proposito è stato precisato che “mentre il rispetto delle norme a tutela dei livelli retributivi dei lavoratori costituisce per gli operatori economici un vincolo inderogabile, la determinazione tabellare del costo del lavoro costituisce per la stazione appaltante soltanto un indice valutativo del giudizio di adeguatezza economica” (Cons. Stato Sez. VI, 20/10/2020, n. 6336).

Circa l’asserita mancata indicazione dei costi di interferenza, rileva il Collegio che nulla precludeva al concorrente di effettuare una propria valutazione dell’eventuale rischio, includendo una stima prudente dei relativi costi nella sua offerta, se ritenuto necessario.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione alla censura sollevata con il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n.36/2023, attesa la mancata indicazione nella lex specialis del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato.

Che detta omissione non sia preclusiva tout court della possibilità per gli operatori di formulare un’offerta adeguata si ricava, in primo luogo, dalla previsione contenuta nel comma 1 del citato art. 11 che con formulazione chiara prevede che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”, nonché dal successivo comma 3 che, ispirato alla tutela della libertà di iniziativa economica, consente comunque agli operatori economici – anche nel caso di individuazione da parte della stazione appaltante di uno specifico CCNL – di indicare il differente contratto che essi applicano, a condizione che questo assicuri un certo standard di tutela.

Ne discende che la contestata omissione non preclude la formulazione di un’offerta demandando all’impresa partecipante la facoltà d’indicare un diverso contratto.

Ritiene, infine, il Collegio che non assumano portata escludente nemmeno le clausole del bando di gara censurate con il terzo motivo di ricorso, nessuna delle quali incide in via diretta ed immediata sulla possibilità degli operatori economici di partecipare alla procedura o di valutare la convenienza e sostenibilità dell’offerta e, segnatamente: -la contestata previsione di un “sistema di accreditamento” dei contraenti privati, piuttosto che di una procedura effettivamente competitiva, benchè in tesi potenzialmente contraria a previsioni di legge od ai principi della concorrenza, non può tuttavia qualificarsi come preclusiva della partecipazione degli operatori economici interessati e pertanto deve ritenersi inidonea a produrre una lesione effettiva ed attuale in capo alla ricorrente; -non può attribuirsi carattere immediatamente escludente nemmeno alla scelta del criterio di selezione dei fornitori basato sul ribasso medio percentuale, così come la scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, atteso che con la dianzi citata pronuncia della Plenaria n. 4 del 2018 è stato ribadito che deve restare escluso l’onere di immediata impugnazione delle prescrizioni della lex specialis di gara riguardanti il metodo della gara medesima, nonché il criterio di aggiudicazione e la valutazione dell’anomalia dell’offerta; - anche la previsione di un sistema che consente agli operatori rimasti fuori dalla graduatoria di riformulare l’offerta per farla rientrare nel range percentuale del 20% rispetto al ribasso praticato dalla prima in graduatoria, benchè in astratto potenzialmente illegittima, non arreca tuttavia alcuna lesione attuale e concreta alla posizione giuridica della ricorrente, non precludendo alla stessa la possibilità di parteciparvi; ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla previsione della possibilità per il paziente – nei casi di prescrizione generica – di scegliere la tipologia prestazionale indipendentemente dalla graduatoria e con riguardo al contestato criterio di rotazione mensile; così come per la possibilità di mantenere gli apparecchi già in uso agli assistiti alle condizioni indicate nel capitolato.

L’inammissibilità del ricorso introduttivo travolge anche i motivi aggiunti, non potendosi configurare, per le ragioni dette, un interesse immediato del ricorrente alla contestazione degli atti di gara.

In conclusione, per quanto esposto, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, stante l’inesistenza ad oggi in capo a quest’ultima di un interesse giudizialmente azionabile.

CCNL: EQUIVALENZA DEI CONTRATTI NON DETERMINA MEDESIMA RETRIBUZIONE (11.3)

TAR LOMBARDIA BS ORDINANZA 2024

In base all’art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023, il ribasso inserito nell’offerta non può essere ottenuto in danno dei lavoratori mediante l’applicazione di un CCNL che, essendo incoerente rispetto alle lavorazioni, comporti minori tutele economiche e normative.

La suddetta norma determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto.

Occorre precisare ulteriormente che non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico. Gli stessi CCNL indicati nel disciplinare di gara contengono significative differenze di retribuzione, una volta raffrontati i livelli di inquadramento.

Nello specifico, a una parte dei lavoratori impiegati dalla ricorrente si applica il CCNL Edilizia Industria e ai restanti il CCNL Terziario Confcommercio. La stazione appaltante avrebbe quindi dovuto svolgere delle valutazioni separate per ciascuno di questi contratti. In base allo schema comparativo del consulente del lavoro prodotto dalla ricorrente, i suddetti contratti garantiscono tutele normative confrontabili con quelle dei CCNL indicati nel disciplinare di gara.

CCNL INADEGUATO CON RIFERIMENTO ALL'OGGETTO DELL'APPALTO - LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2023

Nel caso in questione l'operatore è stato escluso per aver dichiarato l’applicazione del CNNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sebbene il disciplinare non obbligava i concorrenti ad applicare uno specifico contratto collettivo ma esprimeva solo una preferenza per il CCNL Federculture, attribuendo cinque punti tecnici ai concorrenti che si fossero impegnati all’utilizzo “per l’inquadramento del personale adibito al servizio del CCNL FEDERCULTURE”.

La stazione appaltante ha però valutato come non conformi alla elevata qualificazione tecnica del personale richiesto dall’appalto l’attribuzione di una retribuzione che al Livello D del CCNL Servizi Fiduciari viene equiparata (secondo l’indicazione tratta dalle memorie della ricorrente) a quella prevista per lavoratori con mansioni più generiche.

In merito deve ritenersi che anche l’amministrazione abbia un potere di sindacato diretto del CCNL di lavoro proposto al fine di accertare, con atto motivato, che il livello stipendiale proposto sia conforme all’art. 36 Cost. in quanto norma costituzionale di applicazione immediata e diretta.

Deve quindi ritenersi non macroscopicamente irragionevole la scelta della stazione appaltante di ritenere che il CCNL di lavoro in questione, che si caratterizza per il fatto di essere ormai obsoleto e disapplicato in sede giudiziale, fornisca un assetto retributivo, per la parte più qualificata del personale impegnato nel servizio, che lo rende oggettivamente inconciliabile con la lex specialis, così realizzando non soltanto un pregiudizio all’interesse pubblico della stazione appaltante, ma anche una forma di “dumping” ad un tempo lesiva del leale gioco concorrenziale e dei diritti sociali.

SORVEGLIANZA SANITARIA E CCNL APPLICABILE

INAIL NOTA 2023

Istanza per le indicazione del CCNL del settore sorveglianza antincendio comparativamente più rappresentativo.

BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI E RISPETTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – RISPETTO PARTE NORMATIVA DEL CONTRATTO – INDICAZIONI OPERATIVE

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO CIRCOLARE 2020

Vengono forniti chiarimenti in ordine agli indici di valutazione della "equivalenza" della disciplina normativa dei contratti collettivi.

ACCORDO COLLETTIVO - INDICI SINTOMATICI DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI

MIN LAVORO INTERPELLO 2015

Indicazione degli elementi necessari per qualificare l'accordo collettivo come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Questo Dicastero ha ritenuto opportuno riepilogare, con proprie circolari del 9 novembre 2010 e del 6 marzo 2012, nonché con circolare n. 13 del 5 giugno 2012, gli indici sintomatici già indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui occorre fare riferimento ai fini della verifica comparativa del grado di rappresentatività in questione:

- numero complessivo dei lavoratori occupati;

- numero complessivo delle imprese associate;

- diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);

- numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.

Sul punto, il Giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio sent. n. 08865/2014), nel confermare la legittimità delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, ha peraltro evidenziato come l’avverbio “comparativamente” introduca un elemento di confronto tra i predetti parametri, con la conseguenza che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi è desunta da una valutazione comparativa degli indici sintomatici di cui sopra. Le medesime argomentazioni sono state riprese dallo stesso TAR del Lazio, sez Terza Bis, nella sentenza n. 8765/2015 nella parte in cui nuovamente avalla il criterio seguito dal Ministero per l’individuazione in termini comparativi della maggiore rappresentatività basato dunque sui “tradizionali parametri quali il numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali”.


Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 16/04/2024 - INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

Applicazione art. 11 codice appalti. I nostri CSA di lavori riportano attualmente la seguente dicitura: "In riferimento alla tipologia ed alle categorie di lavoro delle opere oggetto dell’appalto, i prezzi e il costo della mano d’opera sono desunti da quelli riportati dal Prezzario in vigore nella regione Friuli Venezia-Giulia; verranno applicati i CCNL di riferimento, come indicato al Decreto Direttoriale n.12/2023 del 5 aprile 2023 del Ministero del Lavoro". Prima di procedere all’aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con cui l’operatore economico si impegna ad applicare il CCNL indicato dalla S.A., oppure la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del proprio contratto rispetto a quello indicato nei documenti di gara. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è verificata dalla stazione appaltante. Sulle modalità di verifica dell’equivalenza, si è espressa l’Anac nella relazione al bando-tipo n.1: 1. Per quanto concerne le tutele economiche, i parametri da confrontare sono la retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; EDR (elemento distinto della retribuzione) cui vanno sommate le eventuali tredicesima e quattordicesima; ulteriori indennità previste. 2. Per quanto concerne le tutele normative, i parametri sono la disciplina del lavoro supplementare e del part-time; la disciplina del lavoro straordinario; la disciplina compensativa delle ex festività soppresse; la durata del periodo di prova; la durata del periodo di preavviso; la durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; la malattia e l’infortunio; la maternità; ecc……. L’Anac conclude affermando che la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali limitati a soli due parametri tra quelli sopra indicati. In caso di acquisizione di una dichiarazione di equivalenza, la stazione appaltante deve porre a confronto due contratti: quello indicato dall’operatore economico e quello indicato nei propri documenti di gara. Nel caso in cui la stazione appaltante indichi una pluralità di contratti (ad esempio: edile artigianato per le lavorazioni in OG1 e metalmeccanico per le lavorazioni in OS28), la verifica deve essere effettuata con riguardo a tutti i contratti indicati, sia per la parte economica che per quella normativa. A fronte di quanto riportato nei nostri CSA, pare porsi il problema derivante dalla indicazione non di un CCNL specifico, ma di Contratti collettivi individuati dal Decreto direttoriale n.12/2023, cioè di una pluralità di contratti, tutti afferenti al comparto dell’Edilizia. Il decreto individua il costo medio orario del lavoro a livello provinciale attraverso le tabelle pubblicate sul sito del Ministero: tali tabelle potranno essere utilizzate per il confronto sull’equivalenza delle tutele economiche. Ma i dati afferenti alle tutele normative si acquisiscono solo dallo specifico CCNL: in questo caso il Decreto direttoriale non aiuta, proprio perché si riferisce a una pluralità di contratti (edili e affini). Si chiedono indicazioni su come la scrivente SA possa effettuare le verifiche imposte dall'art. 11 del codice a fronte dell'indicazione sopra riportata nei propri CSA.


QUESITO del 26/07/2024 - SUBAPPALTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'art. 11 comma 5 e 57 comma 1 del nuovo codice prevedono che le SA assicurino, in tutti i casi, che le tutele normative ed economiche dei lavoratori in subappalto siano le medesime dell'appaltatore. Si chiede a tal riguardo: - la SA deve assicurarsi che l'appaltatore abbia effettuato tale accertamento nei confronti del subappaltatore o deve accertarlo lei direttamente? - nel secondo caso con quali modalità le SA possono adempiere a tale indicazione normativa? - posto che l'art. 11 parla di verifica di equivalenza nei bandi e negli inviti e quindi esclude tale verifica di equivalenza in caso di affidamento diretto, è ipotizzabile che in caso di subappalto la verifica sull'applicazione delle medesime tutele normative ed economiche 1) non debba effettuarsi ove il relativo appalto sia stato stipulato a mezzo affidamento diretto 2) non debba effettuarsi ove l’importo del subappalto rientri nelle soglie previste per l'affidamento diretto?


QUESITO del 06/02/2025 - DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA

Buongiorno, In una gara a cui stiamo partecipando, la S.A. oggi ha aperto il soccorso istruttorio nei nostri confronti richiedendo quanto segue: Per consentire una valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL applicato a quello indicato dalla Stazione appaltante, si chiede di presentare dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 11, comma 3 e 4, d.lgs. 37/2023. Si decide, pertanto, di avviare il soccorso istruttorio, in accordo all’art. 14 del Disciplinare di gara, stabilendo in giorni lavorativi 10 dalla data odierna il termine ultimo per la risposta della ditta. Vi chiediamo supporto per poter impostare una corretta risposta. Allo scopo segnaliamo che la S.A. ha indicato il CCNL ICT quale riferimento (art. 3.6 del Disciplinare che alleghiamo). La nostra azienda utilizza per i propri dipendenti il contratto COMMERCIO SETTORE SERVIZI (H011). Resto disponibile per ogni ulteriore informazione dovesse necessitare, in attesa di un cortese riscontro, inviando i più cordiali saluti All the best Guido Magliulo


QUESITO del 17/03/2025 - CCNL E COSTO DEL LAVORO IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO A LAVORATORE AUTONOMO O IMPRESA SENZA DIPENDENTI

Buongiorno, il quesito che poniamo riguarda l'applicazione del CCNL. Abbiamo necessità di procedere con un affidamento diretto per un servizio. L'Operatore Economico individuato è una ditta individuale artigiana, il cui unico operaio è l'imprenditore stesso. In questo caso va comunque indicato il CCNL applicabile? Nel caso in cui non fosse necessario cosa va scritto nella determina? Grazie e buon lavoro


QUESITO del 08/05/2025 - CCNL E CONTRATTI DI NATURA INTELLETTUALE

Buongiorno, con riferimento alla procedura negoziata da avviare, di cui si allega il capitolato "Servizio PM per progetto AKIS", si chiede supporto per quanto segue: 1) individuazione del codice del CCNL di riferimento da indicare nella Lettera di invito. Si fa presente che per il presente servizio è stato individuato il CPV 72224000-1 "Servizi di consulenza per la gestione di progetti". 2) indicazione del percorso per l'individuazione sia tramite codice CPV che tramite codice ATECO del codice CCNL.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/12/2024 - VERIFICA COSTI DELLA MANODOPERA

L'art. 11 del D.lgs. 36/2023 introduce il c.d. principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, i quali devono essere indicati dalla S.A. nel bando di gara o negli inviti, seppur con facoltà da parte dell'operatore economico di indicare, nella propria offerta, un differente CCNL che garantisca l'equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti. La S.A. ha l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. Si chiede: 1.se tale verifica debba essere fatta sempre e comunque anche nel caso in cui l'operatore economico, in un appalto di lavori, applichi lo stesso CCNL individuato dalla S.A. con la medesima quantificazione e in caso affermativo quali sono le richieste che devono essere formulate da parte della S.A. 2. se tale verifica debba essere fatta anche nel caso di procedure di affidamento di lavori, tenendo conto che per i lavori pubblici l'art. 29 del D.L. 19/2024 prevede al comma 10 che prima di procedere al saldo finale dei lavori il RUP verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. L'art. 3 del DM 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione a indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori.


QUESITO del 21/06/2024 - CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO DICHIARATO DALL'OPERATORE ECONOMICO.

La Stazione appaltante ha regolarmente indicato nel disciplinare di gara il CCNL da applicarsi per la gara in oggetto. Un operatore economico ha indicato un CCNL diverso. La Stazione appaltante ha richiesto eventuale documentazione a supporto della dimostrazione dell'equivalenza dei due diversi contratti. L'operatore ha risposto non indicando l'equivalenza dei due contratti, ma ha dichiarato, che avrebbe applicato il CCNL indicato nella documentazione di gara, cambiando, in tal modo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara. E' possibile ammettere l'operatore economico alla procedura di gara, oppure lo stesso va escluso per aver modificato quanto dichiarato in fase di partecipazione?


QUESITO del 21/06/2024 - RITENUTA 0,5% SUI PAGAMENTI DI MINIMO IMPORTO (11)

L'art. 11 del d. lgs. 36/2023 al comma 6 prescrive l'obbligo di effettuare in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale e subordinatamene all'esito positivo del collaudo o della verifica della regolare esecuzione previo rilascio del DURC. Attesa la finalità della previsione normativa di tutela dei lavoratori sotto il profilo della regolarità contributiva dell'appaltatore (e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali) nel caso di appalti di servizi, si richiede di confermare che: - in caso di esito positivo della verifica della regolarità contributiva (DURC valido), anche in fase di pagamento intermedio, è da intendersi comunque obbligatorio applicare la ritenuta dello 0,50%; - ove sia da intendersi obbligatorio applicare la ritenuta sui pagamenti intermedi/progressivi, anche nei casi di DURC valido, si richiede se sia possibile identificare un importo minimo stante l'irrisorietà dell'applicazione delle ritenute a pagamenti di modico valore (ad esempio per un pagamento di euro 2.000 la ritenuta ammonta a euro 10,00, per un valore pertanto del tutto incongruo rispetto alle finalità perseguite dalla ratio normativa). Si sottopone pertanto alla valutazione la possibilità di interpretare in senso sostanziale la norma e di ritenere non applicabile la ritenuta sui pagamenti progressivi se la ritenuta stessa si sostanzia in un valore uguale o inferiore a euro 1.000.


QUESITO del 03/06/2024 - VERIFICHE SULLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Vi sottopongo un quesito in merito alle verifiche sulle dichiarazioni relative alle cause di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98). Recepito che il D.lgs. 36/2023 prevede all’ Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti) che nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che, successivamente, la stazione appaltante verifica le dichiarazioni di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno (nel caso specifico almeno il 10%), con la presente interrogazione chiedo se al momento di qualsiasi pagamento è comunque sempre necessario effettuare le verifiche DURC o se queste verifiche rientrano soltanto nel campione sorteggiato.


QUESITO del 17/04/2024 - PAGAMENTO DURC RTI CONTRATTO APPLICATIVO CONVENZIONE CONSIP FM4/GRANDI IMMOBILI

La Stazione appaltante ha stipulato un contratto attuativo in adesione alla Convenzione Consip FM4 con un RTI aggiudicatario di un Lotto della convenzione e formato da una mandataria e 6 mandanti. Di norma solo la mandataria e una mandante eseguono prestazioni per la nostra Amministrazione. La fatturazione avviene da parte del soggetto esecutore delle prestazioni con liquidazione sul Conto corrente della mandataria. Si chiede se in fase di liquidazione delle fatture emesse dalla mandataria per prestazioni da essa eseguite , sia necessario verificare il DURC: A) della sola mandataria; B) della mandataria e della sola mandante del RT che di norma esegue prestazioni per l'Amministrazione; C) della mandataria e di tutte le mandanti del RT anche di quelle che non hanno eseguito alcuna prestazione. Si chiede altresì se in fase di liquidazione delle fatture emesse da una mandante per prestazioni da essa eseguite, sia necessario verificare il DURC: A) della sola mandante esecutrice; B) della mandataria e della mandante esecutrice; C) della mandataria e di tutte le mandanti del RT anche di quelle che non hanno eseguito alcuna prestazione.


QUESITO del 26/02/2024 - APPLICABILITÀ ARTT. 11,COMMI 2 E 3 E 4, 41 COMMA 14,108 COMMA 9 E 110 DEL D.LGS. N. 36/2023 AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Alla luce di quanto previsto dall'art. 48 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, è necessario che nella "richiesta di preventivo" la stazione appaltante individui il CCNL applicabile? Devono essere altresì indicati i costi della manodopera? L'operatore economico deve indicare nell'offerta-preventivo i costi della manodopera ? Qualora tali costi fossero inferiori a quelli stimati dalla S.A. , si dovrà sottoporre l'offerta a verifica di anomalia ? Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 commi 3 e 4 del Codice ?


QUESITO del 26/02/2024 - INDICAZIONE DEL CCNL APPLICABILE E DEL COSTO DELLA MANODOPERA: APPLICABILITÀ AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

L’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione. L’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 prevede, con riguardo ai contratti di lavori e servizi, l’ulteriore obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di individuare nei documenti di gara, ai fini della determinazione dell’importo posto a base di gara, i costi della manodopera. L’art. 11 comma 2 e l’art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, riferendosi espressamente a “bandi”, “inviti”, “base di gara” e “documenti di gara”, sembrano presupporre una procedura di evidenza pubblica, da intendersi quale “procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all’affidamento del contratto” (art. 3, comma 1, lett. c) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023). Pertanto gli artt. 11 comma 2 e 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, interpretati in base al criterio letterale, si potrebbero ritenere non applicabili all’affidamento diretto che il nuovo Codice definisce “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice” (art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023). Tutto ciò premesso, si chiede pertanto se: - l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 possano ritenersi non applicabili agli affidamenti diretti di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023.


QUESITO del 26/02/2024 - D.LGS. 36/2023 - FORNITURA CON INSTALLAZIONE E CCNL EQUIVALENTE

In caso di appalto di fornitura con installazione, il costo della manodopera attiene alla sola installazione che ha un'incidenza percentuale sull'appalto in alcuni casi assolutamente minima. In tali fattispecie è corretto indicare il CCNL solo con riferimento all'attività di installazione e fare quindi la verifica di equivalenza solo relativamente a tale attività anche se la prestazione principale resta la fornitura. Ad esempio nel caso di fornitura di arredi con installazione, la manodopera è calcolata prendendo in riferimento il CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali mentre gli operatori che vendono arredamenti applicano tipicamente il CCNL commercio. Si chiedono chiarimenti su come applicare le disposizioni del codice in tali fattispecie.


QUESITO del 26/02/2024 - 2346 - APPLICABILITÀ ARTT. 11 D.LGS. N. 36/2023 AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

<p>Alla luce di quanto previsto dall'art. 48 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, è necessario che nella "richiesta di preventivo" la stazione appaltante individui il CCNL applicabile? Devono essere altresì indicati i costi della manodopera? L'operatore economico deve indicare nell'offerta-preventivo i costi della manodopera ? Qualora tali costi fossero inferiori a quelli stimati dalla S.A. , si dovrà sottoporre l'offerta a verifica di anomalia ? Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 commi 3 e 4 del Codice ?</p>