Articolo 100. Requisiti di ordine speciale.
1. Sono requisiti di ordine speciale:a) l’idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto.
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
5. Per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione gli operatori economici devono:
a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività, prevista dall’oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l’attestazione;
b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell’attestazione di qualificazione;
c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.
6. L’organismo di attestazione rilascia l’attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l’esecuzione delle quali l’operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.
7. Fino alla emanazione del regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.
8. Con il regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b) sono in ogni caso disciplinati:
a) la procedura per ottenere l’attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l’operatore economico richieda la conferma dell’attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell’attestazione, intervenga una modifica soggettiva;
b) i requisiti per la dimostrazione dell’adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico;
c) le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all’articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all’articolo 67, comma 6;
d) le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione;
e) le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione;
f) il periodo di durata dell’attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti;
g) i casi di sospensione e di decadenza dall’attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.
9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b) sono in ogni caso disciplinati:
a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l’autorizzazione;
b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell’autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall’ANAC nell’esercizio dell’attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio;
c) le modalità dell’esercizio dell’attività di vigilanza da parte dell’ANAC;
d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione;
e) gli obblighi di comunicazione all’ANAC in capo agli organismi di attestazione.
10. Con il regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b) è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l’altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.
11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
12. Salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.
13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
articolo modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
Interessante OBBLIGATORIA LA VERIFICA DELL'ANOMALIA IN PRESENZA DI SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI DAI COSTI DELLA MANODOPERA (110.1)
L'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, pur escludendo meccanismi di verifica automatica dell'anomalia, impone alla stazione appaltante l'attivazione della valutazione di congruità laddove sussistano elementi specifici di sospetta inattendibilità, quali lo scostamento significativo dai costi della manodopera stimati dall'amministrazione e l'utilizzo di parametri di calcolo orario difformi dalle tabelle ministeriali inderogabili; l'omissione di tale valutazione vizia l'aggiudicazione per difetto di istruttoria.
Interessante INIDONEITÀ DELL'ACCORDO QUADRO PRIVO DI CONTRATTI ATTUATIVI A DIMOSTRARE L'ESPERIENZA ESECUTIVA (100.11)
In tema di requisiti di partecipazione alle gare d'appalto, la clausola del disciplinare che richiede l'esecuzione di servizi analoghi impone la dimostrazione di un'esperienza esecutiva reale e verificabile; ne consegue che l'accordo quadro, avendo natura di contratto normativo e programmatico, è inidoneo a integrare tale requisito in assenza di prova dello svolgimento materiale delle prestazioni mediante contratti attuativi adempiuti.
Interessante LA DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE COSTITUISCE REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE (113.2)
In assenza di una specifica prescrizione della legge di gara che ne anticipi il possesso alla fase di ammissione, la disponibilità del personale indicato nell'offerta tecnica deve essere intesa come requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione, rilevando esclusivamente quale parametro per la verifica del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario nella fase esecutiva.
Interessante ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER REQUISITI ANGA AMBIGUI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NEI PARAMETRI QUANTITATIVI
L'iscrizione alla Categoria 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e l'iscrizione alle relative sottocategorie rispondono a criteri dimensionali distinti e non sovrapponibili (demografico l'uno, quantitativo l'altro); pertanto, la richiesta nel bando di una specifica classe per la categoria generale non può essere estesa automaticamente alla sottocategoria in via interpretativa, pena la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis.
Interessante INAMMISSIBILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO CHE RICONFIGURA POSTUMAMENTE LA QUALIFICAZIONE TRAMITE SUBAPPALTO NECESSARIO (101.1)
In tema di appalti pubblici, sebbene il subappalto necessario sia applicabile anche ai servizi, l'operatore economico che non possiede in proprio i requisiti di qualificazione ha l'onere di dichiarare espressamente sin dalla domanda di partecipazione la volontà di ricorrere a tale istituto. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare carenze dichiarative che comportino una diversa perimetrazione dell'oggetto del subappalto o una differente modulazione dei requisiti d'idoneità professionale rispetto a quanto indicato inizialmente, ostandovi il principio di par condicio competitorum.
Interessante IL DIVIETO DI CUMULO TRA DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA NON È REQUISITO DI PARTECIPAZIONE (114.4)
Negli appalti di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori superiori a un milione di euro, l'indicazione in offerta dello stesso professionista per i ruoli di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza non è causa di esclusione, poiché il divieto di cumulo ex art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 regola la fase dell'esecuzione. È legittima la successiva sostituzione del professionista all'interno del gruppo di lavoro qualora emerga un'incompatibilità funzionale in fase esecutiva, restando fermo il possesso dei requisiti di idoneità in capo all'operatore economico.
Interessante LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER CONTRATTI PREGRESSI PRIVI DI SIMILITUDINE FUNZIONALE CON L'APPALTO (100.11)
È legittima l'esclusione del concorrente che non raggiunge la soglia economica minima di contratti analoghi qualora le pregresse prestazioni documentate afferiscano a settori tecnici privi di afferenza funzionale con l'oggetto della commessa; il favor partecipationis impone di non richiedere l'identità delle prestazioni, ma non consente di estendere la nozione di analogia a lavorazioni oggettivamente disomogenee, restando riservata alla stazione appaltante una discrezionalità tecnica censurabile solo per vizi manifesti.
Estratto Testuale: "l'analogia fra i servizi nei quali è stata acquisita esperienza da parte dell'operatore economico e i servizi oggetto di gara deve essere valutata considerando plurimi aspetti, quali le prestazioni concretamente rese, la similitudine, anche parziale, delle stesse, la rilevanza, anche in termini di perizia richiesta, il settore di appartenenza, la funzione svolta dalle prestazioni e ogni altro profilo dal quale possa desumersi l'acquisizione di un'esperienza che, seppur non identica, assicuri l'affidabilità professionale del concorrente, così da escludere l'analogia nel caso in cui non si riscontrino profili di similitudine o comunanza [...] il sindacato dell'Autorità (e della stessa giurisprudenza amministrativa) in ordine alle scelte rimesse alla discrezionalità (nel caso di specie, tecnica) della Stazione appaltante è estrinseco e di tipo debole, limitandosi infatti a un controllo di legittimità senza mai potersi sostituire alle valutazioni di merito dell'Amministrazione medesima"
Interessante LEGITTIMA LA RICHIESTA DI UN SINGOLO SERVIZIO ANALOGO SVOLTO IN GRANDI SCALI (100.11)
La clausola della lex specialis che subordina la partecipazione alla gara alla pregressa esecuzione di «almeno un servizio analogo» presso infrastrutture caratterizzate da una specifica soglia dimensionale di passeggeri individua un requisito di punta non frazionabile, che esclude l'ammissibilità del cumulo tra più soggetti in caso di avvalimento plurimo. Ai fini della valutazione dell'analogia dei contratti pregressi rileva legittimamente anche il parametro dimensionale del bacino d'utenza servito, senza che ciò trasmuti l'onere in un'illegittima richiesta di «servizi identici» o in una violazione del principio di proporzionalità e concorrenza.
Interessante CERTIFICAZIONI DI QUALITA': NON POSSONO ESSERE PREVISTE COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE (100.12)
L'Autorità si è pronunciata sull'inammissibilità delle certificazioni di qualità quale requisito di partecipazione in riferimento al d.lgs. 36/2023, a partire dall'Atto del Presidente del 11.10.2023 (fasc.4314/2023) che ha affermato che «In conformità al nuovo dettato normativo, al punto 6.3, il bando tipo n. 1/2023 prevede che la stazione appaltante possa richiedere quale requisito di capacità tecnica e professionale lo svolgimento, nell'ultimo triennio, di un numero minimo di servizi e forniture analoghe e altri eventuali requisiti previsti da leggi speciali. Alla luce della vigente normativa, sulla scorta di quanto argomentato, deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità
Interessante AVVALIMENTO PREMIALE: L'AUSILIARIA NON DEVE NECESSARIAMENTE POSSEDERE LE CATEGORIE SOA GENERALI RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE SE TALI REQUISITI SONO GIÀ POSSEDUTI DALL'IMPRESA AUSILIATA (104)
In tema di avvalimento c.d. premiale nel vigore del D.Lgs. n. 36 del 2023, deve ritenersi illegittima l'introduzione di requisiti di qualificazione in capo all'impresa ausiliaria non previsti dalla legge, qualora l'operatore economico partecipante sia già autonomamente in possesso dei requisiti di partecipazione.
"[...] il citato art. 104, comma 4, del codice dei contratti pubblici richiede la certificazione SOA unicamente per la (sola) ipotesi di avvalimento “delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione”: “L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA”.
Risulta pertanto sul punto condivisibile, e non superata dai contrari argomenti posti a sostegno del mezzo in esame, la sentenza impugnata laddove ha chiarito che “pretendere che, nel caso di avvalimento premiale nell’ambito di un appalto di lavori, l’ausiliaria debba possedere le categorie speciali di cui all’art. 100 del decreto legislativo n. 36 del 2023, significa introdurre una condizione irragionevolmente più restrittiva di quella prevista dalla legge ai fini del miglioramento dell’offerta tecnica”."
Interessante AVVALIMENTO PREMIALE "PURO": L'AUSILIARIA E' COMUNQUE TENUTA A POSSEDERE E DICHIARARE I REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE PRESCRITTI DAGLI ATTI DI GARA (104)
In tema di avvalimento, l'art. 104, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 impone all'impresa ausiliaria di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, senza operare alcuna distinzione tra avvalimento necessario (o operativo) e avvalimento premiale. Pertanto, l'ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (quali l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o il possesso di licenze di pubblica sicurezza) richiesti dal bando per la partecipazione alla gara, dovendo la Stazione Appaltante verificarne la sussistenza in sede di valutazione delle offerte per garantire la serietà e la legittimità dell'apporto tecnico prestato.
"Oggetto del contendere è l’estensione degli obblighi dichiarativi in capo all’ausiliaria laddove un concorrente faccia ricorso al c.d. “avvalimento premiale”, in particolare se l’ausiliaria debba limitarsi a possedere ed a dichiarare i soli requisiti oggetto del “prestito” finalizzato al miglioramento dell’offerta tecnica, oppure se sia tenuta a dimostrare anche il possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dalla lex specialis per la partecipazione alla gara, pur non essendo chiamata ad eseguire materialmente alcuna prestazione contrattuale.
Quest’ultima è la soluzione adottata nella sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene di dover confermare tale conclusione, innanzitutto alla luce della formulazione letterale dell'art. 104, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, a mente del quale l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante “di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture”. Tale previsione è in termini assoluti, non distinguendosi tra avvalimento necessario o premiale.
L’art. 100, a sua volta, individua al comma primo, quali requisiti di ordine speciale, a) l'idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.
Deve pertanto concludersi, dal combinato disposto dalle due norme, che l’impresa ausiliaria deve possedere (e dichiarare) anche i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma primo, lett. a); di converso, la sussistenza di tali requisiti dovrà essere puntualmente verificata dalla stazione appaltante in sede di valutazione delle offerte.
[...]
Come già anticipato, l’art. 104, comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023 non distingue infatti tra tipologie di avvalimento, né subordina l’obbligo dichiarativo ivi prescritto alla natura o alla finalità del prestito, essendo il richiamo all'art. 100 onnicomprensivo (dunque ricomprende tutti i requisiti di ordine speciale lì menzionati, inclusi quelli di idoneità professionale di cui al comma primo, lett. a).
Tale conclusione, oltreché fondata sul dato normativo testuale, è altresì coerente con la stessa ratio dell’avvalimento, per garantirne l’effettiva serietà: è infatti del tutto logico che qualora l’impresa ausiliaria presti al concorrente la propria esperienza pregressa nel settore oggetto di gara (qui nel recupero crediti), tale esperienza debba essere stata acquisita in conformità alla normativa applicabile, tra cui il possesso dell’eventuale titolo abilitativo richiesto."
Interessante LE CONSORZIATE ESECUTRICI POSSONO QUALIFICARSI COLLETTIVAMENTE PER RAGGIUNGERE I REQUISITI DI GARA (67.1)
In tema di consorzi stabili, la disciplina di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, pur imponendo che le consorziate designate per l'esecuzione dei lavori siano qualificate in proprio al fine di superare il cd. 'cumulo alla rinfusa' dei requisiti del consorzio, ammette che il requisito di classifica richiesto dalla gara possa essere raggiunto mediante la somma delle qualificazioni possedute collettivamente dalle imprese designate, garantendo così l'effettività della capacità tecnica dell'esecutore in conformità ai principi di proporzionalità e massima partecipazione.
Interessante OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTO NECESSARIO E LIMITI AL SOCCORSO ISTRUTTORIO (119.4)
La mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto necessario per coprire il deficit di qualificazione in categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto tale omissione riguarda la capacità tecnica richiesta per l'esecuzione della prestazione e deve essere accertata al momento della presentazione dell'offerta.
Interessante IL RATING DI LEGALITÀ NON È OGGETTO DI AVVALIMENTO PREMIALE SENZA IDONEITÀ PROFESSIONALE PERTINENTE (104.4)
In tema di avvalimento premiale, è illegittima l'attribuzione del punteggio per il rating di legalità qualora l'impresa ausiliaria non possieda l'idoneità professionale prescritta per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara. Poiché il rating di legalità certifica la qualità organizzativa e l'etica del business di una specifica realtà imprenditoriale, la messa a disposizione di tale requisito richiede che l'ausiliaria sia iscritta al registro delle imprese per attività coerenti con l'appalto, garantendo che l'apporto all'organizzazione dell'ausiliata sia reale e riferibile al settore merceologico interessato.
LEGITTIMI I REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA BASATI SUL FRAZIONAMENTO DEI SERVIZI ANALOGHI NEL DECENNIO (100.11)
I requisiti di capacità tecnica che prevedono lo svolgimento di un numero minimo di servizi analoghi in un arco temporale di dieci anni sono legittimi e proporzionati qualora siano parametrati alla durata del rapporto contrattuale da affidare. La stazione appaltante può legittimamente preferire un concorrente che dimostri una pluralità di referenze diversificate nel tempo rispetto a chi vanti un unico servizio di punta, in quanto tale requisito è funzionale a selezionare un operatore dotato di un'esperienza professionale solida e non meramente occasionale.
SUFFICIENTE LA DICHIARAZIONE GENERICA DI SUBAPPALTO PER LA QUALIFICAZIONE NECESSARIA (100.4)
Ai fini della qualificazione per una categoria scorporabile non posseduta, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, pur priva della dicitura specifica di 'subappalto necessario' o 'qualificante', è idonea a soddisfare l'obbligo dichiarativo e a prevenire l'esclusione del concorrente, qualora la volontà di ricorrere a tale istituto emerga in modo inequivoco dal DGUE e dai modelli di partecipazione, conformemente al principio di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis.
LA PROVA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEVE FONDARSI SU PRESUPPOSTI SPECIFICI E DOCUMENTATI (16.2)
La prova del conflitto di interessi richiede la dimostrazione di una minaccia concreta derivante da dati oggettivi riferiti alle specifiche mansioni svolte dai soggetti coinvolti, non essendo sufficiente il richiamo a posizioni formali o a generiche collaborazioni istituzionali. Nelle forniture di beni prodotte integralmente presso gli stabilimenti dell'operatore economico senza attività sul suolo nazionale, non trova applicazione l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera.
INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI POSSESSO PRO QUOTA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA (68.11)
È legittima l'aggiudicazione in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese anche qualora un componente non possegga una quota di requisiti di capacità tecnica proporzionale alla propria quota di esecuzione, stante l'assenza di un obbligo di corrispondenza biunivoca tra qualificazione ed esecuzione nel settore dei servizi. Inoltre, la comprova dei requisiti può validamente fondarsi su certificazioni emesse successivamente alla scadenza del bando, a condizione che l'esperienza attestata sia stata effettivamente maturata entro i termini di partecipazione.
SUFFICIENTE IL DGUE IN GARA E ILLEGITTIMO ESCLUDERE PER MANCANZA DI CERTIFICAZIONE QUALITÀ
È illegittima l'esclusione dell'operatore economico disposta in fase di ammissione amministrativa per mancata allegazione dei titoli comprovanti i servizi analoghi dichiarati nel DGUE, configurandosi tale pretesa come un indebito appesantimento procedimentale in violazione del principio di semplificazione documentale; parimenti, è nulla la clausola della lex specialis che prescriva il possesso di certificazioni di qualità aziendali quale requisito di partecipazione a pena di esclusione, stante la tassatività dei criteri di selezione fissati dall'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA AGLI ATTI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (35.2)
La rinuncia agli atti determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a., in quanto il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, prevalendo il principio dispositivo che garantisce alla parte la piena disponibilità dell'azione sino al momento della decisione.
L'OMISSIONE O LA NON VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI NON INTEGRA AUTOMATICAMENTE UNA CAUSA DI ESCLUSIONE (98)
In materia di procedure a evidenza pubblica, l'inesattezza del modulo di domanda amministrativa non configura una falsa o omessa dichiarazione rilevante ai fini dell'esclusione ove il dato reale e tranciante risulti palesemente evincibile dal corredo documentale allegato (es. curriculum e certificati).
In difetto di un'oggettiva attitudine ingannatoria, viene meno la gravità dell'illecito professionale.
"Va premesso che, sulla scorta della specifica disciplina normativa oggi in vigore, “l’omissione e la non veridicità delle dichiarazioni rese in giudizio non costituiscono, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. n. 36 del 2023, a meno che non integrino la specifica fattispecie di omissione dichiarativa di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 17.04.2026, n. 3059). Tale disposizione, invero, qualifica come grave illecito professionale esclusivamente l’aver fornito in gara informazioni false o fuorvianti, a condizione che le stesse siano anche suscettibili di influenzare in concreto le scelte della stazione appaltante.
Il Legislatore ha quindi stabilito che l’omessa o inesatta dichiarazione dichiarativa di un fatto non desumibile dal fascicolo virtuale, “pur non costituendo di per sé causa di esclusione”, può assumere rilievo nell’apprezzamento del grave illecito professionale (art. 96, comma 14, D.Lgs. n. 36/2023). Anche in questo caso, tuttavia, l’amministrazione non può procedere in termini automatici all’esclusione in virtù del solo fatto della dichiarazione falsa o fuorviante, ma è comunque tenuta a valutare la rilevanza della stessa disponendo l’esclusione dell’operatore laddove quest’ultima concorra a supportare una valutazione di inaffidabilità e mancanza di integrità dell’operatore economico.
Al riguardo, la giurisprudenza ha infatti affermato che “nella valutazione del grave errore professionale, tale da condurre all’esclusione del concorrente dalla gara, la stazione appaltante deve compiere una complessa verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall’operatore economico, come idoneo ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l’Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione (Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4362; Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 12.03.2024, n. 2370)."
LAVORI: TUTTE LE CATEGORIE SCORPORABILI SONO A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (100.4)
Negli appalti di lavori disciplinati dal D.lgs. n. 36/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014, tutte le categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria; l'operatore economico che partecipi come concorrente singolo fondando la qualificazione sulla sola categoria prevalente ha l'onere inderogabile di dichiarare in gara l'intenzione di ricorrere al subappalto necessario per le lavorazioni per cui è privo di idonea attestazione SOA, con la conseguenza che l'espressa dichiarazione contraria resa nel DGUE preclude l'accesso al soccorso istruttorio e impone l'esclusione per carenza dei requisiti di qualificazione.
MANUTENZIONE STRADALE: NON E' UN LAVORO SE NON COMPORTA NUOVE INSTALLAZIONI
La corretta distinzione tra appalto di lavori e appalto di servizi nella manutenzione deve essere operata verificando se l'oggetto negoziale comporti una prevalente ed essenziale modificazione dello stato dei luoghi (quid novi). Qualora le operazioni di ripristino e ripasso della segnaletica stradale non comportino nuove installazioni o trasformazioni sostanziali, ma siano funzionalmente coordinate ad attività di ispezione, monitoraggio, censimento e reperibilità per la salvaguardia della sicurezza della circolazione, il contratto integra un appalto di servizi; ne discende la non applicabilità dell'obbligo di attestazione SOA e l'inapplicabilità dei prezzari regionali delle opere pubbliche. Inoltre, la prescrizione del CCNL dell'edilizia per l'esecuzione materiale delle attività opera su un piano distinto e resta pienamente compatibile con la natura di servizio della commessa
REQUISITI SPECIALI PER LE CONCESSIONI DI SERVIZI: AMPIA DISCREZIONALITA' DELL'ENTE NEI LIMITI STABILITI DALL'ART. 10 (183.8)
Nelle procedure di affidamento delle concessioni di servizi, l'ampia discrezionalità dell'ente concedente nella determinazione dei requisiti speciali ex art. 183 del D.Lgs. 36/2023 incontra il limite inderogabile dei principi di proporzionalità, non discriminazione e massima partecipazione (favor partecipationis) ex artt. 10, comma 3, e 183, comma 8; è pertanto illegittima la clausola della lex specialis che impone cumulativamente lo svolgimento attuale («in corso») di prestazioni strettamente «identiche» a quelle oggetto di affidamento, dovendo l'amministrazione parametrare i requisiti tecnico-professionali sull'esperienza maturata in «servizi analoghi».
Nelle concessioni di servizi, la clausola del bando che richiede quale requisito di capacità tecnica e professionale lo svolgimento di contratti "identici" e tuttora "in corso" è illegittima per contrasto con i principi di non discriminazione, proporzionalità e favor partecipationis di cui agli artt. 10, comma 3, e 183, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. L'esigenza di assicurare l'affidabilità e la stabilità dell'operatore non consente all'ente concedente di creare barriere all'accesso al mercato o indebite riserve a favore degli operatori uscenti o già insediati, dovendosi di norma garantire l'apertura alla concorrenza mediante l'ammissione di requisiti esperienziali maturati in servizi analoghi.
«...la nozione di servizi analoghi, e non identici, è volta quindi a contemperare l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. I requisiti di esperienza in servizi analoghi sono quindi funzionali a filtrare l'ingresso in gara dei concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico, in modo da garantire le esigenze di affidabilità della commessa pubblica. La richiesta di esperienza in servizi analoghi non è invece funzionale, considerata la prospettiva proconcorrenziale delle direttive, alla creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato. Infatti, la funzione proconcorrenziale prevale sulle esigenze di affidabilità...» (Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1345).
«...la previsione di una clausola che richiede come requisito speciale ai fini partecipativi lo svolgimento attuale di servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento viola i principi di non discriminazione, favor partecipationis e di proporzionalità in materia di concessioni come previsti dagli artt. 10, co. 3 e 183 co. 8 del d.lgs 36/2023».
IL CONCETTO DI ANALOGIA, SPECIFICHE TECNICHE E PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NEGLI APPALTI DI FORNITURE
L'accertamento di un'offerta qualificabile come aliud pro alio presuppone uno scostamento radicale dalle specifiche tecniche minime che definiscono l'essenza stessa della prestazione; al di fuori di tale perimetro essenziale, vige il principio di equivalenza, quale espressione del favor partecipationis, volto a impedire che difformità non invalidanti la funzione tipica del bene precludano illegittimamente il confronto competitivo.
"[...] occorre ricordare che i requisiti minimi dei beni previsti dalla lex specialis della gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, non essendo ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l'essenza stessa della res richiesta. Un’offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese si risolve in un aliud pro alio che comporta di per sé l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di un'apposita comminatoria in tal senso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260). Tale automatismo opera (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084) nei casi in cui la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime, vuoi perché espressamente definite come tali nella disciplina stessa, vuoi perché la descrizione che se ne fa nella disciplina di gara è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta.
[...] il principio di equivalenza, che costituisce il precipitato del più generale principio del favor partecipationis (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4353), è finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici. Poi, com’è noto, in sede di gara pubblica per l'affidamento di un appalto di servizi o di forniture i concetti di servizi analoghi e di forniture analoghe vanno intesi non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 18 giugno 2025, n. 5304). Una prestazione può essere considerata analoga a quella oggetto della gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad essa il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo. Infatti, l'obiettivo perseguito attraverso la previsione di un requisito di capacità tecnico-professionale è quello di garantire l'affidabilità dell'operatore economico tramite la prova della capacità maturata in pregresse esecuzioni (i.e. onde dimostrare che essi ' possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità': v. art. 58, § 4, Direttiva 2014/2024/UE), ma il requisito richiesto deve pur sempre essere proporzionato e attinente all'oggetto dell'affidamento, al fine di non limitare la partecipazione degli operatori economici e, conseguentemente, la concorrenza (Consiglio di Stato sez. VII, 7 febbraio 2025, n. 96)."
CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE E SOCCOMBENZA VIRTUALE PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA (34.5)
L'annullamento in autotutela degli atti di gara impugnati, intervenuto dopo la notifica del ricorso e avente carattere satisfattivo, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente condanna della stazione appaltante al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
INAMMISSIBILE L'OFFERTA TECNICA CHE COMPUTI IL PERSONALE DA ASSORBIRE TRAMITE CLAUSOLA SOCIALE (102.1)
È illegittima l'aggiudicazione disposta in favore di un operatore economico la cui offerta tecnica soddisfi il requisito minimo di organico previsto dal capitolato solo attraverso l'integrazione del personale dell'appaltatore uscente. Tale modalità configura un'offerta condizionata, poiché l'effettiva disponibilità delle risorse dipende dalla futura adesione dei lavoratori alla clausola sociale, laddove la stazione appaltante necessita di una garanzia di esecuzione basata su risorse già stabilmente inserite nell'organizzazione del concorrente.
SE SONO PREVISTE PRESTAZIONI ACCESSORIE DI MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI BENI, NON SI TRATTA DI MERA FORNITURA E VI E' L'OBBLIGO DI INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA (108)
Ove gli atti di gara, pur definendo l'appalto come fornitura, richiedano in concreto l'espletamento di attività accessorie di montaggio e assemblaggio, sorge in capo ai concorrenti l'obbligo dichiarativo dei costi della manodopera a pena di esclusione; in tale ipotesi, l'eventuale clausola del disciplinare che esonera da tale adempimento deve considerarsi un mero refuso inidoneo a paralizzare l'obbligo di legge.
Ai fini della comprova del fatturato specifico, non concorrono i proventi derivanti da forniture aventi natura oggettivamente diversa rispetto a quella richiesta.
"[...] deve ritenersi - contrariamente rispetto alla conclusione a cui è pervenuta la sentenza impugnata - che oggetto dell’appalto non sia una mera fornitura ma una fornitura con una parte, sia pure minima, di manodopera, come si desume dalla tabella 4 del Capitolato sopra richiamata, che ricomprende anche due tipi diversi di carrellati da 240 lt. e una tipologia di cassonetti da 1100 lt. Tali oggetti devono evidentemente essere assemblati e non solo consegnati all’utenza, come si desume dall’art. 6, lett. c) e d), del capitolato speciale di appalto, “c. I beni oggetto dell’appalto dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti, completi degli accessori d’uso e di tutti i documenti previsti dalle vigenti leggi per la loro utilizzazione. d. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese nessuna esclusa, oneri e formalità inerenti la verifica di conformità, il trasporto, la consegna, il montaggio e/o l’assemblaggio, i materiali di consumo per le prove di funzionamento e, in ogni caso, quant’altro necessario per l’effettuazione della fornitura a perfetta regola d’arte e funzionante”.
***
Per quanto concerne il calcolo del fatturato medio richiesto: "Ai fini del calcolo del fatturato medio dell’aggiudicataria, devono essere esclusi i proventi derivanti dalla consegna di macchine spazzatrici e dei veicoli attrezzati per la raccolta di rifiuti e macchine operatrici, in quanto aventi natura e caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’oggetto di gara [...]"
QUALIFICAZIONE SOA PARAMETRATA SUL VALORE TOTALE DEL LOTTO (97.2)
In una procedura di gara, qualora il disciplinare preveda la possibilità di affidare l'intero importo dell'appalto a un unico operatore, i requisiti di qualificazione di ordine speciale devono essere parametrati al valore complessivo del lotto e non alle frazioni derivanti da sistemi di aggiudicazione multi-operatore. La sostituzione o estromissione del componente del raggruppamento privo di requisiti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 36/2023, è subordinata all'adempimento degli oneri comunicativi in sede di presentazione dell'offerta o all'adozione di misure correttive prima dell'aggiudicazione, non potendo operare come rimedio postumo a un'esclusione già maturata.
SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA: L'ALTERNATIVA TRA POLIZZA ASSICURATIVA E FATTURATO GLOBALE COME REQUISITO ECONOMICO E' UNA FACOLTÀ DELL'OE, CHE L'ENTE NON PUÒ LIMITARE O ESCLUDERE (II.12)
In tema di requisiti di capacità economico-finanziaria per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, l’art. 40, co. 1-bis, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 pone la copertura assicurativa e il fatturato globale in rapporto di alternatività, rimettendo la scelta della modalità di dimostrazione alla discrezionalità dell’operatore economico. Ne consegue che la stazione appaltante non può legittimamente imporre l’una modalità escludendo l’altra, né può addivenire a tale risultato in via interpretativa tramite chiarimenti resi nel corso della procedura, essendo questi inidonei a introdurre restrizioni non previste dalla norma imperativa.
"L’art. 40, co. 1 – bis dell’Allegato II.12 citato, applicabile ratione temporis, dispone che: “Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico – finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto”.
[...]
La locuzione indica una precisa volontà del legislatore di semplificare i requisiti per questa tipologia di servizi, introducendo una alternatività tra copertura assicurativa e fatturato globale quale modalità di dimostrazione dei requisiti economico – finanziari per la partecipazione alle gare di servizi di ingegneria e architettura.
Ne consegue che appare evidente che il riferimento alla polizza alternativa non può che essere intesa come alternativa al requisito del fatturato globale.
[...]
In definitiva, la semplice lettura della disposizione rende evidente che non si esclude che l’operatore economico possa avvalersi, quale requisito economico finanziario ai fini partecipativi, del “fatturato globale” minimo, anche in considerazione dell’art. 1, comma 3, del medesimo Allegato II.12 del Codice, secondo cui “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti” dallo stesso d.lgs. n. 36 del 2023.
[...]
in ogni caso: “la stazione appaltante non può con chiarimenti o interpretazioni, modificare la portata delle norme imperative o introdurre restrizioni non previste dalla legge” (Cons. Stato, n. 795 del 2026)."
CONSORZIO STABILE: QUALIFICA DI COMMITTENTE PRIVATO PER LE CONSORZIATE ESECUTRICI - RILASCIO CEL (100.11)
Il Consorzio stabile, soggetto giuridico autonomo rispetto alle imprese consorziate (Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2023, n. 8592) e unico soggetto contraente con la stazione appaltante per la quale sono rese le prestazioni erogate materialmente dalle consorziate, nei rapporti interni con queste ultime assume la qualità di committente, con le consorziate che assumono la correlativa veste di esecutrici [...], ragion per cui il medesimo Consorzio stabile ben può essere considerato “committente privato” di queste ultime e, come tale, abilitato a rilasciare in favore delle stesse le attestazioni esperienziali richieste dalla legge di gara.
DISTINZIONE TRA BONIFICA E GESTIONE RIFIUTI NELLA NOZIONE DI "SERVIZIO ANALOGO" (100)
La nozione di "servizi analoghi" deve essere intesa come comprensiva di prestazioni afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale, ma non può essere estesa fino a ricomprendere attività che presentano una disciplina e modalità di espletamento radicalmente differenti. La gestione dei rifiuti e la demolizione edilizia, pur potendo far parte di un più ampio procedimento di bonifica, non sono ad essa equiparabili se svolte in via autonoma e in siti non contaminati.
"L’analogia non può essere estesa fino al punto di ricomprendere nella “bonifica” attività, come la demolizione di fabbricati e la rimozione dei relativi rifiuti, che hanno disciplina e modalità concrete di espletamento differenti, sicché le prestazioni tipiche dell’una sono di portata ed effetti diversi da quelle tipiche delle altre."
DISPONIBILITÀ DI UN'AREA DI RIMESSA IN PROSSIMITÀ DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: COSTITUISCE UN REQUISITO DI ESECUZIONE (113)
In tema di appalti pubblici di servizi di trasporto, la disponibilità di un’area per il ricovero dei mezzi entro una determinata distanza dal luogo di esecuzione costituisce un requisito di esecuzione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023, e non un requisito speciale di partecipazione di ordine tecnico-organizzativo. Pertanto, è sufficiente che l’operatore economico ne garantisca la disponibilità al momento dell’aggiudicazione o dell’avvio del servizio, non essendo necessaria la titolarità attuale al momento della presentazione dell’offerta.
In caso di contrasto tra le diverse disposizioni della lex specialis, le previsioni del bando prevalgono su quelle del capitolato e degli allegati, in virtù del criterio di prevalenza gerarchica e della necessità di evitare barriere all'accesso al mercato che favorirebbero il gestore uscente.
"Innanzi tutto va precisato che la prescritta disponibilità di un ricovero per i mezzi situato a una distanza di meno di 15 km dalla fermata A non costituisce un requisito di partecipazione alla gara, bensì un requisito di esecuzione. Essa non attiene, infatti, alla capacità tecnica dell’operatore economico di eseguire la tipologia di servizio di trasporto messo a gara, e non costituisce, quindi, un requisito di partecipazione di ordine speciale ex art. 100, comma 1, lett. c, d.lgs. 36/2023; è piuttosto necessaria per la concreta esecuzione del servizio in questione nello specifico Comune, e pertanto integra un requisito di esecuzione ex art. 113 d.lgs. cit.
[...]
Quest’antinomia interna alla lex specialis di gara va risolta dando prevalenza alle disposizioni del bando e del disciplinare, e ritenendo quindi che la disponibilità del ricovero dei mezzi sia un requisito di esecuzione che non occorreva possedere già al momento della presentazione dell’offerta, ma doveva sussistere al momento dell’aggiudicazione.
La soluzione testé delineata s’impone, in primo luogo, in forza del criterio ermeneutico stabilito dall’art. 82, comma 2, d.lgs. 36/2023, secondo il quale, in caso di contrasto tra i documenti di gara, le disposizioni del bando prevalgono [...]"
ABILITAZIONI D.M. N. 37/2008: COSTITUISCONO CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI (100)
In assenza di una specifica clausola del bando che ne imponga il possesso come requisito di partecipazione, l'abilitazione tecnico-professionale prevista dal D.M. n. 37/2008 deve essere considerata un requisito di esecuzione.
Ne consegue che l'operatore economico che detenga la qualificazione SOA nella categoria pertinente (es. OG11) è legittimamente ammesso alla gara, restando la prova dell'abilitazione impiantistica differita al momento dell'effettiva esecuzione delle opere
"[...] Secondo un condivisibile orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002, parere n. 6 del 12 gennaio 2001), cui questo Tribunale ha già prestato adesione (Sez. I, 27 febbraio 2018 n. 2157), le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 ed ora al d.m. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento degli appalti pubblici, ma costituiscono piuttosto requisiti da provare in fase esecutiva (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2013 n. 5028; Sez. VI, 13 maggio 2003 n. 4671) (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III Quater, 11 marzo 2020, n. 3183).
E ancora: Il possesso della certificazione di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione.
L’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, con la possibilità che il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti (delibera A.N.A.C. n. 530 del 17 maggio 2017).
[...]
L’eventuale dimostrazione dell’abilitazione professionale dovrà intervenire nella fase esecutiva."
SERVIZI DI RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO: LIMITI ALL’ANALOGIA E LEGITTIMITÀ DELL'AFFIDAMENTO CON LOTTO UNICO (100)
In tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, la nozione di "servizi analoghi" non può essere estesa fino a ricomprendere prestazioni che, pur afferenti allo stesso ciclo gestionale, presentano una diversità ontologica rispetto all'oggetto dell'appalto; l'attività di riscossione coattiva, infatti, si distingue nettamente dalle fasi di liquidazione e accertamento poiché queste ultime presuppongono una verifica del presupposto impositivo e della correttezza della dichiarazione non richiesta nella fase meramente esecutiva.
"[...] il Collegio ritiene, condividendo sul punto le argomentazioni della difesa comunale, che l’invocata analogia fra l’esperienza maturata dalla ricorrente (circoscritta al pregresso svolgimento del solo servizio di riscossione coattiva delle entrate) e il servizio posto a base di gara (che prevede non solo la riscossione coattiva di tutti tributi comunali, ma anche la liquidazione e l’accertamento dell'entrata in capo ai contribuenti, propedeutici alla riscossione coattiva e alla formazione del cd ruolo esattoriale) non sia ravvisabile.
L'attività di riscossione coattiva dell'entrata comunale, designando la procedura volta all’esecuzione forzata della relativa obbligazione (non spontaneamente adempiuta dal soggetto passivo), pur appartenendo al ciclo di gestione delle entrate comunali (cfr. d.lgs. n. 446/1997, legge n. 296/2006, d.P.R. n. 602/1973 e r.d. n. 639/1910) si distingue nettamente dalle fasi del procedimento che la precedono, trattandosi di attività logicamente e giuridicamente distinte (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12 febbraio 2025, n. 3081).
La fase della riscossione, in cui il soggetto incaricato procede al recupero, mediante azioni esecutive, delle entrate già accertate dall’ente impositore attraverso l’emissione degli atti propedeutici, si pone a valle dell'accertamento, finalizzato alla formazione del titolo che accerta la debenza, che presuppone una complessa attività di verifica circa l'esistenza del presupposto impositivo, la correttezza della dichiarazione, l'omesso o l'insufficiente pagamento e che pertanto richiede (come ben evidenziato nella nota del 30 aprile 2026, di diniego di autotutela) il possesso di “un know how su tutti gli aspetti che afferiscono alla materia delle entrate comunali, in particolare e a titolo di esempio non esaustivo, la conoscenza delle fonti normative di ciascun tributo/entrata, le fattispecie impositive, la tariffe/aliquote applicabili, gli innumerevoli casi di riduzioni, esenzioni e agevolazioni varie ai fini della liquidazione del dovuto, la capacità di individuare le ipotesi di evasione/elusione dei tributi/entrate, la gestione - in qualità di soggetto responsabile del tributo/entrata - degli avvisi di accertamento esecutivi ai sensi della Legge n. 160/2019, la gestione del contenzioso relativo alla fase accertativa nonché delle procedure di raffreddamento dello stesso”.
Né rileva, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, la posseduta iscrizione all’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, istituito presso il Ministero delle Finanze a mente del d.lgs. n. 446/1997 e del D.M. n. 101/2022, richiesta ai fini di integrare il distinto requisito di idoneità professionale e che, per stessa ammissione della ricorrente (cfr. memoria del 6 luglio 2026, pag. 10) non vale “di per sé sola [a dimostrare] il possesso del requisito di esperienza pregressa in due servizi analoghi: si tratta di un titolo abilitativo, non di una certificazione di esperienza”, trattandosi peraltro, come pure esplicitato in ricorso, di “un Albo unico al quale possono iscriversi i soggetti che esercitano tutte, qualcuna o soltanto una fra le attività di gestione dell’accertamento e della riscossione”.
[...]
Neppure è dato riscontrare alcuna ambiguità nella prescrizione capitolare [...], atteso che - in disparte l’utilizzo della congiunzione “e” - la valutazione di analogia non può che essere compiuta riguardo al complesso delle prestazioni oggetto del servizio da affidare."
TERMINI DEL RICORSO INCIDENTALE E CORRETTA MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA
In tema di gare d'appalto, è illegittimo l'azzeramento del punteggio premiale riferito a un'offerta tecnica migliorativa qualora la Commissione parifichi indebitamente una proposta di sensibile incremento dei livelli prestazionali a un'offerta priva di miglioramenti, basandosi esclusivamente sulla mancata specifica reiterazione formale dell'impegno per gli anni successivi al primo, laddove la legge di gara non imponga siffatta articolazione cronologica e l'offerta non contenga clausole limitative.
"[...] sicuramente è illegittimo l’azzeramento del punteggio alla ricorrente per tale elemento ponderale di offerta, sia perché la percentuale dell’87,4% deve essere intesa come riferita all’intero periodo di durata del servizio, sia perché non vi era alcuna specifica disposizione della lex specialis che imponesse di dichiarare singole percentuali di gara per ciascuna annualità di servizio, ipotesi che, in ogni caso, presupporrebbe del tutto incomprensibilmente che le stesse non potessero essere che necessariamente diverse e giammai la stessa."
PREMIO PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE: NON E' SPENDIBILE COME SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EFFETTIVAMENTE ESPLETATO (100)
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica in una gara d’appalto, la partecipazione a concorsi di progettazione, conclusasi con il conseguimento di un premio per "proposta meritevole", non può essere equiparata all'espletamento di "servizi di ingegneria e architettura" (progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva o direzione lavori). Tale attività ideativa non costituisce esecuzione di un incarico professionale nell'ambito di un rapporto contrattuale e non è dunque spendibile qualora la lex specialis richieda servizi effettivamente eseguiti e certificati dal committente.
"La stessa formulazione della clausola del disciplinare parla ripetutamente di servizi “espletati” e richiede che i progettisti abbiano “eseguito, a pena di esclusione, servizi di ingegneria e di architettura” (relativi alla progettazione preliminare o FTE, definitiva od esecutiva, esclusi i livelli progettuali inferiori, ovvero alla direzione dei lavori)”.
La clausola, pertanto, evoca attività professionali concretamente svolte nell’ambito di un incarico tecnico avente ad oggetto uno dei livelli progettuali dei lavori pubblici previsti dall’ordinamento oppure la direzione dei lavori, mentre non si riferisce ad attività ideative o concorsuali, cioè alla mera partecipazione a procedure concorsuali finalizzate all’individuazione della migliore proposta progettuale.
Dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che le esperienze professionali relative al Comune [...] e alla Regione [...], valorizzate dall’aggiudicataria ai fini della qualificazione dei progettisti indicati e da questi dichiarate quali prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico-economica, sono consistite, in realtà, nella partecipazione dei medesimi professionisti a concorsi di progettazione indetti ai sensi dell’art. 152 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e si sono concluse con il conseguimento del secondo posto e con l’attribuzione del relativo premio.
[...]
Ne consegue che le predette esperienze non possono essere utilmente ricondotte ai “servizi di ingegneria e di architettura” nei termini richiesti [...]"
QUOTE DI ESECUZIONE "ONNICOMPRENSIVE" E CARENZA DEI REQUISITI DELL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI NEL RTI: SOCCORSO ISTRUTTORIO INAMMISSIBILE (101)
In sede di gara pubblica, l'impegno ad eseguire l'appalto secondo una determinata ripartizione delle quote deve essere definito al momento della partecipazione, in quanto formalizza la misura della responsabilità e dei requisiti di qualificazione necessari in capo a ciascun associato; ne consegue che, se la mandante dichiara di eseguire una quota percentuale del "totale delle prestazioni" senza escludere i servizi specialistici per i quali è priva di iscrizione ANGA, l'esclusione è legittima e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, costituendo quest'ultimo un rimedio non utilizzabile per correggere errori contenuti nell'offerta o per modificarne l'assetto esecutivo.
"[...] la possibilità di modifica successiva delle quote di esecuzione dei lavori, ammessa (previa autorizzazione della stazione appaltante) dall’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non esclude affatto (ma anzi postula) la necessità che la “suddivisione indicata nell’offerta sia corretta e completa e dunque la necessità che le quote riferite nell’offerta a ciascuna impresa siano “stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato”, non potendo la suddetta facoltà di eventuale modifica successiva, in fase di esecuzione, costituire una sorta di rimedio postumo all’incompleta, inesatta o inammissibile indicazione impegnativa contenuta nell’offerta” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 22 aprile 2025, n. 412).
Orbene, deve essere ribadito che essendo stata indicata - nella domanda di partecipazione - la mandante F. quale esecutrice del “40% del totale delle prestazioni oggetto d’appalto”, senza esclusione, dunque, di quelle parti del servizio che richiedono l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti (pur potendo il dichiarante procedere ad una indicazione, in termini descrittivi, delle singole “parti” del servizio), proprio dal carattere omnicomprensivo (quanto alle prestazioni) della dichiarazione de qua, resa in sede di domanda di partecipazione, discende che la specificazione postuma che le prestazioni soggette ad iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti sarebbero state eseguite dalla sola capogruppo/mandataria (ovvero mediante il subappalto già dichiarato in offerta: su tale ultimo aspetto cfr. infra) si sostanzia inevitabilmente in una (inammissibile) modifica postuma dell’offerta."
SANZIONI INTERDITTIVE DELLA "PATENTE A CREDITI": NON SONO APPLICABILI ALLE IMPRESE IN POSSESSO DI UN'ATTESTAZIONE SOA IN CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III (100)
È illegittimo il provvedimento di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici adottato nei confronti di un’impresa che, pur avendo subito la sospensione cautelare della "patente a crediti", sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Tale qualificazione determina infatti l’esonero ex lege dal possesso della patente, rendendo le vicende cautelari di quest’ultima inidonee a limitare la capacità operativa e negoziale dell’ente collettivo.
"[...] l’espressa previsione per cui non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III determina, perdurando la validità di questa, l’assoluta irrilevanza delle vicende afferenti alla patente a crediti sulla possibilità per l’impresa di operare sui cantieri.
La sospensione della patente a crediti, infatti, è un provvedimento i cui effetti sono circoscritti alla temporanea sterilizzazione dell’efficacia di un titolo che abilita ad operare sui cantieri, ma è evidente che se l’impresa ne possiede un altro che rispetto al primo è del tutto autonomo e tale secondo titolo non viene meno non c’è alcuna ragione per cui l’impresa debba essere allontanata dal cantiere."
FATTURATO SPECIFICO COME REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA: IMPONE CHE IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO RECHI L'INDICAZIONE SPECIFICA DI MEZZI E RISORSE (104)
In vigenza del D.Lgs. n. 36/2023, qualora la stazione appaltante configuri il fatturato specifico per servizi analoghi come requisito di capacità tecnico-professionale, l'operatore economico che intenda ricorrere all'avvalimento deve produrre un contratto di tipo "operativo" che specifichi le risorse umane e materiali messe a disposizione, risultando insufficiente un impegno generico alla garanzia finanziaria.
Nel processo amministrativo, la procura ad litem deve essere speciale: la mancanza di riferimenti puntuali alla lite (parti, oggetto, estremi) ne determina la natura di procura generale e la conseguente inammissibilità del ricorso, non essendo applicabile l'art. 182 c.p.c. per la sanatoria postuma.
"Il T.a.r. sul tema [...] ha sostanzialmente osservato che: a) il requisito del «fatturato analogo» non può essere considerato, al pari del «fatturato globale», mero avvalimento di garanzia; b) l’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 configurerebbe come requisito di capacità tecnico e professionale il requisito esperenziale del c.d. fatturato specifico; c) il disciplinare di gara, al punto 6.3. avrebbe qualificato come «requisito di capacità tecnica e professionale» l’esecuzione «nel triennio 2021-2023 [di] contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, in misura non inferiore al 50% del valore stimato dell’appalto»; d) sarebbe infondata la tesi secondo cui il fatturato specifico riguarderebbe la capacità economico- finanziaria di un operatore economico e non la capacità tecnico-professionale; e) nel caso di specie, tenuto conto che il fatturato specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, sarebbe un requisito tecnico-professionale, l’eventuale contratto di avvalimento avrebbe natura ‘operativa’ e, quindi, richiederebbe l’effettiva messa a disposizione delle risorse umane, materiali e tecniche specificamente individuate.
[...]
Il T.a.r. ha correttamente operato il richiamo al disciplinare di gara il quale colloca i contratti «analoghi» nel triennio precedente sotto la rubrica «requisiti di capacità tecnica e professionale» e ne stabilisce la relativa prova attraverso le modalità ivi indicate.
Al di là della persistente previsione o meno dell’avvalimento di garanzia dopo il nuovo Codice dei contratti pubblici, nel caso di specie è stata la stazione appaltante a qualificare quale «requisito» il fatturato richiesto, con la conseguenza che ove l’operatore economico si fosse avvalso della facoltà di «fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi» (art. 63, par. 1 direttiva n. 2014/24/UE) avrebbe dovuto farlo nel rispetto della disciplina propria dei requisiti e, dunque, con un contratto di avvalimento idoneo a dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice la disponibilità dei mezzi necessari. In altre parole, la scelta della lex specialis è stata quella di connotare della qualità di «requisito» il previsto fatturato con la conseguenza che i contratti di avvalimento avrebbero dovuto recare un adeguato grado di specificità del loro contenuto, idoneo allo scopo."
COMPETENZA DEI COMMISSARI DI GARA: NON IMPLICA UNA CORRISPONDENZA RIGIDA TRA TITOLO DI STUDIO E L'OGGETTO DELL'APPALTO (93)
In materia di procedure di evidenza pubblica, il requisito della specifica esperienza e competenza dei commissari di gara non implica una corrispondenza biunivoca e rigida tra il titolo di studio o il profilo professionale dei singoli componenti e l'oggetto dell'appalto; è invece necessaria e sufficiente la prevalente (e non esclusiva) presenza di membri esperti nel settore specifico, potendo le singole professionalità integrarsi reciprocamente per garantire una valutazione multidisciplinare e complessiva delle offerte, in coerenza con il principio del risultato.
"La norma invocata dalla ricorrente (art. 93 d.lgs. n. 36/2023) quale parametro di legittimità del provvedimento impugnato è interpretata dalla giurisprudenza “…nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058), risultando l'Amministrazione aggiudicatrice tenuta ad effettuare una valutazione complessiva e globale sulla preparazione e la competenza dei commissari, senza appuntarsi sui singoli curricula, al fine di verificare la prevalente (e non l'esclusiva) presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto, utilizzando un approccio sostanzialistico (e conforme al principio del risultato), potendosi anche le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, purché l'organo collegiale sia in grado di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea cui è chiamato” (Cons. di Stato, sent. n. 3559/2026).
Inoltre, “…la giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196), ha avuto modo di riassumere i principi consolidati in materia, per cui: "a) la legge non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; b) la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824); c) la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595); e) la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza" (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700)” (Cons. di Stato, sent. n. 3559/2026)."
REQUISITI DI ESECUZIONE, SERVIZI ANALOGHI E VIZI DI NOTIFICA PROCESSUALE
Rientra nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante l'individuazione dei requisiti speciali di partecipazione, con il solo limite della pertinenza e proporzionalità rispetto all'oggetto dell'affidamento; ne consegue la piena legittimità della clausola del bando che consenta di dimostrare la capacità tecnica ed economica attraverso lo svolgimento pregresso di servizi non già "identici", bensì "analoghi", in quanto funzionale a garantire il principio della massima partecipazione (favor partecipationis) e il necessario contemperamento tra l'esigenza di selezionare un operatore qualificato e l'apertura del mercato.
"[...] in materia di appalti, è ampia la discrezionalità della quale godono le stazioni appaltanti nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione, purché essi siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti (Consiglio di Stato sez. V, 30 settembre 2025, n. 7627).
In conseguenza, è legittima la clausola del bando di gara che - come nel caso di specie - richieda alle imprese la dimostrazione di una capacità tecnica o di un certo fatturato
mediante il riferimento allo svolgimento pregresso non di servizi identici a quello oggetto dell’appalto, bensì di servizi analoghi, ossia attinenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale di quello oggetto dell’appalto.
La ratio di tale scelta “si sostanzia nell’opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. L’intenzione è, in particolare, quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito” (Consiglio di Stato sez. V, 3 novembre 2021, n. 7341).
***
I requisiti concernenti l'organizzazione di beni e mezzi necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali — quale la disponibilità di una sede operativa entro una determinata distanza chilometrica dal luogo del servizio — configurano requisiti di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, è sufficiente che il concorrente dichiari di accettare tali prescrizioni, impegnandosi a conformarsi ad esse solo nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, rilevando l'eventuale carenza solo in fase esecutiva come inadempimento contrattuale.
"Sul tema dell’organizzazione di beni e mezzi allo scopo di eseguire le prestazioni contrattuali, il Consiglio di Stato ha esaustivamente chiarito che:
- “il vigente art. 113 del d.lgs. n. 36 del 2023 (riproduttivo dell’art. 100 del d.lgs. n. 50 del 2016, cui è riferita la giurisprudenza sopra menzionata) va interpretato nel senso che, di regola, i “requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, così come posseduti dal concorrente che sia risultato aggiudicatario, rilevano nella fase esecutiva, in quanto nella fase della gara è necessaria soltanto la dichiarazione dei concorrenti “di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari””;
- “L’eventuale inottemperanza alle prescrizioni dettate per la fase esecutiva, che dovesse manifestarsi nel corso dell’esecuzione del contratto - qualora l’aggiudicatario, conseguito l’affidamento, risulti non in grado di garantire i “requisiti particolari” da lui stesso accettati - rileva appunto a soli fini esecutivi, quale inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste convenzionalmente e, se “grave ... tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”, può dare luogo alla risoluzione ex art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023” (Consiglio di Stato sez. V, 29 gennaio 2026, n. 756)."
RAGGRUPPAMENTO NEI LAVORI: NECESSARIA LA CORRISPONDENZA TRA REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E QUOTA DEI LAVORI
In tema di raggruppamenti temporanei di imprese per l'appalto di lavori, vige il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e la quota di esecuzione. Ciascuna impresa componente del raggruppamento deve possedere i requisiti in misura non inferiore alla parte di lavori che si è impegnata a eseguire, con conseguente illegittimità della compensazione tra carenze individuali e qualificazione eccedente degli altri membri del raggruppamento.
“Il regime di qualificazione proprio dei raggruppamenti temporanei di impresa negli appalti di lavori – vale a dire la necessaria corrispondenza tra requisito di qualificazione e quota di lavori che il singolo componente del RTI si è impegnato ad eseguire – si applica a tutti i requisiti di qualificazione previsti dal Codice e, dunque, anche al requisito della cifra di affari nel caso di lavori di rilevante entità” (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 6/2019; art. 30, comma 2, all. II.12 del d.lgs. 36/2023).
LEGITTIMA LA COMPROVATA DISPONIBILITÀ DEL CENTRO COTTURA TRAMITE NEGOZIO ATIPICO.
La dimostrazione della disponibilità di un centro cottura richiesta per la partecipazione a una gara di refezione scolastica ben può avvenire mediante un negozio giuridico atipico, interpretato secondo buona fede e logica affidante, non essendo richiesta ex lege la natura tipica del contratto né l'esclusività dell'utilizzo della struttura. Nell'interpretazione della lex specialis, in caso di formulazione incerta sui requisiti, deve prevalere la lettura che garantisce l'apertura alla concorrenza. Parimenti intangibile è il merito delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione in assenza di travisamenti macroscopici.
“[...] in materia di appalti pubblici, in conclusione, non va dimenticato come in materia viga il principio per cui, nel caso di incerta formulazione quanto ai requisiti di partecipazione, com’è noto, deve prescegliersi – tra le varie possibili – l’interpretazione delle clausole del bando che favorisca la massima partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20/10/2025, sentenza n. 8114).”
“[...] in caso di contrasto tra clausole del contratto, l’interprete è innanzitutto chiamato a verificare il significato che le parti hanno inteso attribuire ai termini dell’accordo [...]. In applicazione del criterio di buona fede, pertanto, l’interprete deve adeguare l’interpretazione del contratto al significato sul quale le parti – in relazione alle concrete circostanze – potevano e dovevano fare ragionevole affidamento.”
“La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità (Cons. Stato, III, 29 ottobre 2024, sentenza n. 8621).”
IL TRIENNIO PER IL POSSESSO DEI REQUISITI DI FATTURATO DEVE ESSERE INDIVIDUATO IN MODO OGGETTIVO PER TUTTI I CONCORRENTI IN BASE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (100)
Il requisito di capacità economico-finanziaria costituito dal fatturato globale realizzato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando deve riferirsi alle annualità immediatamente precedenti l'indizione della procedura (nel caso di specie, 2021-2023 per bando del 2024).
La disciplina relativa alla prova del requisito, che richiede bilanci regolarmente approvati, ha natura meramente strumentale e non può determinare lo slittamento del lasso temporale di riferimento, che deve restare certo e identico per tutti i partecipanti.
L'erronea indicazione delle annualità nella domanda di partecipazione non determina l'esclusione del concorrente ma l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023.
"La presente clausola fa riferimento non genericamente ad un triennio anteriore alla pubblicazione del bando, ma solo ed esclusivamente al triennio immediatamente anteriore alla pubblicazione del bando (15 ottobre 2024). In questo senso depone, in modo inequivoco, il riferimento non ad un triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, con l’uso dell’articolo indeterminativo, che rinvia ad un elemento generico, ma piuttosto il riferimento al triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, con l’uso dell’articolo determinativo, che implica l’individuazione di uno specifico triennio e, cioè, di quello anteriore alla data di pubblicazione del bando, che comprende le annualità 2021, 2022 e 2023.Si tratta di un elemento letterale chiaro, che non consente una diversa interpretazione.
L’interpretazione del giudice di primo grado, fondata su quella parte della clausola, che individua, quale documentazione utilizzabile, ai fini della prova del requisito, solo i bilanci o i loro estratti regolarmente approvati, da un lato, supera il dato letterale preciso della prima parte della disposizione e, dall’altro, fa dipendere, in modo illogico ed in assenza di alcuna indicazione in tale senso, l’individuazione del lasso temporale rilevante ai fini del requisito dalla disciplina della sua prova, che ha natura meramente strumentale, pervenendo ad un risultato incompatibile con la par condicio, visto che il triennio rilevante finisce per essere, oltre che incerto, potenzialmente diverso per i concorrenti. Al contrario, deve ribadirsi che, ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis, trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex articolo 1362 e 1363 c.c.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al privato (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2026, n. 1981).
Del resto, la clausola del disciplinare è conforme all’originario testo dell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, applicabile ratione temporis, ai sensi del quale “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura - triennio da intendersi, ai fini del requisito della capacità economica finanziaria, con riferimento agli esercizi, come già chiarito relativamente all’art. 41 del d.lgs. n.163 del 2006 (Cons. St., Sez. III, 2 luglio 2015 n. 3285 e Cons. St., Sez. VI, 6 maggio 2014 n. 2306).
In proposito deve sottolinearsi che non è applicabile ratione temporis l’art. 100, comma 11, nella formulazione successivamente introdotta da d.lgs. n. 209 del 2024 (ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura). La nuova disposizione non è retroattiva e non travolge la legge di gara.
Per completezza deve rilevarsi che la giurisprudenza citata dalla controinteressata non è pertinente, in quanto le soluzioni adottate dipendono dalla diversa formulazione della legge di gara, mentre nella delibera A.n.a.c. n. 414 del 2024 invocata si legge che “relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e a quelli di capacità tecnico-professionale, i paragrafi 6.2 e 6.3 del bando tipo ANAC n. 1/2023 richiedono, quale triennio di riferimento, quello precedente la data di pubblicazione del bando di gara….in ottemperanza alle previsioni dell’art. 100, comma 12, del Codice”."
CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE: NON POSSONO MODIFICARE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (92.2)
In materia di procedure di affidamento, i chiarimenti della Stazione Appaltante possono spingersi fino al limite dell'interpretazione autentica di una clausola del bando, ma non possono mai tradursi in una modifica dei requisiti partecipativi a pena di violazione del principio della par condicio e del legittimo affidamento. "I chiarimenti... costituiscono integrazione e rettifica della lex specialis di gara, che per giurisprudenza non sono ammissibili, non potendo essi avere alcun contenuto provvedimentale ma solo, al massimo, chiarificatore"; pertanto, ove si riscontri una "modifica sostanziale del requisito di capacità tecnica e professionale... si deve procedere alla pubblicazione delle modifiche nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando e alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte".
CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE: NON POSSONO MODIFICARE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (92.2)
In materia di procedure di affidamento, i chiarimenti della Stazione Appaltante possono spingersi fino al limite dell'interpretazione autentica di una clausola del bando, ma non possono mai tradursi in una modifica dei requisiti partecipativi a pena di violazione del principio della par condicio e del legittimo affidamento. "I chiarimenti... costituiscono integrazione e rettifica della lex specialis di gara, che per giurisprudenza non sono ammissibili, non potendo essi avere alcun contenuto provvedimentale ma solo, al massimo, chiarificatore"; pertanto, ove si riscontri una "modifica sostanziale del requisito di capacità tecnica e professionale... si deve procedere alla pubblicazione delle modifiche nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando e alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte".
INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI SULLA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI (I.7_40.2.f.9)
Indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta individuazione, nel bando di gara, delle categorie di qualificazione per i lavori pubblici e delle relative classifiche.
L’Autorità rileva una prassi distorsiva diffusa tra le Stazioni Appaltanti, consistente nell'assorbire nella "categoria prevalente" diverse lavorazioni scorporabili, omettendo di indicarle autonomamente nel bando di gara. Tale condotta scaturisce dall'abrogazione del D.P.R. 207/2010 (art. 108, comma 3) e dalla mancata riproposizione nel D.Lgs. 36/2023 di una norma che imponga espressamente lo scorporo al superamento di determinate soglie economiche. Tale prassi genera incertezze sulla qualificazione dei subappaltatori e impedisce il corretto rilascio dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), necessari per il rinnovo o l’attestazione SOA degli operatori economici.
Attraverso un’interpretazione sistematica che include l’Allegato 1.7 e i pareri ministeriali, l'Autorità ripristina in via interpretativa l'obbligo di scorporo per le categorie di valore superiore al 10% dell'importo totale o superiori a 150.000 euro. Viene sottolineato che tutte le categorie scorporabili sono ora a "qualificazione obbligatoria", superando il regime previgente.
SPENDIBILITÀ DEI REQUISITI ESPERIENZIALI DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE DI CONSORZI COOPERATIVI (100)
Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale basato su servizi analoghi, prevale il dato fattuale dell'esecuzione della prestazione sulla titolarità giuridica del contratto, con la conseguenza che la consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative può legittimamente spendere l'esperienza maturata per le attività materialmente svolte.
"La scelta lessicale adottata dalla stazione appaltante è chiara nel valorizzare il dato fattuale dell’esecuzione della prestazione e non contiene alcun riferimento alla titolarità del contratto o alla imputazione giuridica del rapporto. Ne consegue che l’interpretazione prospettata dall’appellante, secondo cui il requisito dovrebbe essere riconosciuto esclusivamente al soggetto formalmente contraente, si traduce, in realtà, nell’introduzione di una condizione di partecipazione non prevista dalla lex specialis e, quindi, in una indebita alterazione delle regole di gara.
Detta conclusione, peraltro, oltre ad essere conforme al dato letterale della clausola nel suo insieme (riferita, come innanzi precisato, allo svolgimento del servizio indicato nel triennio di riferimento) è anche coerente con la funzione propria dei requisiti di capacità tecnico-professionale, come delineata dal d.lgs. n. 36 del 2023.
L’art. 100, comma 11, del codice dei contratti pubblici, nel testo vigente ratione temporis, nel prevedere che “Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati” conferma che detti requisiti siano diretti a dimostrare l’idoneità dell’operatore economico a eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento, mettendo così in evidenza la loro natura sostanziale e non meramente formale.
La verifica delle capacità tecniche e professionali serve per accertare che gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Il legislatore delegato si è strettamente attenuto sul punto all'art. 58 della direttiva 24/2024/UE nello stabilire, al comma 1 dell'art. 100, che i requisiti speciali mediante i quali selezionare i concorrenti siano riconducibili alle seguenti tre categorie: a) idoneità professionale, b) capacità economica e finanziaria, c) capacità tecniche e professionali (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2026, n. 2144 cit.).
A sua volta, l’art. 67 (vigente ratione temporis) disciplinando, al comma 3 (“Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore”) la partecipazione dei consorzi di cooperative, riconosce la rilevanza delle capacità delle consorziate, le quali, quando designate per l’esecuzione, sono direttamente coinvolte nella realizzazione delle prestazioni.
Come evidenziato da B., le imprese di pulizie (come nel caso di specie) si iscrivono alla Camera di commercio in una fascia contrassegnata da una lettera, in ragione del fatturato specifico in pulizie (D.M. 7 luglio 1997, n. 274, art. 3). Pertanto, se alla consorziata esecutrice è richiesto un requisito di qualificazione, poi l’esecuzione dell’appalto deve permetterle di “rinnovare” il possesso del requisito, valorizzando i servizi eseguiti.
Il combinato disposto di tali norme conferma che il sistema dei contratti pubblici non si arresta alla dimensione formale dei rapporti, ma valorizza l’effettiva esperienza maturata dagli operatori nell’esecuzione delle attività.
In questa prospettiva, risulterebbe difficilmente sostenibile una lettura che, a fronte di una clausola che richiede lo “svolgimento” del servizio (analogo) indicato nella lex specialis di gara, escluda la rilevanza dell’esperienza acquisita da chi ha concretamente eseguito le prestazioni, limitando il riconoscimento del requisito al solo soggetto che ne è intestatario sul piano formale, con il risultato di svilire la funzione stessa del requisito tecnico-professionale, in contrasto peraltro con la scelta operata dalla lex specialis di gara a cui compete la declinazione degli indicati requisiti.
L’interpretazione qui accolta trova puntuale conferma nella più recente giurisprudenza della Sezione, che ha avuto modo di chiarire, che laddove la lex specialis ricolleghi il requisito alla esecuzione del servizio, ciò che deve essere dimostrata non è la titolarità del contratto, bensì l’effettivo svolgimento delle prestazioni.
In tale senso si sono espresse le recenti sentenze della sezione, n. 6599, n. 6604 e n. 6754 del 2025, nelle quali si è affermato che il requisito di capacità tecnica è integrato ove risulti provata l’esecuzione delle attività richieste e che le consorziate (di cooperative) possono spendere i requisiti derivanti dalle attività da esse svolte quali esecutrici designate, ove la clausola della lex specialis di gara abbia riguardo, come nella fattispecie de qua, allo svolgimento effettivo del servizio e non alla titolarità del contratto."
COMPROVA DEI REQUISITI PROFESSIONALI: AUTORESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE E LEGITTIMITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)
Il principio di autoresponsabilità dell'operatore economico comporta che l'omessa o non pertinente risposta a una legittima richiesta di chiarimenti della stazione appaltante determini l'esclusione dalla procedura, non potendo l'errore del privato traslarsi sull'amministrazione. Qualora la documentazione di gara preveda che la prova dei requisiti possa essere fornita mediante "uno o più" documenti, la stazione appaltante conserva la discrezionalità di valutare l'idoneità probatoria del singolo documento prodotto e di richiederne l'integrazione laddove esso presenti elementi di ambiguità tra committenza pubblica e privata.
"La lex specialis rimette all’operatore economico la scelta del tipo e del numero dei documenti da produrre tra quelli indicati, ma parimenti rimette alla stazione appaltante la valutazione di tutti i documenti privi di valore fidefaciente e conseguentemente rimette alla stazione appaltante la possibilità di chiedere eventuali integrazioni ai fini della verifica da effettuare prima dell’aggiudicazione, laddove la documentazione prodotta sia ritenuta lacunosa, poco chiara o equivoca.
Il criterio ermeneutico letterale esclude che la produzione di uno solo dei documenti elencati nell’art. 8.3 vincoli l’Amministrazione a ritenere provato il requisito prescritto: difatti, la clausola de qua del disciplinare stabilisce che “la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti” e non, invece, che è fornita mediante uno dei documenti elencati (formula che potrebbe ingenerare il dubbio della sufficiente produzione, ai fini della prova, di uno dei documenti elencati).
[...]
In conclusione, l’approfondimento istruttorio della stazione appaltante non è connotato da alcuna illegittimità, né sotto il profilo dell’eccesso di potere per violazione del disciplinare né sotto quello di eccesso di potere per finalità diverse da quelle dirette all’accertamento della sussistenza dei requisiti, in quanto trova il suo fondamento proprio negli elementi probatori equivoci ricavati dal certificato di regolare esecuzione prodotto dall’operatore economico."
LA QUALIFICAZIONE SOA DEVE ESSERE PARAMETRATA AL VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO, COMPRENSIVO DEL C.D. "QUINTO D'OBBLIGO" (100)
In sede di affidamento di contratti pubblici di lavori, la qualificazione SOA richiesta ai concorrenti deve essere rapportata al valore globale stimato della procedura, calcolato includendo l'importo massimo complessivamente prevedibile, ivi compresa la facoltà della stazione appaltante di imporre l'aumento delle prestazioni fino al quinto dell'importo contrattuale (cd. quinto d'obbligo). Tale requisito di partecipazione deve essere verificato ex ante con riferimento alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e non può essere determinato ex post in funzione del ribasso offerto o dell'importo di aggiudicazione, attesa la necessità di garantire la certezza delle regole di gara e la parità di trattamento tra i concorrenti.
"In particolare, l’art. 14, comma 4, prescrive che: “Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto”.
Ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e par condicio, il calcolo dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, succitato, è dunque parametrato all’importo massimo complessivamente prevedibile, atteso che tale valore è strumentale alla definizione della capacità tecnica necessaria per partecipare alla gara. Invero, la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell'operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto.
[...]
Come risulta, invero, dall’orientamento consolidato di questo Consiglio, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, il valore globale stimato dell’appalto deve includere le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d’obbligo, e la qualificazione dell’operatore deve essere misurata ex ante sul valore contrattuale massimo ipotizzabile (cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2026, n. 3278).
Facendo diretta applicazione di tali principi, il valore stimato della procedura, dunque, non è semplicemente strumentale per accertare se la gara sia soggetta o meno alla disciplina prevista per gli appalti sopra la soglia di rilevanza europea, ma concorre, altresì, alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023.
[...] la qualificazione SOA deve essere verificata ex ante, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sulla base di un parametro oggettivo e predeterminato dalla lex specialis, che non può variare in funzione del ribasso offerto dal singolo concorrente, atteso che, altrimenti, la misura della qualificazione richiesta assumerebbe la natura di variabile dipendente dalla strategia economica del concorrente, cessando la sua funzione di requisito di ammissione uniforme, con evidente lesione della par condicio e compromissione della certezza delle regole di gara."
IN SEDE DI COMPROVA DEI REQUISITI SPECIALI, IL "BUON ESITO" DI UNA FORNITURA PUÒ ESSERE VALIDAMENTE DIMOSTRATO ATTRAVERSO FATTURE QUIETANZATE (100)
In tema di appalti pubblici, la prova dell'esecuzione con buon esito di forniture analoghe è validamente fornita con la produzione di fatture e documenti bancari attestanti l'avvenuto pagamento del corrispettivo, qualora la lex specialis li preveda in alternativa ai certificati rilasciati dalle amministrazioni contraenti. È illegittima l'introduzione in via interpretativa di un obbligo di produzione del certificato di regolare esecuzione.
"[...] l'art. 100, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 [...] non contiene alcuna prescrizione secondo cui i servizi svolti nel triennio (o nel diverso periodo) di riferimento debbano risultare, a pena di mancanza del requisito, espressamente attestati come eseguiti "con buon esito" o "a regola d'arte". Quando la “lex specialis” richiede, ai fini della comprova, certificati riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione (ovvero contratti e fatture quietanzate), non si può introdurre surrettiziamente, in via interpretativa, un ulteriore requisito non previsto né dalla norma né dalla legge di gara, né si può trasformare l'assenza di una formula attestante la "regolare esecuzione" in causa automatica di esclusione.
[...] si deve richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, espresso con riferimento al previgente codice dei contratti pubblici, ma tuttora valido, per cui, nel caso in cui il bando di gara pubblica chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, atteso che la “ratio” sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 06/04/2017, n. 1608).
***
"Ai sensi dell'art. 120, c. 2, c.p.a., il termine di 30 giorni per l'impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione decorre dal momento in cui gli atti di gara sono resi disponibili ai concorrenti, in conformità all'art. 36, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici. La mancata contestuale messa a disposizione della documentazione impone l'inizio del decorso del termine dal momento effettivo in cui tale accesso è assicurato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, Sentenza 09/01/2026, n. 376)."
VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA: PREVALE L'EFFETTIVA IDONEITÀ FUNZIONALE DEL PRODOTTO OFFERTO (100)
È illegittimo il provvedimento di esclusione basato su una lettura travisata e formalistica del requisito di capacità tecnica che non consideri la finalità della disposizione, volta ad accertare il possesso dell’expertise in capo al concorrente. In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato, deve applicarsi il principio del favor partecipationis, privilegiando l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara, specialmente quando l'offerta del concorrente sia risultata la migliore.
"[...] si può concludere che il provvedimento di esclusione è frutto di una lettura travisata ed eccessivamente formalistica [...] del disciplinare di gara, che non considera la ratio della predetta disposizione, volta ad accertare il possesso dell’expertise in capo al concorrente, il quale, nella circostanza, ha offerto a [...] la medesima piattaforma esibita nei contratti [...] e [...], valutata da [...] come pienamente rispondente alle proprie esigenze tecnico-funzionali.
Peraltro, giova rammentare che:
- in materia di requisiti di accesso ai pubblici incanti, in assenza di una puntuale comminatoria di esclusione o, in questo caso, di una espressa linea di demarcazione del requisito, si impone l’applicazione del generale principio del favor partecipationis, secondo cui “In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis delle procedure di evidenza pubblica, in ossequio al principio del favor partecipationis - che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante - deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli” (da Consiglio di Stato, 2.1.2026, n.13; cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 3.10.2025, n.7729);
- nella circostanza in esame, l’ammissione della ricorrente al prosieguo del procedimento, fatte salve le ulteriori incombenze procedimentali (es. verifiche di rito) risulta maggiormente rispondente al principio del risultato, codificato all’art.1 del d.lgs.n.36/2023, in quanto, come detto, l’offerta della ricorrente è risultata la migliore, secondo la valutazione della Commissione giudicatrice. Il principio del risultato, del resto, rappresenta, ai sensi del co.4 di detto articolo, “criterio prioritario.. per l’individuazione della regola del caso concreto”.
SOCCORSO ISTRUTTORIO: AMMESSO PER INTEGRARE UN REQUISITO DI CAPACITA' TECNICA
In tema di soccorso istruttorio, è illegittima l'esclusione del concorrente che integri i requisiti di capacità speciale indicando un servizio di punta posseduto al momento della presentazione dell'offerta, anche qualora tale indicazione avvenga in una fase successiva alla prima risposta al soccorso istruttorio, purché il requisito sia già menzionato in altri atti della procedura (come l'offerta tecnica) e il disciplinare preveda la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti.
"Il soccorso istruttorio – previsto in favore della massima partecipazione – non può tradursi in un meccanismo dilatorio della procedura di gara... Quel che però non è accaduto nella fattispecie in esame, in cui la stazione appaltante ha escluso, per un puro formalismo, un concorrente in possesso dei requisiti di partecipazione che, si ribadisce, non aveva arrecato alcun intralcio alla procedura". (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9063/2024).
QUALIFICA ESCO COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE: LEGITTIMO SOLO PER CONTRATTI EPC (100.11)
È illegittima la clausola della lex specialis che richiede il possesso della qualifica di E.S.Co e della certificazione UNI CEI 11352 qualora l'affidamento non sia configurabile come contratto di rendimento energetico (EPC), integrando una violazione della tassatività dei requisiti di partecipazione. Parimenti, viola i principi di trasparenza e concorrenza la previsione del diritto di prelazione in favore del promotore e la discrasia tra gli atti di gara circa la durata della concessione.
“La previsione di requisiti di partecipazione ulteriori oppure più stringenti rispetto a quelli tipizzati dall’ordinamento determina un evidente effetto limitativo della concorrenza” (cfr. delibera ANAC n. 375/2025). “Il meccanismo della prelazione altera la parità di trattamento in quanto attribuisce a un solo concorrente una facoltà che nessun altro operatore economico possiede” (cfr. CGUE sentenza 5.02.2026).
Il diritto di prelazione in favore del promotore nel project financing, essendo tale istituto incompatibile con i principi europei di concorrenza e parità di trattamento.
CONTRATTI ANALOGHI: RILEVANO ANCHE PRESTAZIONI ESEGUITE IN ADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (100.11)
Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale, la locuzione «aver eseguito» contratti analoghi deve essere intesa nel senso di consentire la valorizzazione dell'esperienza maturata anche in contratti ancora in corso di esecuzione, a condizione che la quota di prestazione già resa sia di valore pari o superiore a quello richiesto dal bando. Nel caso di pregressi accordi quadro, la capacità tecnica deve essere comprovata mediante i contratti attuativi effettivamente eseguiti, in quanto la sola sottoscrizione dell'accordo quadro non costituisce prova di un'attività prestazionale idonea a dimostrare l'esperienza professionale dell'operatore.
«I contratti ancora in corso di esecuzione possano essere valorizzati ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, purché ne sia dimostrata l’esecuzione effettiva [...] ed essa sia di valore sufficiente a soddisfare il requisito richiesto»; inoltre, in merito all'accordo quadro, «non appare utile, ai fini della dimostrazione del requisito [...] l’aver unicamente sottoscritto un accordo-quadro, ma appare necessario che l’o.e., in esecuzione dello stesso, abbia eseguito contratti attuativi che per oggetto e valore corrispondano alle specifiche richieste della singola lex specialis»
DOTAZIONI MINIME STRUMENTALI: SE CONFIGURATE COME IMPEGNO DA ASSOLVERE ALL'AVVIO DELL'APPALTO, SONO UN REQUISITO DI ESECUZIONE E NON UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELL'OFFERTA TECNICA (108)
In sede di gara d'appalto, la mancata indicazione analitica in offerta tecnica delle dotazioni minime del parco macchinari non determina l'esclusione del concorrente qualora tali prescrizioni abbiano natura di requisiti di esecuzione e non di ammissione. Il rispetto di tali standard costituisce un obbligo di risultato presidiato dalle sanzioni contrattuali in fase esecutiva.
"Il rispetto della dotazione minima è dunque configurato quale obbligo di risultato in fase esecutiva, assistito da meccanismi di verifica, controllo e sanzione nel corso del contratto; non è, invece, previsto alcun meccanismo di verifica formale in sede di ammissione, né una sanzione espulsiva automatica correlata alla mancata analitica riproduzione in offerta dell’elenco minimale.
[...]
Per l’esame della questione va rammentato il principio di diritto sopra enunciato, in ordine al potere del G.A. sull’attività valutativa della Stazione appaltante in tema di valutazione dell’offerta tecnica, in quanto nonostante il giudice abbia accesso pieno e totale al processo valutativo della Stazione appaltante, resta ineludibile l’esigenza di rispetto del principio di separazione dei poteri.
Secondo l’indirizzo prevalente espresso dalla giurisprudenza, qualora in sede di riedizione della valutazione tecnica e di applicazione del criterio prescelto dalla P.A., il giudice approdi ad un esito valutativo diverso da quello raggiunto dalla Stazione appaltante, ma pur sempre rientrante nel ventaglio delle soluzioni opinabili cui il criterio può condurre, deve essere data prevalenza alla valutazione amministrativa (Cons. Stato, n. 3162 del 2026 citata)."
ISCRIZIONE CAMERALE PER "ATTIVITÀ PERTINENTE": INTERPRETAZIONE ESTENSIVA, INCLUDENDO ATTIVITÀ DELLA STESSA MACRO-AREA TECNICA O SETTORE ECONOMICO DELL'APPALTO (100)
In tema di requisiti di idoneità professionale, l’iscrizione nel registro della camera di commercio deve ritenersi soddisfatta quando la qualificazione posseduta dal concorrente sia "pertinente" e non necessariamente "coincidente" con l'attività oggetto dell'appalto.
"L’“inerenza”, del resto, esprime un criterio di carattere relazionale il quale implica un rapporto di contiguità tra due ambiti, tale per cui uno di essi rappresenta l’approfondimento, la continuazione o la specializzazione dell’altro: tra essi esistono elementi comuni, in quanto entrambi appartenenti ad una macro-area da cui traggono i principi regolatori fondamentali, pur rappresentandone lo sviluppo in direzioni teoriche o applicative autonome e parzialmente divergenti.
[...]
Ove così non fosse, del resto, l’art. 68, comma 11, d.lvo n. 36/2023 sarebbe interpretato nel senso di imporre un principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di esecuzione della prestazione, che la più recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599) ha escluso dalla sua portata prescrittiva, affermando, al termine di un articolato ragionamento intessuto anche di riferimenti unionali, che, “alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale supplettiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori”."
NELLA VERIFICA DEI CONTRATTI ANALOGHI PREVALE IL RISULTATO SOSTANZIALE: SUFFICIENTE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE-BANCARIA
In sede di verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la carenza della sottoscrizione del contratto o della quietanza sulle fatture non legittima l’esclusione del concorrente qualora l’effettività dell’esecuzione della fornitura sia comprovata da documentazione bancaria (estratti conto) o accertata d’ufficio dalla stazione appaltante mediante interoperabilità delle banche dati o consultazione del profilo di committente dei precedenti enti datori d'ordine. Il concetto di "servizio analogo" non va inteso come "servizio identico", ma come prestazione appartenente al medesimo ambito professionale, identificato dal codice CPV richiesto.
"Esiste un preciso obbligo degli enti committenti e delle stazioni appaltanti di ispirare le scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura 'meramente formale' della legge di gara, ciò al fine di conseguire un contesto partecipativo ispirato all'attuazione della massima concorrenzialità... altrimenti preclusa dall'interpretazione formalistica della lex specialis" (Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2024, n. 9510). "Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione... se questi possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati".
LEGITTIMO IL REQUISITIO DEL C.D. SERVIZIO DI PUNTA ANCHE DI IMPORTO PARI AL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (100.11)
La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella fissazione dei requisiti di capacità tecnica e può legittimamente richiedere lo svolgimento di un unico "contratto di punta" senza consentire la sommatoria di più affidamenti, purché tale requisito sia proporzionato all'oggetto dell'appalto e riferito a prestazioni "analoghe" e non "identiche". L'estensione del periodo di riferimento a dieci anni, operata dal Decreto Correttivo, rafforza la legittimità di tali soglie economiche, rendendo meno gravosa la maturazione del requisito.
"La richiesta del c.d. servizio di punta è diretta a garantire la preventiva dimostrazione dell'affidabilità del concorrente nella gestione di un contratto similare a quello da stipularsi e costituisce una sorta di 'prova di resistenza' in merito alla sussistenza della necessaria capacità tecnico-organizzativa... Altro è, infatti, l'esecuzione di una pluralità di contratti che, nel loro insieme, raggiungono l'importo richiesto... altro è l'esecuzione di un unico contratto che, isolatamente considerato, raggiunga il suddetto valore".
È legittima la clausola della lex specialis che richiede l'esecuzione di un singolo contratto analogo (servizio di punta) di importo pari al valore complessivo dell'appalto, in quanto finalizzata a garantire l'affidabilità tecnico-organizzativa del concorrente attraverso una prova di resistenza adeguata all'entità della prestazione da affidare.
ILLEGITTIMO RICHIEDERE QUALE REQUISITO DI PARTECIPAZIONE IL POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA' (100.12)
La disciplina del D.Lgs. 36/2023 non consente alla Stazione Appaltante di prevedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli tassativamente indicati dall’art. 100, con la conseguenza che il possesso di certificazioni di qualità non può essere richiesto per l'ammissione alla gara, ma deve essere eventualmente traslato nella fase dell'esecuzione o valorizzato come criterio premiale.
"Deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità" (cfr. ANAC, delibera n. 203/2025). "La richiesta di certificazioni quali requisiti di partecipazione a pena di esclusione, e non solo premiali, viola quanto disposto dall'art. 100... in tal senso anche l'invocata clausola di equivalenza non determina alcuna differenza applicativa di un requisito estraneo dal perimetro normativo di riferimento".
ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DELLE CLAUSOLE ESCLUDENTI SUI REQUISITI SPECIALI
In una procedura per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, la clausola del disciplinare che ammette, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, i soli servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con esclusione dei servizi di progettazione, configura una clausola immediatamente escludente per l'operatore che ne sia privo, con conseguente onere di impugnazione tempestiva dalla pubblicazione degli atti di gara.
«Le clausole del bando di gara vanno tempestivamente impugnate allorché, contenendo clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione, si configurino come escludenti [...] l'istante avrebbe dovuto impugnare tempestivamente (id est entro 30 giorni dalla pubblicazione) la clausola del disciplinare di gara nella parte in cui non includeva, tra i servizi tecnici pregressi spendibili, quelli di sola progettazione» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 26 aprile 2018, n. 4).
DIMOSTRAZIONE DEL "SERVIZIO DI PUNTA" E RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE DISPOSTO D'UFFICIO
In tema di requisiti di capacità tecnica, la previsione di un "servizio di punta" risponde alla ratio di selezionare operatori che abbiano già gestito un servizio unitariamente considerato e strutturalmente assimilabile a quello da affidare; pertanto, la richiesta di "almeno n. 1 servizio" di importo minimo non può essere soddisfatta mediante il frazionamento o la sommatoria di una pluralità di servizi autonomi di limitata consistenza economica.
Qualora la sentenza di annullamento dell'aggiudicazione intervenga in una fase avanzata dell'esecuzione del contratto, il bilanciamento degli interessi ex art. 122 c.p.a. può condurre al rigetto della domanda di subentro a favore della stabilità del servizio educativo; in tale ipotesi, il giudice amministrativo ha il potere-dovere di disporre d'ufficio il risarcimento per equivalente monetario, in quanto la tutela ex art. 124 c.p.a. integra un'unica complessiva funzione risarcitoria che include implicitamente il ristoro per equivalente come minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica.
"La formulazione letterale della previsione depone dunque nel senso della configurazione di un vero e proprio requisito di punta, volto a selezionare operatori che abbiano già maturato una significativa esperienza nella gestione di un servizio comparabile, per oggetto e dimensioni economiche, a quello posto in gara.
Tale approdo ermeneutico trova conferma anche sul piano teleologico. La ratio della previsione è infatti quella di assicurare che il concorrente abbia già dimostrato, in concreto, adeguate capacità organizzative, gestionali ed economiche nell’esecuzione di un servizio unitariamente considerato e strutturalmente assimilabile a quello da affidare. Diversamente opinando, e dunque consentendo il soddisfacimento del requisito mediante la sommatoria di una pluralità di servizi autonomi e di limitata consistenza economica, si finirebbe per svuotare la clausola della sua effettiva funzione selettiva, privandola dell’idoneità a verificare l’esperienza qualificata richiesta dalla legge di gara.
Tale interpretazione trova avallo nella giurisprudenza amministrativa [...]. In particolare, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato, in caso simile a quello in esame, che, laddove la legge di gara richieda l’esecuzione di “almeno un servizio” analogo e di importo minimo pari a quello posto a base d’asta, il requisito deve essere inteso quale “servizio di punta”, non suscettibile di essere soddisfatto mediante il frazionamento o la sommatoria di una pluralità di servizi autonomi (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2025, n. 2894). In termini analoghi si è espresso anche questo Tribunale, rilevando che tale requisito assolve alla funzione di verificare la capacità del concorrente di eseguire un servizio avente caratteristiche tecniche ed economiche comparabili a quelle dell’appalto da affidare (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1335/2025)."
***
"[...] così come ai sensi dell'art. 2058 c.c. il giudice può sostituire d'ufficio la tutela per equivalente a quella specifica (cfr. tra le tante Cass. civ. n. 17264/2025, alla cui stregua: "In caso di domanda di risarcimento in forma specifica, è implicitamente inclusa anche la domanda di risarcimento per equivalente, costituendo quest'ultima un minus rispetto alla prima. Pertanto, il giudice del merito può disporre il risarcimento per equivalente d'ufficio, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato".), allo stesso modo l'impossibilità di accordare il subentro non può precludere il riconoscimento del risarcimento per equivalente previsto dall'art. 124 c.p.a., senza necessità di una autonoma domanda in tal senso."
ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DEL BANDO ANCHE PER LE CLAUSOLE CHE IMPONGONO ONERI MANIFESTAMENTE SPROPORZIONATI O REQUISITI OSTATIVI (100)
"[...] in materia di gare pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di gara nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostativi all'ammissione dell'interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; la mancata tempestiva impugnazione della lex specialis di gara rende irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale.
In termini, è stato osservato: “La mancata tempestiva impugnazione della lex specialis di gara rende irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale. Né in senso opposto induce la previsione di cui all’art. 42, comma 1, c.p.a., giacché nel processo amministrativo è inammissibile l'introduzione in via incidentale (o meglio, entro i termini del ricorso incidentale) di una domanda diretta ad ampliare la materia del contendere, domanda che l'interessato aveva l'onere di proporre mediante un tempestivo e rituale ricorso avverso il provvedimento dal quale era sorta in lui un'autonoma ed immediata lesione e un conseguente e diretto interesse ad agendum (cfr. Tar Lazio, sez. II ter, 2 gennaio 2012, n. 4)."
***
In merito al punteggio tecnico, l'Amministrazione deve operare una valutazione che non risulti "incongrua o, quantomeno, non comprensibile allo stato delle allegazioni disponibili", verificando che gli impegni dei fornitori non siano privi di "attualità, alla data della presentazione dell’offerta" e che ne sia garantita la "perduranza di tale impegno per tutta la durata del servizio".
APPALTO INTEGRATO: I REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PER PROGETTAZIONE SVOLTA IN FAVORE DI COMMITTENTI PUBBLICI DEVONO ESSERE PROVATI DA CERTIFICATI DELL'ENTE (44)
L'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura prestati a favore di una Pubblica Amministrazione deve essere dimostrata, ai fini della partecipazione a una gara d'appalto, mediante l'originale o la copia conforme del certificato rilasciato dall’Amministrazione/Ente contraente, risultando del tutto inidonea a tal fine la certificazione prodotta da un soggetto privato, ancorché consorzio esecutore.
"La società M. [...] avrebbe svolto tale servizio nell’ambito della gara per realizzazione di un presidio ospedaliero indetta da S. s.p.a., che è una società in house della Regione [...], e quindi un soggetto pubblico qualificabile come Amministrazione ai fini della disciplina dell’evidenza pubblica. Di conseguenza, in base alla previsione [...] del Disciplinare di gara [...], l’esecuzione di tale servizio da parte della società M., poiché il medesimo era stato prestato a favore di un soggetto pubblico, avrebbe dovuto essere dimostrata mediante «originale o copia conforme del certificato rilasciato dall’Amministrazione/Ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione».
Ne consegue l’inidoneità del certificato prodotto dalla controinteressata per dimostrare il possesso del requisito, in quanto rilasciato non già dall’Amministrazione contraente (cioè S. s.p.a.), ma dal Consorzio H., quindi un soggetto del tutto diverso da quello abilitato, e avente, per giunta, veste e natura meramente privatistica. Inidoneità dalla quale consegue che, stante l’assenza di una certificazione da parte dell’Amministrazione, non è possibile ricondurre alla società Missere tale progettazione per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero [...].
Ne discende che la controinteressata risulta carente del descritto requisito di partecipazione, di cui non ha fornito alcuna dimostrazione."
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI: REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CHE DEVE ESSERE POSSEDUTO DAL CONSORZIATO ESECUTORE (100)
In tema di consorzi stabili, il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) e alla Camera di Commercio è soddisfatto dal possesso in capo alla consorziata designata per l'esecuzione, trovando applicazione l'art. 67, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.
Il soccorso istruttorio è legittimamente attivabile per la regolarizzazione di carenze documentali amministrative, ivi compreso il versamento tardivo del contributo ANAC, trattandosi di adempimenti che non alterano il contenuto sostanziale dell'offerta tecnica ed economica.
"Il requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali è considerato dalla giurisprudenza un requisito di natura soggettiva (così come i requisiti di carattere generale) relativo alla idoneità professionale degli operatori, e costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che “il relativo possesso determina quindi l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032).
Nel caso in esame, il disciplinare di gara prevede che il requisito, nel caso di consorzi, debba essere posseduto “da ciascun soggetto” senza specificare che debba essere anche il capo al consorzio e, per tale ragione, non è ammissibile una diversa lettura della regola concorsuale.
Del resto, l’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che “le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore”.
Sotto la disciplina del codice previgente, la giurisprudenza ha rilevato che la sufficienza dell’intestazione in capo al soggetto esecutore del requisito di partecipazione era sostenibile in particolare se si trattava di requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a del d. lgs. n. 50 del 2016, specificando che la non ambulatorietà del titolo di idoneità professionale (che si desume appunto dal divieto di avvalimento), è preordinata ad assicurare che l’appaltatore sia in possesso del titolo di idoneità professionale, il che consente di non censurare la circostanza che sia la consorziata esecutrice, e non il consorzio stabile, ad essere iscritta all’ANGA. (ex multis, CGARS sentenza n. 831 del 2021).
[...]
In particolare, per quanto riguarda il tardivo pagamento del contributo ANAC, viene in rilievo il principio affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6 del 2025 in cui è stato precisato che: “la misura amministrativa della esclusione automatica di un operatore economico per il mancato adempimento entro il termine di presentazione delle offerte di una obbligazione avente ad oggetto somme di denaro di «piccoli importi» (cfr. art. 57, par. 3, dir. eur. 26 febbraio 2014, n. 24), senza possibilità del soccorso istruttorio, costituirebbe una misura “sproporzionata”."
IMPUTABILITÀ DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI ESEGUITI DA SOCI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (100)
In tema di requisiti di partecipazione alle gare d'appalto, l'esperienza professionale maturata da una società cooperativa per servizi eseguiti materialmente dalle proprie imprese socie (anche tramite una società consortile appositamente costituita) è validamente spendibile dalla cooperativa stessa quale requisito di capacità tecnica. Ciò in quanto i soci di una cooperativa non sono soggetti terzi, ma, come ha chiarito la giurisprudenza, "[...] nelle società cooperative, i soci rappresentano “articolazioni organiche del soggetto collettivo, ossia suoi interna corporis” (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 maggio 2013, n. 14), con la conseguenza che l’attività da essi svolta nell’ambito delle commesse acquisite dalla cooperativa resta giuridicamente imputabile a quest’ultima. [...] Diversamente opinando, si perverrebbe all’irragionevole conseguenza di negare alla società cooperativa la possibilità di valorizzare esperienze professionali maturate nell’ambito di appalti dalla stessa acquisiti ed eseguiti secondo il proprio fisiologico modello organizzativo, finendo così per disconoscere la stessa funzione economico-sociale del modello cooperativo."
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA NELL'APPALTO INTEGRATO: OCCORRE FORNIRE PROVA CERTA E QUANTIFICATA DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SVOLTA (100)
In sede di gara per l’affidamento di appalto integrato, ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica relativo a servizi di progettazione, non è sufficiente l'allegazione di precedenti contratti di esecuzione lavori ove l'attività progettuale sia stata marginale o non autonomamente quantificata sotto il profilo economico. L'onere probatorio circa l'effettività e il quantum della progettazione ricade integralmente sul concorrente. Al contempo, il requisito dei "servizi analoghi" deve essere interpretato in modo non restrittivo, essendo finalizzato a selezionare un operatore qualificato senza creare riserve di mercato a favore degli imprenditori uscenti.
"A fronte, pertanto, del carattere così circoscritto e limitato dell’attività di progettazione dispiegata nella relativa vicenda, sarebbe stato onere tassativo della controinteressata dimostrare puntualmente effettività e importi dell’attività di progettazione allora prestata, attività che non sarebbe certo confondibile con la ben diversa e più ampia attività di esecuzione dei lavori.
[...]
L’esperienza fatta valere dalla ricorrente principale con il contratto in esame riguarda, infatti, la progettazione di “strutture”, e cioè esattamente l’attività richiesta dal disciplinare di gara, il quale appunto, nel definire il requisito in esame, richiedeva di dimostrare lo svolgimento, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di almeno due contratti analoghi a quelli da affidare, nelle categorie e per gli importi indicati, relativi a servizi di progettazione, e specificava che tale esperienza avrebbe dovuto riguardare la progettazione di “strutture, opere infrastrutturali puntuali”.
Ne consegue che la ricorrente principale ha dimostrato un’esperienza coincidente con quella richiesta dalla lex specialis, ossia la progettazione di strutture.
Peraltro, anche se, per ipotesi dialettica, le due attività non dovessero essere considerate identiche, le medesime sarebbero comunque analoghe, ciò bastando per ritenere maturato il requisito esperienziale in esame alla luce della giurisprudenza secondo cui la “nozione di servizi analoghi, e non identici, è volta a quindi a contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. I requisiti di esperienza in servizi analoghi sono quindi funzionali a filtrare l’ingresso in gara dei concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico, in modo da garantire le esigenze di affidabilità della commessa pubblica. La richiesta di esperienza in servizi analoghi non è invece funzionale, considerata la prospettiva proconcorrenziale delle direttive, alla creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato. Infatti la funzione proconcorrenziale prevale sulle esigenze di affidabilità: si pensi al fatto che non risulta direttamente rilevante in sede di indizione di gara la posizione del contraente uscente (che sia risultato particolarmente affidabile) e che, anche negli appalti di importo inferiore alla soglia eurounitaria, vige il principio di rotazione (art. 49 del d. lgs. n. 36 del 2023). Il requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira quindi all’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell’esperienza pregressa. L’esigenza di non creare ostacoli all’apertura del mercato compendia quindi un’interpretazione del requisito esperienziale dell’avvenuta acquisizione di professionalità in servizi analoghi che favorisca la partecipazione, e ciò tanto più se il mercato di riferimento vede confrontarsi pochi operatori” (Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1345)."
ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, NON SUSCETTIBILE DI SUBAPPALTO QUALIFICANTE (100)
L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali integra un requisito di idoneità professionale e non un mero requisito di capacità tecnica suscettibile di subappalto qualificante. Pertanto, l'operatore economico deve possedere direttamente il titolo abilitativo richiesto per la categoria e classe pertinente, non potendo dichiarare di voler subappaltare l'intera attività a un terzo per sopperire alla propria mancanza della necessaria qualificazione soggettiva.
"L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) è considerata un requisito di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023). • I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti direttamente dal soggetto che partecipa alla gara. • Il subappalto riguarda l'esecuzione di una parte delle prestazioni, ma non può "sanare" la mancanza di un requisito soggettivo necessario per essere ammessi alla gara stessa. Il bando richiede tale iscrizione come condizione di partecipazione: • L'impresa mandataria o l'operatore singolo deve possederla per la categoria e classe richiesta. • Non è possibile dichiarare di voler subappaltare l'intera attività a un terzo per sopperire alla propria mancanza del titolo abilitativo. Pertanto, data la caratteristica dell’intervento che riguarda la bonifica di un sito inquinato, risulta evidenza della volontà della Stazione Appaltante nella richiesta dei requisiti di gara esprimendo in modo chiaro ed univoco che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce requisito di partecipazione, e non di esecuzione (sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è “un requisito speciale di idoneità professionale)”
[...]
Ritenuto il ricorso manifestamente infondato atteso che, prima ancora delle previsioni della lex specialis, rileva nella fattispecie la fonte ordinaria costituita dal Codice dell’ambente, che all’art. 212 “rubricato “Albo nazionale gestori ambientali”, stabilisce che “l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti”. Tant’è che il Consiglio di Stato, con la sentenza 1219 del 6.2.2024, ha evidenziato “il conseguimento dell’iscrizione nell’ambito dell’Albo Nazionale ha dunque una valenza anfibologica, poiché, da un lato, dimostra il possesso di un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale, ma dall’altro, comprova la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti (Cons. Stato, sez. IV, n. 6355 del 2020)”. Con la conseguenza, in ultima, che nella fattispecie, avendo la procedura ad oggetto la messa in sicurezza e la bonifica di un sito, tale iscrizione valeva sia sul piano soggettivo della idoneità professionale, non subappaltabile, sia sul piano strettamente tecnico;"
L'ISCRIZIONE NELLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE PER LE IMPRESE DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE INTEGRA UN REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE (100)
L'iscrizione alla fascia di classificazione prevista dal D.M. n. 274 del 7 luglio 1997 per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione costituisce un requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e non un requisito di capacità economico-finanziaria. Tale qualificazione deriva dalla funzione della norma, volta ad accertare l'astratta idoneità dell'operatore a svolgere l'attività imprenditoriale in un determinato settore commerciale. Ne consegue che, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito deve essere posseduto da ogni singola impresa raggruppata per la parte di prestazione che essa esegue, non essendo ammesso il cumulo delle quote tra i componenti.
"Il requisito di idoneità professionale, per sua funzione, qualifica il soggetto economico nella sua unitarietà, non è scindibile nelle sue diverse componenti o nei suoi diversi profili... l’iscrizione al registro delle imprese di pulizie... non è giuridicamente ammissibile se non collegata alla iscrizione in una delle fasce di classificazione previste dalla legge n. 82 del 1994 e dal regolamento di esecuzione n. 274 del 1997" (Cons. St., sez. V, 16 novembre 2020, n. 7037).
LA DISPONIBILITÀ DI UN CENTRO COTTURA DI EMERGENZA (OGGETTO DI PUNTEGGIO PREMIALE) COSTITUISCE UN REQUISITO DI ESECUZIONE
In tema di appalti pubblici, i requisiti di esecuzione sono elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio e, pur non condizionando la partecipazione alla gara, possono essere valutati come migliorie tecniche. La disponibilità di un centro cottura di emergenza, richiesta per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, costituisce un requisito di esecuzione la cui sussistenza deve essere effettiva al momento della stipulazione del contratto, risultando irrilevante che tale disponibilità derivi da titoli giuridici precari o limitati nel tempo, purché la Stazione Appaltante ne verifichi l'idoneità o la sostituibilità con siti equipollenti.
"i requisiti di esecuzione del contratto sono gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio e si distinguono dai requisiti di partecipazione alla gara, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara [...] essi sono, di regola, condizioni non per la partecipazione alla gara, ma per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta [...] necessari per l'attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, 20 agosto 2025, n. 7090)"; "il periodo limitato, non coincidente con la durata dell'appalto, non risulta preclusivo dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, potendo, al più, determinarne una riduzione, proporzionata al periodo di indisponibilità".
DEFINIZIONE DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI: DISCREZIONALITA' DELLA S.A. (10.3)
La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nell'individuazione di requisiti tecnico-professionali più stringenti rispetto alla disciplina di settore (GDPR), purché proporzionati alla complessità del servizio; la richiesta di iscrizione decennale all'Albo degli Avvocati è congrua per un appalto che preveda, oltre ai compiti di DPO, una prevalente attività di consulenza normativa e pareristica legale volta a garantire la conformità di un Ateneo universitario.
"le Stazioni appaltanti dispongono di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara... purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza... l'attività di DPO è solo una parte, non prevalente, dell'ampia congerie di attività e servizi richiesti al professionista affidatario... per le quali la richiesta della sola, generica, 'esperienza di settore' appare davvero poco qualificante" (Cfr. Cons. Stato n. 431/2023; Delibera ANAC n. 236/2024).
LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO RESA ATTRAVERSO IL MODELLO STANDARD DEL DGUE (CON PERCENTUALI E RICHIAMO ALLA NORMATIVA DI SETTORE) E' SUFFICIENTE (119)
In tema di appalti pubblici, qualora un concorrente sia carente della qualificazione per categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, soddisfa appieno l'onere dichiarativo propedeutico all'attivazione del subappalto cd. necessario o qualificatorio la compilazione del modello DGUE con l'indicazione generica di voler subappaltare nei limiti di legge e in specifiche quote percentuali. Le precisazioni rese in sede di soccorso istruttorio costituiscono una mera esplicitazione consentita.
Come precisato dal Collegio: "A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara [...], non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale” (C.d.S, VII, 6.6.2023, n. 5545).
Pertanto, “la dichiarazione di <<subappaltare parti di opere appartenenti alle categorie … nella misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge e … al 50% ad impresa qualificata>> soddisfa appieno l’onere formale della dichiarazione di subappalto [ndr necessario]” (C.d.S, V, 26.2024, n. 820). Ciò anche in ragione del fatto che il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un’unica dichiarazione per il subappalto [...], rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l’impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo “facoltativo” ovvero ad uno “necessario/qualificante”".
IMPEGNO A COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO FIRMATO DAL DIRETTORE TECNICO: E' VALIDO SE MUNITO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA RISULTANTI DALLA CCIAA (68)
È legittima la partecipazione alla gara del raggruppamento il cui atto di impegno sia stato sottoscritto dal Direttore Tecnico della società mandante, qualora lo statuto e la delibera di nomina prevedano espressamente poteri di rappresentanza per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.
"In primo luogo, l’atto di impegno a costituire il Raggruppamento è stato sottoscritto, per quanto riguarda la C. S.r.l., dall'architetto G., in qualità di direttore tecnico della medesima al quale, in virtù della delibera assembleare del 18 giugno 2021, sono stati conferiti i necessari poter rappresentativi per quanto concerne la partecipazione alle pubbliche gare. Dal verbale della citata delibera emerge, infatti, che l'assemblea dei soci ha deliberato di assegnare l'incarico di Direttore tecnico all'architetto G.G. delegandogli “[…] la sottoscrizione di impegni per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica”. Tale delibera è stata regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di C., come risulta dalla visura camerale della società, nella quale, alla sezione “Titolari di altre cariche o qualifiche”, risulta: “Direttore Tecnico G.G. [...] carica: direttore tecnico Data nomina: 18/06/2021”. Inoltre, dallo statuto della C. S.r.l., depositato presso il Registro delle Imprese, all'art. 17 (“Rappresentanza della società”), risulta espressamente previsto: “La rappresentanza generale della società spetta: a) all'Amministratore Unico; [...] La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti in sede di nomina”. Ne consegue che l'arch. G., in qualità di direttore tecnico della C. S.r.l., è munito di poteri di rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti in sede di nomina, che, come sopra evidenziato, comprendono la sottoscrizione di impegni per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica. Non si ravvisa, nel testo della delibera assembleare in esame, alcuna genericità o indeterminatezza dell’attribuzione del potere di rappresentanza in favore del direttore tecnico, come invece sostenuto dalla ricorrente.
In questo quadro, di per sé dirimente, si deve poi osservare che la volontà della C. S.r.l. di partecipare alla gara quale componente del raggruppamento temporaneo di professionisti risulta da ulteriore documentazione presentata in gara, in particolare dal DGUE della società C., firmato congiuntamente dal legale rappresentante (A.C.) e dal direttore tecnico (G. G.), nel quale la società dichiara di partecipare alla gara come ausiliario di E. e l'Allegato C, firmato dal legale rappresentante A. C., nel quale lo stesso dichiara espressamente di presentarsi quale componente di un raggruppamento temporaneo di professionisti, di conferire mandato all'Ing. T.R. quale mandatario del RTP e di indicare l'Ing. A.B. quale giovane professionista.
Nel descritto quadro, deve ritenersi del tutto infondato il [...] motivo di impugnazione."
GRUPPO DI LAVORO: LA CARENZA DI UN REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE IN CAPO A UN COMPONENTE, LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE (101)
"[...] l’apporto professionale ed esperienziale specifico di ognuno dei professionisti indicati nel Gruppo di lavoro costituisce effettivamente un elemento essenziale (rectius l’ex sé) dell’offerta tecnica sotto il profilo qualitativo, ossia una caratteristica intrinseca della stessa, esorbitando - dunque - dai limiti normativi del soccorso istruttorio".
Nel caso di specie, la carenza del requisito di iscrizione all'Albo richiesto dalla lex specialis per un ruolo specifico rende legittima l'esclusione, poiché la proposta di sostituzione o redistribuzione degli incarichi "implica con ogni evidenza (per la proposta modificazione degli incarichi ricoperti dai singoli professionisti rispetto a quelli originariamente indicati nell’offerta tecnica presentata), una modificazione (postuma) sostanziale delle dichiarazioni rese nel D.G.U.E. circa il possesso dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara e dell’offerta tecnica così come originariamente presentata dal predetto R.T.P.".
INTERESSE ALL’IMPUGNAZIONE DI MISURE INTERDITTIVE SCADUTE E QUALIFICAZIONE SOA (100)
L'interesse ad impugnare una misura cautelare interdittiva applicata a un ente non viene meno con la scadenza del termine di durata della stessa, dovendo il giudice di merito valutare la "possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace abbia prodotto o continui a produrre". Tale interesse è configurabile ogniqualvolta l'annullamento del provvedimento possa incidere favorevolmente sulla qualificazione SOA dell'operatore o sulla valutazione del "grave illecito professionale" nelle procedure di gara.
"...l'interesse all'impugnazione va apprezzato guardando non soltanto alla possibile interdizione dei diritti e delle facoltà dell'ente, ma anche alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace abbia prodotto o continui a produrre" ... "l'art. 100, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023 cit. dispone che, per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione, gli operatori economici non devono essere incorsi nelle cause di esclusione nel triennio precedente alla domanda".
[...]
"Nel caso di specie, H. s.r.l. aveva dimostrato l'impossibilità di conseguire la SOA almeno per i tre anni successivi all'irrogazione della misura, con l'effetto di non poter prendere parte a gare di importo maggiore di C 150.000, ed aveva altresì dedotto di essere stata raggiunta da una diffida dal concludere nuovi contratti di adesione, in esecuzione di una convenzione relativa ad un appalto in precedenza aggiudicato.
Aveva, cioè, specificamente dedotto i pregiudizi cui, pure in termini di perdita di chance, era stata esposta e sarebbe stata esposta dal provvedimento impugnato, anche dopo la cessazione della misura per decorso del termine."
INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE DEL BANDO PER MANCATA PROVA DEI REQUISITI ESCLUDENTI (10)
"[...] poiché vanno considerate “clausole immediatamente escludenti” solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull’interesse delle imprese in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara a un operatore economico (in termini, Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4), il ricorrente deve dimostrare, in via pregiudiziale, il suo interesse ad agire, provando di non aver potuto presentare l’offerta, in ragione dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis di gara, ovvero di non avere potuto presentare, anche in ragione della propria organizzazione aziendale, un’offerta oggettivamente competitiva, e dimostrare, nel merito, l’illegittimità della legge di gara, provando che tale impossibilità è comune alla maggioranza delle imprese operanti nel settore.
Spetta dunque alla parte in primis la dimostrazione dell’interesse a ricorrere, e solo in seconda battuta, una volta assolto detto onero probatorio riferito ad una condizione dell’azione, la prova che la condotta dell’amministrazione avrebbe impedito o reso oltremodo difficile il confronto concorrenziale (quanto a questo secondo profilo cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10525; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 22 dicembre 2022, n. 1302)."
LEGITTIMITA' DEI REQUISITI DI CYBERSICUREZZA QUALI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (100.12)
È legittima la clausola del bando di gara che richiede il possesso della qualificazione ACN del servizio Cloud SaaS e delle certificazioni ISO/IEC 27001, 27017 e 27018 come requisiti di partecipazione, qualora l'appalto abbia ad oggetto servizi informatici che comportano il trattamento di dati della Pubblica Amministrazione.
"La nozione di «leggi speciali» di cui all'art. 100, CO. 12, del d.lgs. n. 36/2023 debba essere interpretata in senso funzionale, come riferita a qualunque norma che definisca requisiti tecnici inderogabili per la fornitura di servizi alla PA". In tale contesto, la Stazione Appaltante è "libera di prevedere nella disciplina di gara il possesso della qualificazione come requisito che i concorrenti devono possedere già all'atto della formulazione delle offerte" al fine di scongiurare l'instaurazione di un confronto concorrenziale tra soggetti privi delle capacità necessarie a garantire la sicurezza informatica (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8046/2024).
IL CONCORRENTE DEVE POSSEDERE UNA QUALIFICAZIONE SOA IDONEA A COPRIRE IL VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI (II.12)
Ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione di lavori, l'operatore economico deve possedere una qualificazione SOA idonea a coprire il valore massimo stimato della procedura, comprensivo delle opzioni di incremento contrattuale (nella specie, il quinto d'obbligo) previste dalla lex specialis. L'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, costituisce il parametro di riferimento per garantire l'adeguatezza del contraente rispetto alla dimensione complessiva del contratto e alla sostenibilità economica dell'impegno assunto.
"Solo l'ammontare complessivo della procedura e non già l'importo a base di gara o il prezzo offerto dal concorrente per l’aggiudicazione, costituisce il parametro di riferimento da considerare ai fini dell'individuazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. [...] le ulteriori prestazioni previste dal bando non rappresentano elementi virtuali dello stesso, ma concorrono a definire l’oggetto del contratto, rappresentando obblighi certi, concreti e giuridicamente vincolanti per l’offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 30 gennaio 2025, n. 329)".
SERVIZI E FORNITURE: LE STAZIONI APPALTANTI NON POSSONO ESIGERE CERTIFICAZIONI CON LA CLAUSOLA DEL "BUON ESITO", SE NON PREVISTO DALLA LEX SPECIALIS (100)
"[...] tace, dunque il Legislatore in ordine alla necessità che i servizi svolti nel triennio antecedente l’indizione della gara e spendibili dall’operatore economico, debbano essere stati eseguiti con buon esito o a regola d’arte;
d.3.) ritiene tuttavia il Collegio che siffatta lacuna sia solo apparente, essendo implicito che i servizi de quibus debbano essere stati svolti con buon esito; è principio immanente al diritto dei contratti pubblici la condizione che i servizi svolti nel triennio e vantabili dai concorrenti ad una procedura di gara, debbano essere stati eseguiti con buon esito e con soddisfazione del committente; principio che riposa nel perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione del servizio oggetto della gara di cui trattasi e, in particolare, nell’esigenza di garantire la stazione appaltante che il concorrente aspirante aggiudicatario sia affidabile in punto di corretta esecuzione dei servizi che si appresta ad espletare; e ciò per avere svolto per conto di altre amministrazioni i servizi medesimi con buon esito nel triennio antecedente la gara, come attestato o certificato dalle amministrazioni stesse;
[...]
d.16.) l’espressa attestazione della buona e corretta esecuzione all’interno del relativo certificato attestante il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale attiene al settore dei lavori pubblici, non essendo espressamente richiesta per i servizi e le forniture;
d.17.) non può trovare condivisione quanto affermato dal primo giudice secondo cui anche per il settore dei servizi il requisito di capacità tecnica debba risultare da certificati rilasciati dalle Amministrazioni che ne attestino espressamente l’avvenuta esecuzione con buon esito e che ciò solo si ponga a garanzia che il concorrente aspirante aggiudicatario sia affidabile in punto di corretta esecuzione dei servizi che si appresta ad espletare (punto 9.6); tale conclusione è infatti smentita dalle norme di fonte primaria e secondaria richiamate dalla legge di gara;"
REQUSITI SPECIALI: POSSONO ESSERE PIU' STRINGENTI RISPETTO A QUELLI INDICATI DALLA LEGGE, MA PROPORZIONATI (100.11)
La fissazione di requisiti speciali di partecipazione rigorosi è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, qualora risulti proporzionata all'oggetto dell'appalto e funzionale all'interesse pubblico. Costituisce invece illegittima restrizione della concorrenza l'inserimento di un requisito di pregressa esperienza basato su un segmento marginale o privo di particolare complessità tecnica rispetto all'oggetto principale del contratto (es. imposta di soggiorno nel panorama delle entrate locali), in difetto di una comprovata ed esplicitata motivazione tecnica.
La Stazione Appaltante può discrezionalmente fissare requisiti di capacità tecnico-professionale stringenti, al fine di selezionare operatori qualificati, a condizione che non si traducano in una barriera sproporzionata all'accesso al mercato. È pertanto illegittima, per violazione del principio di massima partecipazione e ragionevolezza, la clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, un'esperienza pregressa su una singola e limitata voce di entrata comunale priva di intrinseca complessità tecnica; un simile bagaglio esperienziale può, semmai, rilevare unicamente quale criterio premiale in sede di valutazione dell'offerta tecnica.
Come precisato dall'Autorità: "I requisiti di partecipazione ad una gara sono fissati dall'autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà e irragionevolezza [...]. Il principio della fiducia [...] amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924; T.A.R. Lazio, sez. II, 11/09/2023, n. 13700). Tuttavia, nel caso di specie, la richiesta relativa all'imposta di soggiorno "introduce una ingiustificata restrizione all'accesso alla gara" poiché tale tributo "non pare presentare, prima facie, difficoltà o complessità tali da giustificarne un trattamento diverso rispetto alle altre entrate comunali o, meglio, da richiedere una pregressa esperienza ad hoc nella sua gestione".
CONSORZIO DI COOPERATIVE: SOSTITUZIONE DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE PRIVA DI PATENTE A CREDITI (27)
Nei consorzi di società cooperative, le imprese consorziate designate per l'esecuzione operano quali mere articolazioni interne prive di autonoma rilevanza giuridica esterna. Pertanto, la sopravvenuta o accertata carenza di un requisito speciale di idoneità in capo all'esecutrice non vizia l'offerta del consorzio, unico interlocutore dell'Amministrazione, e impone alla Stazione Appaltante di consentirne la sostituzione.
«i consorzi di società cooperative [...] si caratterizzano per il fatto che [...] le consorziate designate per l’esecuzione agiscono quali articolazioni interne, senza alcun rilievo giuridico esterno nei confronti della stazione appaltante, la quale interloquisce [...] esclusivamente con il consorzio, che è e resta l’unico contraente» (Cfr. TAR Campania, sez. IV, n. 5171/2024).
«la sostituzione dell’impresa consorziata esecutrice non è una questione che incide sulle regole di validità dell’offerta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto, da parte dell’unico soggetto responsabile [...] Tale conclusione ermeneutica è peraltro anche in linea con il principio di risultato» (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 9812/2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 1924/2024).
IL "CONTRATTO DI PUNTA" NON E' FRAZIONABILE (100)
In una procedura di gara, qualora il disciplinare richieda quale requisito di capacità tecnica l'esecuzione di "un contratto di punta" di importo pari al valore dell'appalto, è legittima l'esclusione del concorrente che abbia documentato il requisito mediante due o più contratti diversi, non essendo ammessa la sommatoria dei valori economici. "Il significato della clausola sia quello [...] inequivocabile già sul piano letterale [...] riferito ad un unico 'servizio' [...] e non già a più servizi, sommati tra loro, che raggiungano il medesimo importo" (conferma orientamento Cons. Stato, Sez. IV, n. 1048/2024).
FATTURATO SPECIFICO, PARITÀ DI GENERE E LIMITI AL SINDACATO SULL'ANOMALIA (100.11)
Il Giudice d’appello ha evidenziato che: “a seconda che si tratti di avvalimento di c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico e operativo, diverso è il contenuto necessario del contratto concluso tra l’operatore economico concorrente e l’ausiliaria; in particolare, solo in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificatamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto che l’ausiliaria ponga a disposizione del concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2021, n. 5485; Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6619; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1120), atteso che solo così sarà rispettata la regola posta dall’art. 89, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui commina la nullità all’omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria” (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2023, n. 3300).
Il Collegio non ignora che il citato art. 100, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 attribuisce espressamente al requisito in questione la qualifica di “requisito di capacità tecnica e professionale”, tuttavia tale rilievo va coordinato con l’ineludibile considerazione che il requisito del fatturato è ancorato a servizi già espletati dal terzo che, per dir così, presta la sua esperienza all’impresa ausiliata, ma non offre specifiche professionalità o mezzi tecnici da impiegare in futuro nell’esecuzione del contratto.
Va rammentato l’orientamento giurisprudenziale che stabilisce la generale regola interpretativa della legge di gara, secondo il quale “l’interpretazione della lex specialis di gara deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale, e ciò in omaggio al pacifico insegnamento della giurisprudenza che impone, in caso di dubbi esegetici, la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara” (Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2024 n. 1510).
Pertanto ove, come nella fattispecie, il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi analoghi all’oggetto dell’appalto, per un verso le precedenti esperienze utili alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale vanno valutate secondo un criterio di analogia o inerenza mentre non è richiesta l’identità con le prestazioni oggetto dell’appalto in gara (Consiglio di Stato, sez. V, 22 aprile 2025 n. 3458), per altro verso, sarebbe illogico e sproporzionato, richiedere, in ossequio alla disciplina dell’avvalimento “operativo”, la precisa indicazione delle risorse concrete che, come detto, non sono da mettere a disposizione ma sono state già usate, mentre ciò che viene effettivamente messo a disposizione dell’impresa ausiliata è la complessiva esperienza (già svolta) dalla impresa ausiliaria.
***
L'omesso inserimento nel bando di gara del criterio premiale volto a promuovere la parità di genere, sebbene in contrasto con il carattere imperativo dell'art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023, non vizia l'aggiudicazione qualora risulti che tutti i concorrenti fossero già in possesso della relativa certificazione, rendendo l'omissione della stazione appaltante "innocua" ai fini della graduatoria.
LE ATTESTAZIONI DI ESECUZIONE FANNO PIENA PROVA SINO A QUERELA DI FALSO (100.11)
Non ci sono ragioni nella fattispecie per discostarsi dalla pacifica giurisprudenza che evidenzia come la certificazione “- ove esistente e formalmente corretta - è dunque vincolante per l'amministrazione, che nel corso delle verifiche di sua competenza circa la sussistenza o meno dei presupposti di partecipazione alla gara dei singoli operatori economici non può sindacarne la correttezza o veridicità, se del caso per discostarsene. In quanto equiparabile ad un atto pubblico facente fede fino a querela di falso, delle attestazioni ivi riportate, la correttezza e/o veridicità della certificazione su cui si controverte non può essere dedotta - in via principale o anche solo incidentale - innanzi al giudice amministrativo, bensì solamente avanti a quello civile con la formale proposizione di una querela di falso ex art. 221 cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall'art. 77 c.p.c.” (CGARS, 27 aprile 2023, n. 314).
DISTINZIONE TRA SUBAPPALTO E CONTRATTO D'OPERA AUTONOMO NEGLI APPALTI DI SERVIZI (119)
"I requisiti di esecuzione sono condizioni per la stipula del contratto di appalto [...] la cui mancanza determina l'impossibilità di stipulare il contratto, distinguendosi dai requisiti di partecipazione che devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta. L'affidamento a lavoratori autonomi di specifiche attività rientranti nell'appalto configura contratti d'opera ex art. 2222 c.c. e non subappalto quando prevale la prestazione professionale personale rispetto all'organizzazione imprenditoriale; nel subappalto, infatti, il subappaltatore esegue le prestazioni sostituendosi all'affidatario con la propria organizzazione, mentre nel contratto d'opera la prestazione è inserita nell'organizzazione di impresa dell'aggiudicatario."
(Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2020 n. 8159; Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7862).
IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COSTITUISCE PROVA IDONEA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO (100)
Il certificato di regolare esecuzione presentato per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica costituisce prova idonea della corretta esecuzione del servizio, restando preclusa alla Stazione Appaltante e al G.A. ogni valutazione sostitutiva circa le modalità concrete di svolgimento del rapporto pregresso, che rimangono riservate alla discrezionalità della pubblica amministrazione contraente. "Un certificato di regolare esecuzione è annullabile solo nei seguenti casi: i) se il contratto è stato risolto per inadempimento dell’appaltatore...; ii) se... in sede penale sia stata accertata la responsabilità dell’appaltatore per frode in pubbliche forniture...; iii) se... l’oggetto della fornitura manchi di uno o più requisiti di commerciabilità previsti dalla legge... o, nel caso di lavori pubblici, se l’opera sia risultata 'non collaudabile'". (Cfr. sentenze TAR Marche nn. 433/2024 e 752/2020).
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SOA SI CONSIDERANO COME FATTE A PUBBLICO UFFICIALE
In tema di appalti pubblici, la falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata a una Società Organismo di Attestazione (SOA) per ottenere la qualificazione alla partecipazione alle gare è soggetta alla disciplina della procedibilità d'ufficio, in quanto la SOA esercita funzioni accertative di natura pubblicistica e l'atto è destinato a rilevare dinanzi alla Pubblica Amministrazione.
"Le SOA operano con funzioni di tipo accertativo-pubblicistico per accertare ed attestare la conformità dei requisiti delle imprese esecutrici di lavori pubblici [...] le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 [D.P.R. 445/2000] sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021, Pizzuto, Rv. 281041)".
INTERVENTI CHE RICHIEDONO UNA PARTICOLARE QUALIFICAZIONE DELLE MAESTRAENTE: OBBLIGO DI VIGILANZA DELLA S.A. (100 - II.12)
Il possesso del personale specializzato munito di patentino certificato costituisce un requisito strutturale e non meramente formale per la qualificazione nelle categorie specializzate (quali OS 21, OS 20-B, OS 35), la cui perdita sopravvenuta comporta la decadenza dell'attestazione SOA e l'impossibilità di proseguire nell'esecuzione delle commesse affidate.
"I requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai concorrenti [...] e perdurare, non solo nell'arco di espletamento della procedura e fino alla stipula del contratto, anche in tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità"; pertanto, "la carenza di organico qualificato in seno alle imprese esecutrici appare idonea a generare considerevoli effetti pregiudizievoli, sia sulla qualità delle lavorazioni eseguite, sia sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori".
Risulta pertanto necessario, laddove gli interventi affidati richiedano una particolare qualificazione delle maestranze presenti in cantiere, che le Stazioni appaltanti attuino la
necessaria vigilanza diretta a verificare l’adeguatezza dell’organico dell’impresa affidataria.
INAPPLICABILITÀ DEL "CUMULO ALLA RINFUSA" NEI LAVORI SU BENI CULTURALI (II.18)
La specifica disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici per i lavori su beni culturali impone che i soggetti esecutori siano in possesso di requisiti di qualificazione specifici. Tale regime speciale deroga alla norma generale di cui all'art. 67, comma 2, d.lgs. 36/2023, rendendo inapplicabile il meccanismo del "cumulo alla rinfusa" a favore dei consorzi stabili. Pertanto, qualora un consorzio stabile partecipi a una gara per lavori su beni vincolati designando una consorziata per l'esecuzione, quest'ultima deve possedere in proprio la qualifica SOA nella categoria e classifica richieste, senza poter attingere alla qualificazione del consorzio.
"La giurisprudenza amministrativa, dunque, ha da tempo chiarito che la specifica qualificazione richiesta da un bando di gara per l'esecuzione di lavori nel settore dei beni culturali, potendo essere utilizzata soltanto dal soggetto che quei lavori abbia eseguito e che sia in possesso dei requisiti corrispondenti, comporta che, nel caso di partecipazione di un consorzio stabile a una procedura di gara, a prescindere dalla qualificazione del consorzio e/o di altre consorziate, la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta da ciascuna delle imprese designate per l'esecuzione del contratto." (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n. 1615 citata in sentenza).
SOSTITUZIONE DELL'AUSILIARIA NEL NUOVO CODICE: IRRILEVANZA DELLA COLPA DELL'OPERATORE (104.6)
"Il comma 3 dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 [oggi art. 104 c. 6 del d.lgs. 36/2023, ndr] prevede in via generale la possibilità che la stazione appaltante imponga la sostituzione dell’ausiliario privo dei requisiti senza alcuna ulteriore limitazione, come si desume dal tenore letterale della disposizione […]: tanto risponde alla ratio dell’istituto dell’avvalimento, finalizzato ad assicurare la massima partecipazione alle gare a tutela della concorrenza tra le imprese. Pertanto, l’assunto […] secondo cui la sostituzione dell’impresa ausiliaria sarebbe preclusa nel caso in cui vi sia la consapevolezza, da parte del concorrente, dell’insussistenza, in capo all’altro soggetto, dei requisiti necessari alla partecipazione, risulta essere privo di fondamento normativo."
(Cita giurisprudenza conforme: Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2024, n. 6965; Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2022, n. 368)
SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA NELL'APPALTO INTEGRATO E ANALOGIA DEI SERVIZI PREGRESSI (100.11)
"La legge non configura [...] per l’appalto integrato un meccanismo diverso da quello previsto in generale e ciò in quanto l’appalto integrato è 'caratterizzato dal fatto che l’oggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione e un’altra per l’esecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara'. [...] Anche questa Sezione ha già avuto modo di precisare che il progettista indicato non è un 'offerente', rivelandosi piuttosto un 'prestatore d'opera professionale' [...] o, più precisamente, 'un collaboratore (o, più propriamente, un ausiliario) del concorrente'. Pertanto, la disciplina legislativa dell’appalto integrato non impone che l’offerta, o parti dell’offerta, sia sottoscritta dal progettista indicato."
(Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1345 - Conforme a Cons. Stato, Ad. Plen. 9 luglio 2020 n. 13)
***
"L’art. 100 comma 11 del d. lgs. n. 36 del 2023 statuisce che le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara servizi analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Il punto di equilibrio fra le due esigenze è espresso, nel rispetto delle disposizioni della direttiva, nell'art. 10 comma 3 del d. lgs. n. 36 del 2023, in base al quale le stazioni appaltanti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, purché “attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto” e tenendo comunque presente “l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”.
[...] In particolare, la Corte di giustizia [Cgue, sez. I, 7 settembre 2023, C-601/21)] ha affermato che detti requisiti devono essere “limitati a quelli adeguati per assicurare che un candidato o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare”. Nel contempo essi devono “essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto”.
[...] La nozione di servizi analoghi, e non identici, è volta a quindi a contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche."
SOCCORSO ISTRUTTORIO: INAMMISSIBILE LA SOSTITUZIONE POSTUMA DEL REQUISITO DI PUNTA (101)
Sul punto, questo Consiglio di Stato ha chiarito che: “l'istituto del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, non può essere invocato utilmente dal candidato incorso in una … mancata indicazione di un profilo rilevante della domanda. Alla base di tale conclusione milita la necessità di rispettare il principio di autoresponsabilità, correlato al necessario rispetto della par condicio tra i candidati, nonché ai principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa” (C.d.S, I, 10.3.2025, n. 169).
In particolare, per quel che attiene al mercato delle commesse pubbliche, questo Consiglio ha chiarito che: “In sede di gara pubblica non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità; ciò in quanto, nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, non può essere in alcun modo pregiudicato il principio della par condicio fra i concorrenti” (C.d.S, III, 5.8.2025, n. 6905).
Pertanto, nel caso in cui l'offerente non si sia limitato a fornire dei semplici chiarimenti, a comprova di un requisito dichiarato e già documentato in sede di gara, ma abbia depositato nuovi documenti, si verifica un'inammissibile integrazione dell'offerta tecnica, avendo la stazione appaltante potuto valutare quest’ultima soltanto in seguito alla produzione della nuova documentazione, prodotta in ottemperanza alla richiesta di chiarimenti; documentazione che avrebbe invece dovuto essere sin ab origine allegata all'offerta.
ALBO GESTORI AMBIENTALI: ETEROINTEGRAZIONE DELLA LEX SPECIALIS PER OMESSA SPECIFICAZIONE DELLA CLASSE DIMENSIONALE RICHIESTA PER IL SERVIZIO (100)
"La popolazione complessivamente servita è un parametro di riferimento imprescindibile per la verifica dei requisiti idoneativi speciali richiesti a pena di esclusione nelle gare di affidamento di servizi di igiene ambientale [...] L'iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 1 e in classe B è requisito di idoneità professionale proporzionato all’oggetto dell’appalto e, in quanto tale, sottratto alla discrezionalità della stessa Stazione appaltante. Logica conseguenza è quella della eterointegrazione della legge di gara [...] non essendo sufficiente il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali senza indicazione della classe di appartenenza o disponendo, l’operatore economico, di una classe di appartenenza non adeguata."
CONTINUITA' DELLA SOA: IL TERMINE DI 90 GIORNI PER IL CONTRATTO DI RINNOVO NON E' PERENTORIO SE L'OE DIMOSTRA DILIGENZA (100)
Quanto alla continuità SOA, l'Autorità ha applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di 90 giorni per la stipula del contratto di rinnovo ha una funzione acceleratoria a favore dell'impresa, ma non è perentorio ai fini dell'esclusione se l'operatore dimostra diligenza. Nel caso di specie, la prova di contatti formali (PEC) e l'invio della bozza contrattuale prima della soglia dei 90 giorni dimostrano la volontà di rinnovo dell'operatore, garantendo la "saldatura" tra la vecchia e la nuova attestazione.
FAQ Nuovo Codice dei Contratti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
Pubblicate le FAQ sul Nuovo Codice dei Contratti pubblici aggiornate al 13 febbraio 2026.
IDONEITÀ PROFESSIONALE: NECESSARIA COERENZA TRA ATTIVITÀ EFFETTIVA IN VISURA CAMERALE E OGGETTO DELL’APPALTO (100)
Non è sufficiente [...] che le attività oggetto del contratto di appalto rientrino tra le attività incluse nell’oggetto sociale perché quest’ultimo individua le attività che l’impresa può potenzialmente svolgere, mentre le attività prevalenti e secondarie sono le attività che effettivamente l’impresa svolge. Il requisito di idoneità professionale va verificato tenendo conto solo delle attività prevalenti e secondarie e non già anche delle attività comunque incluse nell’oggetto sociale e ciò in quanto solo per le prime c’è la certezza che siano concretamente esercitate dall’impresa, mentre le seconde, pur inserite nell’oggetto sociale, non c’è certezza che siano state mai svolte.
L’ordine di idee appena esposto riceve avallo dall’insegnamento giurisprudenziale in forza del quale «l'iscrizione camerale dell'operatore relativamente alle attività inerenti all'oggetto dell'appalto costituisce un requisito di idoneità professionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5257/2019; Id., Sez. III, n. 5170/2017), che, imponendo una tendenziale congruenza contenutistica tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di commercio, e l'oggetto del singolo appalto (di recente, Cons. Stato, Sez. V, nn. 6131/2022, 4474/2022 e 3495/2022), risulta finalizzato a filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento (Cons. Stato, Sez. V, nn. 508/2021 e 2176/2018) […] La medesima giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che detta congruenza deve essere verificata unicamente sulla base del confronto tra le risultanze descrittive del certificato camerale - ove vengono indicate l'attività prevalente e quella secondaria dell'ente - e l'oggetto del contratto di appalto di volta in volta considerato (cfr. Consiglio di Stato, nn. 1307/2023, 6431/2019 e 5257/2019), senza assegnare, pertanto, alcuna rilevanza ad ulteriori elementi, quali il possesso di un determinato Codice Ateco da parte dell'operatore (Consiglio di Stato, n. 7846/2019), l'eventuale episodica precedente esecuzione delle medesime attività oggetto di affidamento ad opera della partecipante (si veda Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 8101/2023), ovvero l'indicazione di tali attività nell'oggetto sociale della stessa, atteso che l'attività rilevante ad integrare il requisito dell'idoneità professionale può essere dimostrata esclusivamente attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese (in termini Consiglio di Stato, Sez. V, n. 657/2023; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, n.2818/2022, nonché Id., Sez. V, nn. 5620/2023 e 657/2023), mentre l'oggetto sociale esprime soltanto la misura della capacità di agire del soggetto partecipante, indicando i settori, potenzialmente illimitati, nei quali la società potrebbe in astratto operare, elencandone tutti i possibili indirizzi operativi (in questo senso, ex multis, Consiglio di Stato, nn. 11150/2023, 7846/2019, 2176/2018 e, da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 24 luglio 2024, n. 945) » (TAR Campania, Salerno, I, 1.10.2024 n. 1765).
APPALTO DI SERVIZI CON OFFERTA DI MIGLIORIE CONSISTENTI IN LAVORI: NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE ANCHE SENZA PREVISIONE ESPRESSA DELLA LEX SPECIALIS (14.18)
L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, indipendentemente dalla rilevanza di dette prestazioni rispetto al complessivo oggetto dell’appalto. "Detto principio impone vieppiù che gli operatori professionali siano in possesso della qualificazione prevista ex lege in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento (anche ove, come nella fattispecie, relativi all’offerta di prestazioni – id est lavori – aggiuntive rispetto alle prestazioni considerate come obbligatorie nella lex specialis di gara), non potendosi tra l’altro interpretare il principio del risultato in maniera antitetica rispetto al principio di legalità".
(Cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3613; Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701).
OFFERTA: DEVE ESSERE IDONEA IN SENSO SOSTANZIALE SECONDO IL PRINCIPIO DEL RISULTATO (1 - 79 - 100)
In una procedura di gara per il servizio di soccorso stradale e custodia giudiziaria di veicoli, configura una carenza di un requisito minimo dell’offerta l’indicazione di una depositeria la cui via d’accesso sia gravata da limitazioni giuridiche alla circolazione (divieti di transito per mezzi superiori a 3,5 tonnellate ) che impediscano il passaggio di una parte dei veicoli oggetto dell’appalto. Parimenti, l’operatore deve dimostrare la disponibilità di mezzi di soccorso capaci di coprire l’intero spettro dei carichi previsti dal servizio, non potendo supplire a tali carenze tecniche tramite il ricorso al subappalto o l’ottenimento di autorizzazioni amministrative successive al termine di presentazione delle offerte.
“Le caratteristiche delle prestazioni da indicare in sede di offerta tecnica, che condizionano la partecipazione del concorrente alla procedura di gara (integrando perciò requisiti minimi dell’offerta stessa), possono non essere esplicitate nel dettaglio nella lex specialis tutte le volte in cui – come accade nel caso di specie – sono desumibili dalla tipologia del servizio messo a bando. [...] Il principio del risultato non può essere connotato in chiave antagonista rispetto al principio di legalità [...] consentendo di colmare una (peraltro apparente) lacuna della legge di gara sulle caratteristiche strutturali dei beni offerti, individuando quelle necessarie per il corretto e completo espletamento delle prestazioni richieste” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 729/2026).
La mancata indicazione da parte della legge di gara di requisiti minimi o di caratteristiche essenziali di tipo strutturale o funzionale che tali vie dovrebbero avere non consente di prescindere dalla funzionalità intrinseca alla loro destinazione (accesso ed esodo), cioè di prescindere dall’idoneità delle stesse a servire appunto come percorsi di transito sia dei mezzi di recupero che dei veicoli oggetto di custodia.
RICHIESTA DI UNO SPECIFICO IMPIANTO PER LA PRODUZIONE: VA MOTIVATA DALLA STAZIONE APPALTANTE (79 - 100)
In tema di appalti pubblici di forniture, è illegittima la clausola della lex specialis che richiede il possesso di uno specifico impianto di produzione (nella specie: impianto di stampaggio a caldo) a pena di esclusione, qualora la Stazione Appaltante non espliciti le ragioni tecniche e il rapporto costi/benefici che giustifichino tale restrizione rispetto a metodologie alternative già ritenute idonee in sede di omologazione.
"La richiesta del possesso [...] a pena di esclusione, di un 'Impianto di stampaggio a caldo...', in assenza di circostanziata e adeguata motivazione tecnica esplicitata nella documentazione di gara, non appare conforme alle disposizioni di legge in materia di requisiti di ordine speciale e di specifiche tecniche di cui rispettivamente all'art. 100 e all'art.79 e relativo Allegato II.5 del Codice."
DIVIETO DI SOSPESIONE DELLA GARA IN PENDENZA DI CONTEZIOSO (I.3)
Chiaro tenore letterale dell’art. 1, c. 3, dell’allegato I.3 al codice, secondo cui «I termini di cui al comma 1, secondo periodo [cioè, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 9 mesi per la procedura aperta], e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo». Trattasi di un divieto espresso introdotto dal legislatore per dare concreta attuazione al principio del risultato di cui all’art. 1 del codice al fine di evitare che l’andamento delle procedure di affidamento sia condizionato da valutazioni opinabili delle stazioni appaltanti circa l’opportunità di sospendere i procedimenti in cui si innestano contenziosi non sostenuti da adeguato fumus, con effetti esiziali sui tempi di aggiudicazione e sulle esigenze di rapida acquisizione delle forniture, dei servizi o delle opere messi a gara.
A fronte di un quadro normativo chiaramente votato ad assicurare la massima tempestività nella fase di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, la richiesta di un concorrente ‒ come quella avanzata dalla ricorrente ‒ di “attendere” la definizione di un contenzioso su un segmento procedimentale sul quale non è intervenuta alcuna sospensiva del giudice amministrativo non fa sorgere alcun obbligo né della stazione appaltante né dei suoi organi straordinari (come la commissione giudicatrice o il seggio di gara) di spiegare le ragioni della prosecuzione delle operazioni di gara, trattandosi di una soluzione pienamente rispondente alla volontà del legislatore e da questa configurata come scelta vincolata, non essendo l’amministrazione chiamata ad effettuare in proposito alcuna valutazione.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato che il «requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira quindi all’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell’esperienza pregressa. Pertanto, nel caso in cui il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi analoghi all’oggetto dell’appalto le precedenti esperienze utili alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale devono essere collegate secondo un criterio di analogia o inerenza ma non è richiesta l’identità con le prestazioni oggetto dell’appalto in gara (Cons. St., sez. V, 22 aprile 2025 n. 3458).
SERVIZI DI PULIZIA ACCESSORI IN APPALTI MISTI: IDONEITÀ PROFESSIONALE NECESSARIA SE RICHIESTA ESPRESSAMENTE DALLA LEX SPECIALIS (100)
L'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 costituisce un requisito di idoneità professionale inderogabile per l'esecuzione di servizi di pulizia oggetto di affidamento pubblico. Tale obbligo sussiste anche qualora la prestazione di pulizia assuma carattere accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto (nella specie, gestione di centri di accoglienza) e l'operatore intenda svolgerla con personale interno. Ne consegue che è legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che, pur qualificata per il servizio principale, risulti priva della specifica abilitazione per il servizio di pulizia e non abbia fatto ricorso a raggruppamento temporaneo o subappalto.
"L’iscrizione al Registro delle imprese ha la funzione di accertare l’astratta idoneità professionale dell’operatore economico a svolgere l’attività imprenditoriale in un determinato settore e che tale iscrizione non è giuridicamente ammissibile se non collegata all’appartenenza alla specifica fascia di classificazione prescritta dalla legge n. 82/1994" (Cita Cons. Stato, Sez. V, 16 novembre 2020, n. 7037).
OGGETTO SOCIALE, IDONEITA' PROFESSIONALE E INTERESSE STRUMENTALE ALLA RIEDIZIONE DELLA GARA (100)
In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, la legittima esclusione dalla gara di un operatore economico non comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto dallo stesso avverso l'aggiudicazione, laddove l'accoglimento del gravame comporti l'esclusione anche dell'aggiudicatario e, conseguentemente, l'obbligo per l'Amministrazione di indire una nuova procedura (c.d. interesse strumentale).
Inoltre, ai fini del requisito di idoneità professionale, «l'oggetto sociale dell'impresa non è un elemento, di per sé, risolutivo, dovendosi verificare l'attività effettivamente esercitata»; pertanto, sussiste il requisito qualora vi sia corrispondenza tra l'oggetto sociale (che include le attività di gara) e le prestazioni effettivamente svolte in favore di altri enti, anche se l'attività dichiarata come prevalente in visura camerale risulti diversa.
APPALTI DI LAVORI: IL POSSESSO DELLA SOA E' CONDIZIONI NECESSARIA E SUFFICIENTE PER PARTECIPARE (100.4)
In tema di procedure di affidamento di lavori pubblici, l'attestazione SOA assolve integralmente alla funzione di dimostrare il possesso delle capacità economiche e tecniche necessarie all'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che le Stazioni Appaltanti non possono richiedere requisiti ulteriori (quali fatturato specifico o lavori analoghi) al di fuori delle deroghe espressamente previste per gli appalti di rilevante importo.
"Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione [...] l'introduzione di un requisito ulteriore, oltre a porsi in contrasto con le norme prima citate, limita la concorrenza" (cfr. ANAC Delibera n. 13/2026; conforme Delibera n. 430/2025).
ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA LICENZA PREFETTIZIA PER I SERVIZI DI VIGILANZA E VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ ESTERE (100)
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che, qualora ai fini della partecipazione a una gara sia richiesto il possesso di una licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per l’intero territorio oggetto della procedura di affidamento, è sufficiente che il concorrente abbia presentato, in relazione alle province non contemplate nella licenza, l’istanza prefettizia di estensione territoriale ex art. 257-ter, comma 5, del TULPS (Cons.Stato, sezione V, 20 ottobre 2025, n. 8114), tenuto conto che “è coerente con la finalità del controllo anche la semplice comunicazione delle variazioni che si intende effettuare perché all’esito della stessa la Prefettura attiverà i controlli e revocherà l’autorizzazione ai sensi del successivo art. 257-quater nel caso riscontrasse il venire meno dei requisiti che avevano portato al suo rilascio. L’importante, dunque, è effettuare la comunicazione” (Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2024 n. 1695).
Le certificazioni di qualità rilasciate da organismi in possesso degli accreditamenti richiesti (accordi EA/MLA) sono considerate equivalenti a quelle rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri (Cons. Stato, sezione quinta, 9 novembre 2023, n. 9628; idem, 22 luglio 2021, n. 5513).
ESPERIENZE PREGRESSE: LA NOZIONE DI "INTERVENTI CONCLUSI" VA INTESA IN MODO SOSTANZIALE, NON NECESSARIO IL COLLAUDO FINALE DELL'INTERA OPERA (10 - 100 - 119)
Il disciplinare di gara, al citato paragrafo 20, richiedeva ai concorrenti di illustrare n. 3 lavori “relativi a interventi già positivamente conclusi e ritenuti significativi della propria capacità di realizzare opere similari a quelle di progetto”, indicando quali informazioni minime il committente, l’importo, la tipologia e i tempi di esecuzione, senza tuttavia imporre la produzione di certificati di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione (CRE) riferiti all’intera opera pubblica.
Il Collegio ritiene che la nozione di “interventi conclusi” debba essere intesa in senso sostanziale, riferibile alle singole lavorazioni o fasi esecutive che compongono opere complesse di lunga durata, e non necessariamente al collaudo finale dell’infrastruttura nel suo complesso. Un’interpretazione che pretendesse l’avvenuta ultimazione dell’intero appalto principale (nel caso di specie, grandi opere infrastrutturali come l’Alta Velocità o tratte autostradali, la cui realizzazione si protrae per anni) finirebbe, infatti, per restringere irragionevolmente la concorrenza, precludendo la valorizzazione di esperienze tecniche significative e consolidate, maturate su specifiche lavorazioni già terminate e certificate, e ciò ancor più qualora vengano in rilievo – come nel caso di specie – opere di grandi dimensioni, dove i lavori sono eseguiti per singoli tratti.
Pertanto l’espressione “conclusione” (e non “ultimazione”, termine coerente con le norme contabili in materia di appalti pubblici) va interpretata con riferimento alle singole lavorazioni coerenti con le esperienze
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE
In pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione di un appalto, l'adozione da parte della stazione appaltante di un provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto gravato comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., atteso che tale determinazione rimuove l'oggetto della controversia e realizza pienamente l'interesse del ricorrente alla caducazione del provvedimento lesivo.
ILLEGITTIMA L'EQUIVALENZA SE LA SOLUZIONE TECNICA STRAVOLGE I REQUISITI STRUTTURALI ESSENZIALI (70.4)
In materia di appalti pubblici, l'offerta tecnica che presenti caratteristiche strutturali e tecnologiche radicalmente diverse da quelle minime e indefettibili previste dal capitolato configura un'ipotesi di 'aliud pro alio' che non può essere sanata né attraverso il principio di equivalenza, né mediante la qualificazione della proposta come miglioria, in quanto ciò comporterebbe un'inammissibile alterazione dell'oggetto del contratto e della par condicio tra i concorrenti.
IL CONCETTO DI SERVIZIO ANALOGO PRESCINDE DALLA NATURA DELL'ENTE DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE (100.11)
Nelle gare pubbliche, la clausola della lex specialis che richiede il pregresso svolgimento di servizi analoghi va interpretata in conformità al principio del favor partecipationis e ai criteri di ermeneutica contrattuale. Ne consegue che la stazione appaltante non può escludere un concorrente per il solo fatto che il servizio analogato sia stato reso in favore di un ente di natura diversa (es. Provincia anziché Comune), rilevando unicamente la similitudine oggettiva tra le prestazioni. Inoltre, la mancata attivazione della verifica di anomalia dell'offerta è legittima se lo scostamento dei costi della sicurezza interna non incide sulla sostenibilità complessiva dell'offerta e non emergono macro-vizi di illogicità nella valutazione della commissione.
RICHIESTA DOPPIA ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER CONSORZIO STABILE ED IMPRESA ESECUTRICE - ILLEGITTIMA
Oggetto della presente controversia sono le clausole del Disciplinare di gara (par. 5.1 e par 5.5) che nell’elencare i requisiti di idoneità professionale richiesti ai concorrenti ha previsto anche l’iscrizione all’ANGA sia in capo al Consorzio stabile sia in capo ai consorziati indicati come esecutori.
Si tratta, come dedotto da parte ricorrente, della richiesta di un requisito irragionevole che non trova un valido motivo nella tipologia di gara e, che non è previsto né dalle disposizioni del d.lg. n. 36/2023 né dal bando tipo ANAC (a differenza del requisito dell’iscrizione nel Registro delle imprese cui parte ricorrente ha rinunciato).
L’art. 67 comma 3, del d.lg. n. 36/2023 stabilisce che <<3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore>>.
A sua volta il bando tipo ANAC prevede, con riguardo ai requisiti di idoneità professionale al paragrafo 6.5 che <<a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici… b) [Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all’iscrizione … di cui al paragrafo 6.1. lett. b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore>>; il paragrafo 6.1, lettera b) fa riferimento al caso di ulteriori requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente per provare l’idoneità tecnica dell’impresa ad es. l’iscrizione ad albi per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto.
Come si vede nessuna delle disposizioni richiamate prevede (a differenza dell’iscrizione nel Registro delle imprese) che il requisito dell’iscrizione all’ANGA debba essere posseduto anche dal Consorzio stabile (oltre che dal consorziato esecutore).
Se è vero che ciò non implica che la Stazione appaltante non possa in astratto richiedere il possesso di altri requisiti di idoneità professionale in capo anche al Consorzio oltre che alle consorziate esecutrici ciò deve comunque essere giustificato da particolari ragioni (attesa la inevitabile restrizione dei potenziali partecipanti alla gara) che nella fattispecie non emergono (è stato infatti sottolineato dalla giurisprudenza, cfr. T.A.R. Lazio, n. 20689/2025, che il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva, con causa mutualistica, che opera in base a uno duraturo rapporto organico con le singole imprese consorziate, rispetto alle quali costituisce soggetto distinto; il Consorzio stabile è, dunque, l'unico interlocutore della Stazione appaltante, sicché il contratto di appalto intercorre unicamente tra Consorzio stabile e Stazione appaltante, pertanto, questa ben può prevedere che il requisito di idoneità professionale sia richiesto anche al Consorzio per una maggiore garanzia di efficienza e risultato che deve però, a giudizio del Collegio, emergere da specifiche ragioni essendo altrimenti del tutto ingiustificata la restrizione dei partecipanti alla gara; peraltro, nel caso esaminato dal T.A.R. del Lazio, la Centrale di committenza ha poi chiarito che il Consorzio era legittimato a partecipare anche se il requisito in parola era posseduto solo dal Consorziato esecutore).
LA COMMISSIONE PUÒ FISSARE SUB-CRITERI DI DETTAGLIO PRIMA DI APRIRE LE OFFERTE TECNICHE (50.1)
È legittima la specificazione dei sub-criteri di valutazione operata dalla Commissione di gara prima dell'apertura delle offerte tecniche, qualora tale operazione configuri un coerente autovincolo interpretativo dei criteri quantitativi fissati dal bando e non introduca nuovi parametri di giudizio tali da alterare la par condicio tra i concorrenti.
DISTINZIONE TRA COSTI DIRETTI E INDIRETTI NELLA VERIFICA DI ANOMALIA (110.1)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a verificare in modo analitico e rispetto ai minimi tabellari esclusivamente i costi diretti della manodopera, relativi al personale impiegato stabilmente nell'appalto. I costi indiretti, riferibili a figure professionali che operano in modo occasionale o trasversale su più contratti (come i coordinatori di servizio), sono correttamente imputabili alle spese generali e la loro congruità deve essere valutata nel quadro della complessiva sostenibilità e affidabilità dell'offerta economica, senza che sia necessaria una specifica indicazione analitica delle ore di lavoro riferite alla singola commessa.
CATEGORIE SCORPORABILI: SONO DIVENUTE TUTTE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (100.4)
Nell’attuale sistema, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati, in base alla disciplina dell’allegato II.12, precisando che le categorie di opere si distinguono in generali e specializzate.
In definitiva, è prescritta la qualificazione per tutte le categorie di opere generali e specializzate, come specificate nella tabella A all’allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2012, senza alcuna distinzione: tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria. Inoltre, nell’attuale sistema normativo la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, ma non per altre classifiche.
Sul punto è opportuno precisare che il d.lgs. n. 209 del 2024, nell'introdurre il comma 3-bis all'art. 226 del d.lgs. n. 36 del 2023, ha disposto l'abrogazione espressa dell'art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, conv. in legge n. 80 del 2014.
In altre parole, in base alla lex specialis e conformemente al nuovo contesto normativo, il disciplinare in esame prescrive la necessità di ricorrere, a pena di esclusione, al subappalto o all’avvalimento per l’esecuzione di quelle categorie scorporabili per le quali l’operatore economico non è qualificato e di formulare l’offerta in modo da rendere palese immediatamente tale circostanza alla stazione appaltante, con una dichiarazione ad hoc, in aggiunta alla domanda di partecipazione alla gara ed al D.G.U.E.
APPALTI DI SERVIZI: L'ENTE PUO' CHIEDERE PARTICOLARI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PER GARANTIRE UN ADEGUATO STANDARD DI QUALITA' (10.3)
Nel caso in esame il requisito richiesto (avere alle proprie dipendenze un dipartimento di claim management per la gestione dei sinistri in ambito aviation/aeroportuale) risulta pienamente coerente con l’art. 58, comma 4, della direttiva UE 2014/24, in base a cui, per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.
Gli artt. 10, comma 3, e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023 non prescrivono alle stazioni appaltanti una specifica motivazione in ordine ai requisiti tecnico-professionali ritenuti necessari ai fini della partecipazione alla gara, fermo restando i limiti sostanziali della loro attinenza e proporzionalità rispetto all’oggetto di gara, contestati dall’appellante.
In proposito occorre integrare la sentenza impugnata precisando che tendenzialmente il disciplinare di gara, quale atto amministrativo generale, non esige una specifica motivazione, essendo riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990. A conferma di tale impostazione, può osservarsi che il legislatore ha previsto la necessità di una specifica motivazione della lex specialis di gara limitatamente a determinati profili, quali, ad esempio, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti (in particolare l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023 espressamente stabilisce che nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese). Al contrario, gli artt. 10, comma 3, e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023 non prescrivono alle stazioni appaltanti una specifica motivazione in ordine ai requisiti tecnico-professionali ritenuti necessari ai fini della partecipazione alla gara, fermo restando i limiti sostanziali della loro attinenza e proporzionalità rispetto all’oggetto di gara, contestati dall’appellante.
APPALTI DI SERVIZI: AMPIA DISCREZIONALITA' DELL'ENTE NELLA SCELTA DEI REQUISITI TECNICI E DEI SERVIZI DI PUNTA (100.11)
In linea generale, sul tema della scelta dei requisiti di partecipazione un consolidato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che “i requisiti di partecipazione ad una gara sono fissati dall’autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza. Detto potere discrezionale, lungi dall’essere espressione di mero arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice, costituisce in realtà precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 Cost. e si sostanzia quindi nel potere-dovere di apprestare (proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare. La scelta di fissare specifici requisiti di ammissione e/o di partecipazione ad una gara pubblica (rispetto, ad esempio, a quelli minimi stabiliti dalla legge e/o a quelli presuntivamente risultanti dalla certificazione di iscrizione in un elenco ufficiale di prestatore di servizi) ai fini della dimostrazione del possesso dell’adeguata capacità economico-finanziaria è ampiamente discrezionale, impinge nel merito dell’azione amministrativa e si sottrae, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che essa non sia ictu oculi manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria (in termini, Cons. Stato, V, 1° giugno 2001, n. 2973; V, 31 dicembre 2003, n. 9305; VI, 10 ottobre 2002, n. 5442)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 gennaio 2023, n. 431; id., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 116).
Quanto ai requisiti di punta, la giurisprudenza ritiene che essi costituiscano espressione della necessità di una qualifica funzionale indivisibile in capo all’operatore affidatario dell’appalto, attestante un’esperienza di particolare pregnanza nello specifico settore oggetto della gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 24 agosto 2020, n. 5186; id., sez. V, 2 febbraio 2018, n. 678; id., Sez. III, 9 maggio 2012, n. 2679).
La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato che “la stazione appaltante gode di massima discrezionalità nella scelta dei requisiti di capacità dei concorrenti che intende selezionare, col solo limite di non eccedere dall’oggetto dell’appalto per tipologia e caratteristiche (Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 259). Il c.d. requisito di punta può essere richiesto dalle stazioni appaltanti che però devono motivare la loro scelta posto che il senso di tale previsione è quello di richiedere una capacità tecnico-professionale specifica a garanzia di una corretta esecuzione del servizio” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 settembre 2022, n. 7749).
SOA: REQUISITO NECESSARIO E SUFFICIENTE PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI (100.4)
"La previsione di requisiti di qualificazione aggiuntivi rispetto alla SOA risulterebbe non coerente con le norme, ponendosi in contrasto con i principi di tassatività dei requisiti di partecipazione, di libera concorrenza, contravvenendo alla funzione certificativa della SOA, che già attesta l'idoneità dell'impresa". L'Autorità ribadisce che "Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione... nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto" (Art. 100, comma 4, D.Lgs. 36/2023).
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER OSTENSIONE SPONTANEA DEI DOCUMENTI DI GARA
In tema di accesso agli atti nelle procedure di affidamento, qualora l'Amministrazione proceda alla comunicazione degli atti richiesti pendente lite, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 35, comma 4, c.p.a., attesa l'avvenuta soddisfazione stragiudiziale della pretesa azionata dall'Operatore Economico.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER SODDISFAZIONE DELLA PRETESA OSTENSIVA (35.4)
A norma dell’art. 35, comma 4, c.p.a., il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere nel rito dell'accesso agli atti qualora la stazione appaltante, successivamente alla proposizione del ricorso, esibisca spontaneamente la documentazione oggetto della controversia, realizzando l'integrale soddisfacimento dell'interesse del ricorrente nelle more del giudizio.
LEGITTIMITA DEI REQUISITI DI CAPACITA TECNICA SUPERIORI ALL IMPORTO A BASE DI GARA (100.11)
È legittima la clausola della lex specialis che richiede, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale, il possesso di referenze esperienziali maturate nel decennio precedente per un valore pari al doppio della base d'asta quinquennale. Tale soglia non è irragionevole qualora l'appalto concerna servizi sanitari essenziali e il requisito non sia configurato come 'contratto di punta' ma sia frazionabile, consentendo la partecipazione anche attraverso il cumulo di più commesse di minore entità.
INAMMISSIBILE LA SANATORIA DELLA PROCURA SPECIALE NULLA NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
Nel processo amministrativo, la disciplina della nullità della procura speciale è esaustiva e non ammette l'integrazione analogica delle norme del codice di procedura civile in tema di sanatoria dei vizi della rappresentanza processuale; ne consegue che il deposito di una nuova procura speciale effettuato dopo la notifica del ricorso non può sanare il vizio originario di un mandato privo dei requisiti minimi di specialità.
SUBAPPALTO NECESSARIO: AMMESSO SOLO PER LE CATEGORIE SCORPORABILI E NON PER LA PREVALENTE (100 - II.12)
Negli appalti misti il concorrente deve essere qualificato per ogni prestazione contemplata dall’oggetto del contratto stesso, e quindi anche per le prestazioni di lavori, a prescindere dalla preponderanza, o meno, di detta prestazione rispetto all’attività di servizi. Una volta ritenuto che il concorrente debba essere qualificato per ogni prestazione oggetto dell’appalto misto, la verifica dei requisiti va compiuta nel rispetto delle prescrizioni di gara e della disciplina di settore relativa a ogni prestazione, così dovendosi applicare la disciplina del subappalto necessario nei termini previsti per le prestazioni di lavori. Pertanto, l'offerente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione relativi alla categoria prevalente di lavori, potendo fare ricorso al subappalto necessario solo per le categorie scorporabili.
"In base all’art. 14 comma 18 del d. lgs. n. 36 del 2023 “L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto”. Pertanto, (anche) nei contratti misti, l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione per tutte le prestazioni oggetto del contratto, singolarmente intese. [...] Sicché, se è ammissibile il subappalto necessario con riferimento alle categorie scorporabili, esso presuppone, proprio al fine di assicurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, che quest’ultimo sia abilitato per i lavori di categoria prevalente."
FAQ NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36)
FAQ Nuovo Codice dei Contratti pubblici.
VERIFICA DEI REQUISITI PROFESSIONALI DELLE AUSILIARIE NELL'AVVALIMENTO PREMIALE (104.4)
Nell'avvalimento premiale, l'amministrazione deve verificare che l'ausiliaria possieda i requisiti di idoneità professionale richiesti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'esperienza professionale trasferita, garantendo che il punteggio tecnico premi un'esperienza regolarmente acquisita nel rispetto delle autorizzazioni di legge necessarie per l'esercizio dell'attività.
ONERE DI IMPUGNAZIONE IMMEDIATA DELLE CLAUSOLE DEL BANDO LIMITATIVE DELLA PARTECIPAZIONE (100.2)
In materia di gare pubbliche, le clausole della lex specialis che prescrivono requisiti di partecipazione oggettivamente preclusivi assumono natura immediatamente escludente e devono essere impugnate entro il termine decadenziale dalla pubblicazione del bando. L'operatore economico che, pur beneficiando del soccorso istruttorio per emendare un errore materiale, non provvede a depositare la documentazione corretta o reitera l'errore, non può invocare la natura scusabile del refuso per ottenere un'ulteriore integrazione documentale, stante il principio di par condicio tra i concorrenti.
LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCANZA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ANCHE SE LO SCOSTAMENTO È MINIMO (2.2)
In materia di appalti pubblici, i requisiti di qualificazione SOA sono ancorati a dati numerici rigorosi che non consentono interpretazioni creative o elastiche da parte del giudice. Pertanto, qualora l'importo delle lavorazioni superi la classifica posseduta dall'operatore economico (anche computando l'incremento del quinto ex art. 2, comma 2, Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023), l'esclusione è atto dovuto, indipendentemente dal fatto che lo scarto economico sia di entità minima o irrisoria.
IL REQUISITO DI FATTURATO DEL RAGGRUPPAMENTO PUÒ ESSERE SODDISFATTO DALLA SOLA MANDATARIA (100.1)
È illegittima l'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese motivata dalla mancata trasmissione di documentazione integrativa da parte di un componente del raggruppamento qualora il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto dal bando sia già integralmente soddisfatto e comprovato da un altro componente dello stesso raggruppamento. In tale ipotesi, l'omissione non pregiudica l'accertamento dei requisiti di partecipazione e la pretesa di un'ulteriore integrazione documentale da parte della mandante priva di fatturato specifico costituisce un inutile aggravio del procedimento.
LEGITTIMA L'INCLUSIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO TRIBUTARIO NEGLI ACCORDI QUADRO ICT (59.1)
È legittimo l'affidamento di servizi di assistenza e supporto amministrativo alla gestione tributaria tramite un Accordo Quadro per servizi ICT qualora tali prestazioni siano configurate dalla stazione appaltante come funzionali e strumentali all'operatività del sistema informativo digitale, attesa l'interdisciplinarità dei profili professionali richiesti dall'evoluzione tecnologica della Pubblica Amministrazione.
MANCATA DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTO NECESSARIO: NON PUO' ESSERE OGGETTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)
La parte ricorrente lamenta, in estrema sintesi, che l’aggiudicataria non è qualificata per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS30, OS18-A e OG9 e che, ricorrendo all’istituto del subappalto necessario, non avrebbe esplicitato la volontà di subappaltare. Rimarca, altresì, che, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ci sarebbe stata l’introduzione ex post di un presupposto sostanziale dell’offerta, idoneo a mutare in maniera determinante la posizione del concorrente ai fini dell’ammissione.
La nuova disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici introdotta dal D.lgs. n. 36/2023 e nell’attuale vigenza dell’art. 12 D.L. n. 47/2014 impone che tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, dovranno, dal 1° luglio 2023, considerarsi a qualificazione obbligatoria, ovvero l’aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto (TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 26 ottobre 2023, n. 782; Tar Piemonte, sez. II, 16 gennaio 2024, n. 23).
Mentre nell’ipotesi di subappalto “classico” o “facoltativo” l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale (essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione), il subappalto necessario si caratterizza, al contrario, per la circostanza che il concorrente non possiede tutte qualifiche relative alle lavorazioni previste dal bando; il subappalto si configura allora come “necessario” perché l’affidamento in subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tali tipo di prestazioni (TAR Lazio, sez. IV, 12.10.2023, n.15165).
Con riferimento alla più specifica applicabilità del soccorso istruttorio per sanare l’omissione della dichiarazione nel subappalto necessario, si contrappongono diversi orientamenti giurisprudenziali.
Una certa ricostruzione assume che, laddove privo del requisito di gara, il concorrente è tenuto a dare espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi: viene così in rilievo una specifica dichiarazione che non coincide con quella generale inerente l’intenzione di subappaltare una parte dei lavori, servizi o forniture (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 agosto 2020, n. 5030).
Ne discende che la mancata dichiarazione del concorrente partecipante ad una procedura di evidenza pubblica, della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario, non può essere oggetto di soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596) (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4724; in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3180): invero, qualora fosse consentito il soccorso istruttorio, la stazione appaltante darebbe la facoltà ad un operatore di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione dell’offerta in contrasto con la par condicio competitorum (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596 e giurisprudenza ivi citata - cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2019, n. 471).
APPALTI INTEGRATI: NECESSARIO PFTE ANCHE IN CASO DI RICORSO ALL'ACCORDO QUADRO (44 - 59)
L'ANAC ha rilevato due gravi violazioni che limitano la concorrenza.
In primo luogo, in tema di appalto integrato (contratto misto), l'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 impone che l'affidamento avvenga sulla base di un PFTE approvato. L'utilizzo dell'accordo quadro non deroga a tale obbligo per le nuove opere, poiché l'assenza di progettazione impedisce la formulazione di un'offerta consapevole e definita (violazione art. 59).
In secondo luogo, la richiesta di un fatturato per i servizi di ingegneria pari al doppio dell'importo della progettazione viola l'art. 40, all. II.12 del Codice, che fissa il limite massimo al valore stimato del servizio. Essendo un contratto misto, il parametro è il valore della sola progettazione, non dell'intero appalto.
SERVIZI DI PUNTA: LA COMPROVA DEL REQUISITO CON UN UNICO SERVIZIO NON E' ALTERNATIVA BENSI' AGGIUNTIVA A QUELLA CON 2 SERVIZI (100)
A fronte della discrasia della legge di gara (in merito alla comprova del requisito tecnico professionale dei servizi di punta), non si tratta, come in maniera non condivisibile sostenuto dalla difesa delle controinteressate, di bilanciare i principi di “par condicio” tra i concorrenti e di massima partecipazione (come avviene ad esempio in materia di soccorso istruttorio), bensì di verificare se l’interpretazione della disciplina di gara adottata dall’amministrazione comunale sia coerente con il principio di massima partecipazione, oltreché con i principi di proporzionalità e di risultato.
E la risposta, ad avviso del Collegio, non può che essere negativa alla luce:
a) della consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale:
- “La giurisprudenza amministrativa ha … enucleato un autonomo criterio interpretativo (che si vuole di derivazione euro - unitaria) della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 23 agosto 2019, n. 5828; declinato in altre pronunce come necessità di applicare i criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, per cui, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara, così Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186; V, 25 marzo 2020, n. 2090)” [Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365];
- “nelle procedure di gare ad evidenza pubblica, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis, vale il principio secondo cui va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione delle ditte partecipanti (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5828)” [Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2025, n. 3716; Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698];
- “Per giurisprudenza costante, l'interpretazione della lex specialis di gara deve essere, dunque, condotta secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, e, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara (Cons. Stato, V, 25 marzo 2020, n. 2090)” [Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186; 2 maggio 2025, n. 3716; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 2 aprile 2025, n. 6596; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 27 giugno 2024, n. 2075];
b) alla luce delle direttive impartite dall’ANAC attraverso i Bandi tipo in materia di affidamenti dei servizi di progettazione, in base alle quali la comprova del requisito in via facoltativa attraverso un unico servizio non è affatto alternativa alla comprova con due servizi, bensì aggiuntiva; in particolare il Bando tipo numero 2/2025 di ANAC (depositato da parte ricorrente ed attualmente in fase di consultazione) conferma quanto già stabilito dai precedenti, disponendo: a) al punto 6.3, sottopunto a), la comprova del requisito attraverso l’elenco dei servizi degli ultimi dieci anni; b) al punto 6.3, sottopunto b), quanto ai servizi di punta, la comprova degli stessi con due servizi per lavori analoghi d’importo complessivo parametrato a quello della singola categoria, con la precisazione che “in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID”.
Pertanto l’esclusione del ricorrente, oltre a risultare illogica (perché il soggetto che ha eseguito due servizi di coordinamento della progettazione, sul piano logico prima ancora che giuridico ha un’esperienza maggiore di colui che ne ha eseguito solo uno), non resiste alla censura sviluppata nel primo motivo, essendo la conseguenza dell’introduzione postuma da parte della Commissione di un requisito contrastante con il principio di massima partecipazione che connota le procedure di gare ad evidenza pubblica.
CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTI: ONERE DI IMPUGNAZIONE DEL REQUISITO CHE RICHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI (120.2)
L’identificazione delle clausole immediatamente escludenti è stata oggetto di approfondimento e, per consolidato orientamento del Giudice d’appello, è stato evidenziato come possano rientrare nel genus di tali clausole le fattispecie di: “a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto, nonché i bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.) e gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso"” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4; cfr. in termini, da ultimo, anche Consiglio di Stato sez. V, 4 marzo 2025, n. 1829 e 7 marzo 2024, n. 2229).
QUALIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI E LIMITI DI APPLICABILITÀ DEL CODICE APPALTI
Nelle procedure di affidamento di aeroporti minori destinati all'aviazione generale, il rapporto si configura come concessione di beni demaniali e non come appalto di servizi o concessione di servizi pubblici, rendendo inapplicabili le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici salvo espresso richiamo nella lex specialis; pertanto, la stazione appaltante può legittimamente privilegiare il principio del favor partecipationis evitando di richiedere requisiti di esperienza pregressa specifica nel settore.
CONSORZI STABILI: REQUISITI DI IDONEITÀ, CLAUSOLE ESCLUDENTI E LEGITTIMAZIONE AL RICORSO (67.3)
"Il principio di tassatività delle cause di esclusione non comporta, ex se, un divieto di prevedere in capo ai concorrenti particolari requisiti di partecipazione. [...] Il paragrafo 6.5. del Disciplinare, oggetto di impugnazione... conformemente a quanto previsto dall’art. 67, comma 3, d.lgs. n. 36/2023... consente la partecipazione dei Consorzi stabili in proprio (se in possesso del requisito di idoneità professionale) o per il tramite della propria consorziata esecutrice (onerando, in tale caso, l’esecutrice di essere in possesso del relativo requisito). Anche nell’ipotesi in cui si ritenesse che il paragrafo 6.5 del Disciplinare fosse... affetto da una certa ambiguità, risulta comunque evidente che la Stazione appaltante si sia uniformata al criterio ermeneutico del favor partecipationis... [pertanto] il principio del favor partecipationis impone di preferire la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti". (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2025, n. 2070).
VALENZA DISGIUNTIVA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE NELLO SMALTIMENTO RIFIUTI (100.3)
In tema di appalti per lo smaltimento di rifiuti, la clausola del bando che richiede la titolarità di un impianto autorizzato a trattare, smaltire o recuperare determinate frazioni merceologiche deve essere intesa in senso alternativo; ne consegue che è legittima l'ammissione dell'operatore che possiede un impianto autorizzato alla sola operazione di smaltimento in discarica (D1), risultando tale modalità idonea a soddisfare l'interesse pubblico alla corretta gestione dei residui di cantiere.
VALIDITÀ DEL SUBAPPALTO NECESSARIO SENZA ONERE DI PROVA ANALITICA PREVENTIVA SULLE SINGOLE PRESTAZIONI (119.1)
Il subappalto necessario si differenzia da quello facoltativo per la funzione di integrazione dei requisiti ma non per natura giuridica; ne consegue che è sufficiente l'indicazione espressa della volontà di subappaltare per qualificarsi, spettando alla parte che contesta l'aggiudicazione l'onere di provare con precisione che le lavorazioni dichiarate non siano idonee a coprire la quota di qualificazione mancante.
ULTIMO TRIENNIO PRECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO: SE RELATIVO ALLA CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE, VA INTESO COME TRIENNIO EFFETTIVO (3)
Nella lex specialis testualmente si legge: «nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023)».
Rileva il Collegio che la previsione della lex specialis non si presenta univoca, ponendo accanto ad un parametro mobile – «ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando» – un elemento fisso, determinato dall’indicazione tra parentesi di tre annualità; la non univocità della previsione ha ingenerato dubbi nei concorrenti (come da richiesta di chiarimento formulata in sede di gara).
Giova rammentare che costituisce ius receptum della materia dei contratti pubblici la regola secondo cui l’interpretazione delle clausole della lex specialis, che presentino margini di opinabilità deve essere improntata al principio eurounitario della massima partecipazione (cfr. art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023); pertanto, in presenza di più ipotesi interpretative possibili, l’interprete deve aderire alla ricostruzione ermeneutica e pratico applicativa che permetta la maggiore partecipazione delle imprese concorrenti (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 2 maggio 2023 n. 691; C.d.S., sez. V, 28 marzo 2023 n. 3148).
Ciò posto, risulta corretta l’interpretazione della lex specialis proposta dalla ricorrente principale, che valorizza l’espresso riferimento alla data di pubblicazione del bando (pertanto rileverebbe -al fine del possesso del requisito- il periodo compreso tra il 24 dicembre 2021 ed il 23 dicembre 2024) e considera meramente esemplificative le annualità indicate tra parentesi, in quanto maggiormente rispondente alla ratio della previsione, mirante alla verifica dell’effettivo ed attuale possesso da parte dell’operatore della capacità tecnico-professionale, attualità garantita dalla prossimità rispetto alla data di pubblicazione del bando.
Con riferimento ad analoghe formulazioni la giurisprudenza si è già orientata nel senso proposto, ritenendo «infondato il rilievo secondo cui il requisito doveva essere comprovato anche per l’intera annualità 2020 (posto che il disciplinare faceva riferimento, in tesi, all’intero triennio 202[0], 2021 e 2022). Il triennio va determinato a ritroso, in base alla data di pubblicazione del bando di gara (31 ottobre 2023); per cui, per il 2020, dovevano essere considerate le due sole mensilità di novembre e dicembre» (C.d.S., sez. V, 30 luglio 2025, n. 6754).
Del resto, mentre qualora il bando di gara volesse la dimostrazione delle capacità economiche e finanziarie di un operatore economico dovrebbe necessariamente fare riferimento alla nozione di “esercizio”, inteso come periodo amministrativo di durata annuale, «[a] conclusione diametralmente opposte si arriva se si prendono in considerazione i requisiti tecnici e professionali di un operatore; in questo caso il triennio da prendere in considerazione è quello effettivamente antecedente alla pubblicazione del bando, in ragione del fatto che tali ultimi requisiti non soggiacciono alle norme e ai limiti delle scienze contabili. Tale differenziazione è stata oggetto di apposita pronuncia del Consiglio di Stato, nella quale i giudici di Palazzo Spada hanno così statuito: “solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (…) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria” (cfr. Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014)» (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 luglio 2018, n. 978).
PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO: LA STAZIONE APPALTANTE DEVE ATTENERSI A QUANTO STABILITO NELLA LEX SPECIALIS (100)
Tenendo conto che “attraverso il requisito di capacità tecnica – professionale, la stazione appaltante mira ad accertare non già la solidità economica dell’impresa, ma la sua idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto, la quale può essere desunta da precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell’imprenditore di svolgere la prestazione richiesta” (Consiglio di Stato, Sezione V, 11 settembre 2025, n. 7281), la già chiara indicazione del requisito esperienziale richiesto nelle regole di gara è stata ribadita in più occasioni dalla stessa Stazione appaltante in sede di risposte fornite alle imprese che chiedevano chiarimenti sui servizi che dovevano intendersi identici o analoghi per partecipare alla procedura di evidenza pubblica.
In altre parole, la stazione appaltante si è autovincolata all’applicazione di precise regole per poter selezionare la migliore offerta, individuando così il punto di equilibrio tra il principio del favor partecipatonis e quello della par condicio, così da evitare che l’applicazione del primo possa compromettere o obliterare il secondo.
La giurisprudenza ha stabilito che l’Amministrazione, al di fuori del perimetro delle disposizioni di legge, è libera di introdurre criteri anche diversi e più selettivi rispetto a quelli previsti in via generale, pur essendo vincolata all’applicazione del principio di favor partecipationis, che tutela la libera concorrenza alle procedure di evidenza pubblica e impedisce alle stazioni appaltanti l’adozione di regole che restringono la possibilità per gli operatori economici di presentare offerta idonea (Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2022, n. 10932), ben potendo utilizzare regole di gara che, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità in materia (Consiglio di Stato, Sezione V, 20 luglio 2023, n. 7111), garantiscano il perseguimento dell’obiettivo di fornire apparecchiature (o servizi) nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara (sui limiti all’inserimento di requisiti tecnico-professionali dell’impresa, cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 luglio 2023, n. 6826; Sezione V, 8 agosto 2023, n.7649).
E tuttavia, una volta individuate le disposizioni che disciplinano la procedura, la stazione appaltante deve attenersi alle regole che essa stessa si è data, secondo il principio dell’autovincolo, atteso che risulta “in effetti da tempo pacifica in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, A.P., 5 settembre 2005, n. 6; Cass., SS.UU., 12 maggio 2008, n. 11656) l'applicazione anche ai soggetti pubblici - sia nell'ambito di trattative negoziali condotte senza procedura di evidenza pubblica, sia nell'ambito di vere e proprie procedure di gara - dell'obbligo di improntare la propria condotta al canone di buona fede e correttezza sancito nell'art. 1337 c.c..” (per tutte, Consiglio di Stato, Sezione II 20 novembre 2020, n. 7237; sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 25 luglio 2023, n. 7293).
FATTURATO E PRINCIPIO DEL RISULTATO: NON NECESSARIA LA TRADUZIONE GIURATA SE I DATI NUMERICI SONO COMPRENSIBILI (100)
Il primo giudice, sovrapponendo le proprie valutazioni a quelle di competenza della Stazione Appaltante, si era spinto ad affermare che la documentazione bancaria prodotta in giudizio dall'aggiudicataria consentirebbe “di associare le fatture esibite ai pagamenti. E, infatti, nello specifico, per le tre commesse in contestazione, è agevole ricondurre le relative fatture alla documentazione bancaria prodotta in gara da N. nel senso che la documentazione bancaria menziona i dati in modo ictu oculi comprensibile giacché espressi attraverso i riferimenti numerici alle fatture”.
L'operato dell'Ente è conforme al principio del risultato e della fiducia, costituenti super-principi nel nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere comprovato in sede procedimentale, con la produzione della documentazione bancaria, il pagamento delle tre fatture in contestazione, sebbene non quietanziate.
Deve pertanto condividersi il ragionamento seguito dal primo giudice che ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che, all’esito del soccorso istruttorio, aveva ritenuto che l'aggiudicataria avesse comprovato il possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnico - professionale, incrociando i dati delle fatture, prodotte all’esito del soccorso istruttorio, e dei pagamenti, agli atti del fascicolo virtuale dell’operatore economico.
L'ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE NON È AFFINE ALLA GESTIONE DI STABILIMENTI BALNEARI (100.1)
Nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime, il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio per attività turistico-ricreative non è soddisfatto dal possesso di un'iscrizione per l'attività di affittacamere o bed and breakfast; tale attività, limitandosi alla messa a disposizione di alloggi, non è idonea a dimostrare, neanche per affinità, il possesso della professionalità necessaria alla gestione di uno stabilimento balneare, la quale presuppone un'organizzazione imprenditoriale complessa volta alla somministrazione di una pluralità di servizi integrati.
ILLEGITTIMO IL REQUISITO DI PARTNER TIER1 PER FORNITURE SOFTWARE STANDARD AL MINOR PREZZO (100.1)
Nelle procedure di affidamento di forniture di beni standardizzati da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, è illegittima la clausola che richiede il possesso di una specifica qualifica di partner tecnologico di primo livello, in quanto tale requisito, riducendo drasticamente la platea dei concorrenti senza una comprovata esigenza tecnica, viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza e massima partecipazione.
ONERE DELLE SPESE DI LITE A CARICO DEL RICORRENTE IN CASO DI RINUNCIA AL GIUDIZIO (84.2)
In tema di processo amministrativo, la rinuncia al ricorso principale comporta l'estinzione del giudizio e l'improcedibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse. Ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., le spese di lite gravano ordinariamente sul rinunciante, inclusa la rifusione del contributo unificato versato dalla controinteressata per il ricorso incidentale, salvo eccezionale e motivata compensazione.
IL REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE RICHIEDE LA COERENZA DELL'ATTIVITÀ CAMERALE EFFETTIVAMENTE ESERCITATA (100.3)
Ai fini della partecipazione a gare per concessioni demaniali marittime, il requisito dell'iscrizione camerale deve riferirsi all'attività effettivamente esercitata e non a quella astrattamente prevista nello statuto. Lo svolgimento di attività di ristorazione o di servizi di pulizia non costituisce titolo idoneo a dimostrare la professionalità necessaria per la gestione di uno stabilimento balneare, configurandosi come prestazioni accessorie o parziali rispetto alla complessità del servizio richiesto. Il concorrente legittimamente escluso per carenza di requisiti professionali non è legittimato a impugnare l'aggiudicazione della gara a favore di terzi.
CERTIFICAZIONE SOA: SUFFICIENTE A DIMOSTRARE IL POSSESSO DELLE CAPACITA' ECONOMICHE E TECNICHE - ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI ULTERIORI REQUISITI (100.4)
L'art. 100, comma 4, del d.lgs. 36/2023, in linea di perfetta continuità con il precedente Codice, individui nell'attestazione SOA un presupposto "necessario e sufficiente" per la partecipazione alle gare di appalto di lavori, senza che vi sia la necessità per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione. Come chiarito in alcuni precedenti dell'Autorità, "anche in una indagine di mercato, preordinata all'affidamento di un appalto di lavori, il possesso di una adeguata attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. Il possesso di qualificazione SOA, infatti assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione, con l'effetto che ogni ulteriore richiesta di requisiti ulteriori, a pena di esclusione, è da ritenersi illegittima." (cfr. Delibera n. 14 del 10 gennaio 2024; in termini cfr. anche Delibera Anac 140 del 4 aprile 2023;Delibera n. 601 del 31.05.2017; Parere n. 108 del 9 giugno 2011).
Tale principio è inoltre confermato anche dalla giurisprudenza, la quale afferma che "Il sistema di qualificazione previsto per i lavori pubblici è appunto (vincolato, vincolante e) unico, nel senso che per regola generale le stazioni appaltanti possono richiedere solamente l'attestazione SOA per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, essendo tale attestazione "condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria". Su questa regola generale, riposa il senso stesso del sistema delle SOA, "che è volto ad evitare proprio che per i lavori i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria debbano essere accertati di volta in volta nel corso delle singole gare" multis CGA Reg. Sicilia n. 559 del 21.12.2017; TAR Campania Salerno, n. 513 del 26.2.2021).
È dunque di chiara evidenzia la circostanza che la richiesta di requisiti di partecipazione ulteriori a comprova della capacità tecnica e della stabilità economico-finanziaria dell'impresa partecipante appare del tutto ultronea e come tale potenzialmente limitativa della concorrenza rispetto alla richiesta dell'attestazione SOA, atteso che tale certificazione già di per sé presuppone una qualificazione idonea dell'operatore economico rispetto ai lavori da eseguire
ULTIMAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA NECESSARIA PER IL REQUISITO DEL FATTURATO
In tema di appalti di servizi di ingegneria e architettura, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica tramite il fatturato specifico impone che i servizi indicati dall'operatore economico siano stati portati a compimento e debitamente approvati dalla committenza. La distinzione operata dalla lex specialis tra ultimazione dei lavori e ultimazione dei servizi ad essi ancillari non consente di derogare al principio generale della necessaria conclusione della prestazione professionale, la quale deve risultare già acquisita al patrimonio di esperienza del concorrente al momento della partecipazione.
RISPETTO DEI TERMINI A DIFESA PER L'ACCESSO AGLI ATTI IN CORSO DI CAUSA (116.2)
In tema di accesso ai documenti in pendenza di giudizio, la camera di consiglio per la trattazione della domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. va fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti intimate, nel rispetto della dimidiazione dei termini processuali prevista per il rito camerale dall'art. 87, comma 3, c.p.a., a tutela dell'integrità del contraddittorio e del diritto di difesa dei soggetti intimati.
LEGITTIMA LA PREVISIONE DI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RESTRITTIVI PER GARANTIRE LA SICUREZZA AEROPORTUALE
L'ampia discrezionalità della Stazione Appaltante nella determinazione dei requisiti di partecipazione alla selezione pubblica consente l'introduzione di condizioni di ammissione più restrittive rispetto ai parametri ordinari, a condizione che queste rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Tale esercizio di potere tecnico-regolamentare è sottratto al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo il caso di macroscopiche e manifeste illegittimità, in quanto espressione della libertà organizzativa dell'Amministrazione nella gestione di beni pubblici complessi.
ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER CARENZE QUANTITATIVE SE I CRITERI TECNICI HANNO NATURA ESCLUSIVAMENTE QUALITATIVA
È illegittima l'esclusione di un operatore economico per insufficienza dell'offerta tecnica motivata esclusivamente dal numero ridotto di dispositivi indicati nel progetto, qualora la disciplina di gara preveda criteri di valutazione basati sulla qualità del servizio e non richieda specifici impegni quantitativi minimi nella fase tecnica, dovendo tali profili essere eventualmente vagliati in sede di valutazione economica o di verifica di anomalia.
DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA FISSAZIONE DI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA (100.1)
In tema di appalti pubblici, l'immediata impugnazione del bando di gara da parte di un operatore che non vi ha partecipato è limitata alle sole clausole escludenti; le clausole relative ai requisiti di capacità tecnica sono legittime anche se superiori all'oggetto del contratto, purché pertinenti allo scopo e non irragionevolmente limitative della concorrenza. Inoltre, il silenzio del bando sulla possibilità di partecipare in raggruppamento temporaneo non costituisce un divieto, vigendo il principio di massima partecipazione garantito dalla legge.
COMPETENZE DEL GRUPPO DI LAVORO E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (100.1)
Nelle gare per l'affidamento di servizi intellettuali, la presenza nel gruppo di lavoro delle professionalità minime richieste costituisce un requisito di partecipazione che deve risultare dalla dichiarazione di composizione del team; tuttavia, la specifica profondità delle competenze e delle esperienze dei singoli professionisti indicati rileva esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico qualitativo e non può fondare l'esclusione del concorrente, a meno che non emerga un'assenza sostanziale e insanabile della competenza obbligatoria prevista dalla legge di gara.
INAMMISSIBILITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO SULL'OFFERTA TECNICA E RIVALUTAZIONE ISTAT (101.1)
Il soccorso istruttorio non può essere esperito per rimediare a carenze dell'offerta tecnica o per consentire al concorrente di modificare postumamente gli importi dei servizi pregressi dichiarati ai fini della valutazione del merito tecnico. L'applicazione della rivalutazione ISTAT alle prestazioni svolte, ove non espressamente prevista dal bando, è illegittima in quanto determinerebbe una violazione della par condicio tra i partecipanti, non potendo l'Amministrazione procedere a una correzione in corso d'opera dell'offerta presentata.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Procedura aperta telematica – sopra soglia comunitaria settore speciale – per l’affidamento con il criterio del minor prezzo della fornitura di gasolio autotrazione – adblue additivato - lubrificanti e liquidi refrigeranti REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Il concorrente dovrà aver eseguito con buon esito, nel triennio 01.01.2021 - 31.12.2023, uno o più contratti analoghi (riferiti al lotto per cui si intende partecipare) non inferiore a: ✓ 5.138.398,00 € per la partecipazione al lotto 1) - (il fatturato annuo medio specifico sarà quindi pari a 1.712.799,33 €) ✓ 128.544,00 € per la partecipazione al lotto 2) - (il fatturato annuo medio specifico sarà quindi pari a 42.848,00 €) ✓ 109.700,00 € per la partecipazione al lotto 3) - (il fatturato annuo medio specifico sarà quindi pari a 36.566,67 €) Detto requisito dovrà essere dimostrato, mediante una o più dichiarazioni di buon esito rilasciate da contraenti (amministrazioni o soggetti privati) riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione, in considerazione del fatto che gli operatori economici devono avere maturato sufficiente esperienza nel settore, posto che la sospensione della fornitura potrebbe causare l’interruzione di pubblico servizio. La domanda è: è obbligatorio il certificato di buon esito per dimostrare di avere il requisito di capacità tecnico professionale? Oppure può essere sufficiente presentare contratti con pubbliche amministrazioni e fatture quietanzate? Ho soli pochi giorni per poter ottenere un certificato di buon esito. Mi rispondono dall’Ente che accettano solo il Buon esito e che se non lo invio, faranno un soccorso istruttorio dandomi solo 5gg per rispondere. Ho risposto utilizzando un altro parere che voi stesso mi avevate fatto, ma mi hanno detto che fa riferimento al vecchio codice degli appalti, invece il nuovo codice degli appalti stabilisce diversamente (e anche il nuovo fac-simile di contratto di gara dell’Anac).
In una proceduta aperta per l’affidamento di un appalto integrato abbiamo individuato, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità per le categorie e classifiche di seguito indicate: - OS30 III-bis (prevalente) - OG9 III (scorporabile) - OS18A III (scorporabile) - OS1 II (scorporabile) - OS13 I (scorporabile) precisando espressamente che: “si intendono a qualificazione obbligatoria tutte le categorie scorporabili” e che: “il concorrente privo della qualificazione nella categoria diversa dalla prevalente può partecipare in RTI con impresa in possesso della relativa attestazione di qualificazione SOA o dichiarare obbligatoriamente di subappaltare integralmente la categoria ad impresa in possesso della relativa attestazione di qualificazione SOA”. L’aggiudicatario è un consorzio in possesso di adeguata SOA nella categoria prevalente (che copre l’intero importo dei lavori) e ora - attraverso una propria consorziata esecutrice - intende subappaltare una consistente parte delle lavorazioni a un operatore economico non qualificato per le categorie scorporabili indicate nel disciplinare di gara, bensì, semplicemente in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG3, sostenendo che quest’ultima ricomprende le seguenti categorie specialistiche: - OS1: Lavori in terra - OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato - OS18-A: Componenti strutturali in acciaio - OS24: Verde e arredo urbano - OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Si chiede se possa essere accolta o meno tale richiesta di subappalto. Ringraziando anticipatamente si porgono cordiali saluti.
Buongiorno! Vi allego una richiesta di parere in merito ad un requisito di partecipazione, ai fini della partecipazione alle gara indetta dal Comune di Bari (CIG B4FB9A7598 lotto 1) che scade il 13 febbraio. In attesa, saluto cordialmente. Grazie
L’art. 100 comma 11 prevede per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture che, - le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. - Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Per la capacità tecnica la norma non prevede, come per la capacità economica, le migliori forniture nel decennio, le stazioni appaltanti stanno dunque chiedendo agli OE di presentare l’elenco di contratti analoghi per ciascun anno del decennio antecedente, NON ritenendo sufficiente un elenco, seppur consistente, riconducibile agli ultimi soli 3 anni. Quindi se la gara è stata pubblicata oggi 04.04.2025 è necessario dichiarare i contratti eseguiti in tutti gli anni del decennio antecedente fino ad arrivare nel 2015, appesantendo conseguentemente il lavoro del OE sia in fase di dichiarazione che di comprova. Questa interpretazione letterale della norma è corretta? Ed e dunque necessario per ogni anno del decennio antecedente fornire un elenco di contratti? E se un OE non ha forniture da dichiarare negli anni 2016 e 2017 ad esempio o se una società si è costituita da quattro anni, potrebbe essere considerata come mancanza del requisito di capacità tecnica? Grazie molte saluti
Una gara in merito alla riscossione dei tributi prevede il seguente requisito tecnico: "Il concorrente deve aver eseguito nel periodo 2020/2024 o deve avere in gestione, a supporto e/o in concessione, in almeno 3 (tre) Comuni di cui almeno 1 (uno) con popolazione pari o superiore al Comune di Benevento, congiuntamente i servizi S1 – S2 – S3 – S4 – S5 – S6 – S7 – S8 - S9 (sarà considerato valido il requisito ottenuto anche nell’ambito di un RTI), con buon esito e senza aver dato luogo a gravi contestazioni e/o a contenziosi e/o a risoluzioni contrattuali e/o a risarcimento dei danni mediante l’irrogazione di penalità sulla garanzia o sui corrispettivi o con altre modalità" La scrivente è concessionario uscente del comune che ha indetto la gara e nell'anno 2023, in forza del contratto in essere, aveva avviato un contenzioso dinanzi al Tribunale di Benevento, per la seguente ragione: il comune aveva contestato una errata formulazione delle tariffe TARI, preventivamente vistate dall'Ente ma poi, in sede di consiglio comunale, non approvate in quanto solo in quella sede è stato riscontrato l'errore materiale. Per tale ragione il comune aveva prima minacciato e poi irrogato una penale. Per un'altra questione il comune aveva minacciato di elevare una seconda penale. La ns. società ha citato in giudizio il comune per contestare la penale e la minaccia di penale, perché infondate. A seguito di interlocuzioni, il comune si è reso conto del fatto che le tariffe non corrette avevano rappresentato un mero errore materiale e che, peraltro, il comune stesso aveva l'onere di controllare preventivamente i dati trasmessi. Pertanto i rapporti sono tornati buoni e le parti hanno sottoscritto una transazione con ritiro da parte del Comune della penale e della minaccia di penale e rinuncia al giudizio da parte dell'Azienda. Peraltro di recente il comune ha rilasciato un attestato di regolarità "attenendosi agli obblighi contrattuali". Considerando che il requisito chiede di non aver "dato luogo a gravi contestazioni e/o a contenziosi e/o a risoluzioni contrattuali e/o a risarcimento dei danni mediante l’irrogazione di penalità", si chiede: 1) se il requisito così come formulato è da considerarsi illegittimo perché escludente (nonostante l'attestato di regolarità), in quanto le specifiche riportate rientrano nelle situazioni richiamate dall'art.95 del codice tra le cause di esclusione non automatica; 2) se, considerando che il Comune ci ha negato il rilascio di un attestato specifico, come richiesto dal requisito di gara, ma in un chiarimento ha riferito che il requisito sarà sottoposto a valutazione da parte della commissione in contraddittorio con le aziende, richiamando gli artt.95 e 98 del codice, suggerite di contestare formalmente il requisito così come formulato? 3) se la specifica richiesta nel requisito è, invece, da considerare legittima. 4) qualora il requisito fosse illegittimo così come formulato, anche in violazione dell'art.10 comma 2 del codice, se ritenete sufficiente dichiarare in gara il requisito così come posseduto, barrando le parti escludenti con espresso richiamo alla loro nullità ai sensi dell'articolo citato.
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente un parere breve sulla seguente questione: la ns. Società è concessionaria di un’infrastruttura metropolitana ed ha in capo la manutenzione straordinaria della medesima e si rende necessario procedere all’indizione di una gara aperta di lavori di sostituzione (rimozione e installazione di nuovi) del sistema di riscaldamento dei deviatoi del deposito e stazioni metropolitane fuori terra, per un importo superiore a € 150.000,00; data la specificità di alcuni interventi, prettamente ferroviari, a seguito di attenta analisi non risultano presenti categorie SOA pertinenti con le lavorazioni (e le uniche spendibili in ambito ferroviario non appaiono idonee per tali interventi); pertanto, visti i commi 4 e 12 dell’Art. 100 del Codice dei contratti pubblici e l’Allegato II.12 al medesimo, nonché previo esame di diversi pareri e delibere in merito (parere di precontenzioso ANAC n. 14/2024, parere MIT 3146/24 , delibera ANAC 505/2024, ancorché relativa a servizi e forniture), nonché viste alcune apparenti aperture da parte della giurisprudenza recente (Cons. Stato 3738/2024 e TAR Roma 21577/2024), si chiede se sia possibile prevedere, per una procedura di lavori, dei requisiti speciali di partecipazione diversi dalla qualificazione SOA, in deroga all’Art. 100, comma 4, del Codice, oppure se sia obbligatorio, a prescindere dalle caratteristiche delle lavorazioni, individuare una categoria SOA per le lavorazioni, con il rischio, da un lato, precludere la partecipazione ad operatori in grado di compire tali attività ma privi di attestazione e, dall’altro, di avere degli operatori che sono formalmente qualificati ma in concreto incapaci di eseguire le lavorazioni. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti
SOA - Categoria prevalente e scorporabili a qualificazione obbligatoria - Qualificazione Operatori - All.II.18 art.30 co.1 In una procedura aperta sopra soglia di lavori, bandita dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024 modificativo del D.Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla gara è stato richiesto agli operatori economici il possesso delle seguenti categorie di qualificazione: OG2 (prevalente) – classifica V - € 4.500.000,00 OS2A (scorporabile)– classifica I - € 168.000,00 OS3 (scorporabile) -classifica III - € 1.290.000,00 OS28 (scorporabile) -classifica III - € 470.000,00 OS30 (scorporabile) - classifica III - € 380.000,00 Un concorrente dichiara di possedere le seguenti attestazioni SOA: OG2 (prevalente) – classifica V OS2A (scorporabile) – classifica II OS3 (scorporabile) - classifica IV OS28 (scorporabile) -classifica I OS30 (scorporabile) - classifica III E’ corretto ritenere che, in applicazione dell’art. 30, co. 1, secondo periodo dell’Allegato II.12 al Codice, ossia “I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”, il concorrente può partecipare alla gara? Il concorrente infatti possiede la qualificazione in tutte le categorie. Solo per l’OS28 ha una qualifica parziale, fino a 309.600,00 (compreso l’aumento del 20%). Ma: OS28 da gara (470.000,00) – OS28 qualifica concorrente (309.600,00 comprensivi del 20%) = 160.400,00 Classifica V da gara (4.500.000,00) + 160.400,00 = 4.660.400,00 Il concorrente è qualificato nella prevalente in V ossia per un importo fino a 6.198.000,00, superiore alla somma tra la prevalente da gara e la parte di scorporabile per cui non possiede la qualificazione 4.660.400,00 Grazie
Buongiorno, a seguito dell’espletamento di una procedura aperta per la fornitura di materiale XXXXXX, è stato individuato il soggetto primo in graduatoria. Prima di procedere all’aggiudicazione è stata attivata la verifica dei requisiti generali e speciali. Il disciplinare di gara (che si allega) richiedeva, fra l’altro, come requisito di capacità tecnico-professionale: “Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara contratti analoghi a quello di affidamento: per contratti analoghi si intendono forniture di materiale elettrico, prevalentemente ad uso industriale, regolarmente eseguite, nel corso di un anno solare, verso uno o più clienti (pubblici e/o privati) la cui somma ammonti ad almeno € 90.000,00. (Nel caso di accordi quadro, avranno valenza i singoli contratti applicativi regolarmente eseguiti nel corso dell’anno solare)” Sempre nel disciplinare di gara era stato ben indicato che la comprova del requisito doveva essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: - certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Il disciplinare di gara fra l’altro prevedeva che “L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di Consorzio Spa e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima”. Il concorrente nella domanda di partecipazione indicava di essere in possesso del suddetto requisito attraverso un ACCORDO QUADRO con la società YYYYY (indicando il numero del contratto di accordo quadro ZZZZZ) e allegava un elenco di ordinativi di acquisto/ODA “discendenti” dal contratto di accordo quadro con i relativi importi (il totale degli ordinativi copriva l’importo di € 90.000,00). A seguito della richiesta di comprova del suddetto requisito (“il concorrente primo in graduatoria, pena l’esclusione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata via PEC, deve fornire documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione), il soggetto trasmetteva le copie di fatture contenenti dei riferimenti ad ordinativi di acquisto/ODA (diversi rispetto a quelli indicati in sede di gara) e relative quietanze, senza allegare la copia del contratto. Ricevuta la suddetta documentazione, è stato richiesto spiegazione in merito alla discrepanza fra gli ordinativi di acquisto/ODA indicati in sede di gara e quelli indicati in sede di verifica dei requisiti, oltre al perché non fosse stato trasmesso il contratto di accordo quadro. Il concorrente a seguito della richiesta ci ha comunicato che sono stati indicati ordinativi di acquisto/ODA, sempre rientranti nello stesso contratto quadro indicato in sede di gara, in quanto quelli elencati in sede di partecipazione non erano stati ancora quietanzati perché il pagamento era a 120 gg dalla fattura e non erano stati ancora liquidati. In merito al rifiuto al rilascio di copia del contratto, il concorrente adduceva motivi di privacy per clausole di riservatezza dei dati e sulla divulgazione di documenti o informazioni riservate dei suoi Clienti, confermando che il contratto di accordo quadro è quello ad oggi in vigore e che gli ordinativi di acquisto elencati fanno parte di tale accordo. Aggiungiamo, inoltre, che il soggetto è un nostro abituale fornitore di analogo materiale e che se avesse attestato il requisito con le forniture a noi eseguite avrebbe certificato il possesso del requisito, senza ulteriori necessarie verifiche. A questo punto abbiamo la seguente situazione: - da un lato il rifiuto del soggetto a fornire alcuni dati (copia dell’accordo quadro e correlazione fra l’accordo e gli applicativi citati) che ha portato a non completare la verifica dei requisiti; - dall’altro la certezza che il concorrente sia sicuramente in possesso del requisito relativo alle forniture analoghe (eseguite dallo stesso e/o con la nostra società) possiamo procedere lo stesso all’aggiudicazione sapendo che il concorrente soddisfa comunque il requisito attraverso altri contratti, oppure dobbiamo in ogni modo escludere? Grazie Il Servizio Gare
CESSIONE RAMO D’AZIENDA E SPENDITA REQUISITI Con la presente si chiede se, in merito ai requisiti tecnici per la partecipazione alle gare, una società che ha acquisito un ramo d’azienda, possa spendere i requisiti tecnici maturati dalla società cedente, in automatico, limitandosi a produrre a comprova del requisito posseduto, la determina di presa d’atto della cessione del ramo unitamente ai documenti bancari a comprova delle fatture pagate per le attività svolte successivamente. Ci interessa sapere se la cessione del ramo d’azienda, ai fini della spendita del requisito tecnico, debba essere sostanziale e non solo cartolare e dunque debbano essere fatte delle verifiche circa l’oggetto in concreto della cessione (es. se c’è stato trasferimento anche di personale tecnico, know-how, organizzazione, mezzi e strutture ecc.). In particolare si chiede se la SA, a fronte di una dichiarazione di una società circa il possesso del requisito tecnico maturato negli anni 2016-2023 nel Comune X (posseduto in realtà dalla società cedente) a seguito della suddetta cessione avvenuta nel 2023, debba fare una verifica puntuale del contenuto dell’atto di cessione del ramo d’azienda o se sia sufficiente il documento di cessione. Si fa presente che il requisito in argomento è l'aver svolto la riscossione coattiva presso un comune con un certo numero di abitanti (quindi un servizio che richiede personale con una certa qualifica, capacità ed esperienza). In generale si chiede quando (e se) una cessione di ramo d’azienda non comporta l’automatico passaggio dei requisiti tecnici dalla cedente alla cessionaria. Qualora disponibili, si chiede di indicare eventuali sentenze o pareri ANAC. Grazie
La nostra Amministrazione ha indetto una procedura aperta, sotto soglia, da aggiudicare con il criterio dell' OEPV, ai sensi del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, per l'affidamento del servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria. Come requisito di capacità tecnica e professionale è stato previsto a pena di esclusione " aver prestato il servizio di assistenza tributaria e fiscale presso aziende sanitarie pubbliche continuativamente per il periodo di 5 anni ( 2021 - 2025)". Un operatore economico, con una richiesta di chiarimento, chiede di rimodulare il periodo di 5 anni richiesto, nel caso di azienda costituita da meno di 5 anni. Si chiede se, alla luce del nuovo codice degli appalti, tale richiesta sia legittima considerata anche la natura del servizio da affidare.
Buongiorno, la scrivente partecipa a bandi di gara nel settore dei servizi e sta riscontrando che alcune stazioni appaltanti non accettano più la dichiarazione del revisore dei conti in sostituzione delle attestazioni di regolare esecuzione o delle fatture quietanzate ai fini della comprova del fatturato specifico. Considerato che, in alcuni casi, occorre comprovare servizi per i quali sono state emesse e pagate anche migliaia di fatture, chiediamo quali modalità vengano generalmente adottate dalle società vostre associate, assimilabili alla nostra, e se sia stato individuato un metodo alternativo, conforme al Codice dei contratti pubblici, per la comprova del fatturato specifico. Si chiede inoltre un chiarimento in merito al significato di “fattura quietanzata”: si intende la copia della fattura accompagnata dalla relativa evidenza dell’incasso (ad esempio contabile bancaria o movimento in entrata)? Ringraziando anticipatamente per il supporto, porgiamo cordiali saluti. Ilaria Di Pietrantonio
Buongiorno, nell’ambito di una procedura aperta avente ad oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI RACCOLTA, TRASPORTO, SCARICO E RECUPERO DEI FANGHI (EER 190805) PRODOTTI PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE, riceviamo la seguente richiesta di chiarimento con riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Nello specifico, si richiede “se sia considerata pienamente ammissibile la presentazione dell'Allegato E ("Modello dichiarazione titolare impianto") sottoscritto da un titolare di impianto di recupero/smaltimento che abbia rilasciato, o intenda rilasciare, analoga dichiarazione di disponibilità al conferimento anche in favore di un altro operatore economico concorrente nella medesima procedura. Si specifica che l'impianto individuato opera in qualità di fornitore di filiera esterno (terzo non concorrente) e possiede una capacità ricettiva e un profilo autorizzativo ampiamente capienti rispetto ai quantitativi presunti di fanghi (EER 190805) previsti dall'appalto”. Si riporta l'Allegato E - modello dichiarazione titolare impianto e si allega il Disciplinare di gara. DICHIARAZIONE TITOLARE IMPIANTO – ALLEGATO E Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N° 36/2023 APPALTO PER IL “SERVIZIO ANNUALE DI RACCOLTA, TRASPORTO, SCARICO E RECUPERO DEI FANGHI (EER 19 08 05) PRODOTTI PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORIALE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) Il/La sottoscritto/a [nome e cognome del sottoscrittore] nato/a a [luogo di nascita] il [data di nascita], nella sua qualità di [ruolo] dell’Impresa [nome ditta] con sede legale in [indirizzo e luogo], C.F./P. I.V.A. [indicare codice fiscale e partita iva], ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara - di essere in possesso dell’autorizzazione [nr. autorizzazione, data di rilascio e di scadenza] dell’impianto di [ubicazione impianto] per la gestione dei rifiuti con il codice EER [indicare codice], con la capacità complessiva minima pari almeno alla quantità stimata oggetto di appalto fanghi (EER 19.08.05) ton 3.000,00* per tutta la durata dell’appalto, ivi compresi gli eventuali rinnovi, opzioni /modifiche contrattuali; - di essere a conoscenza degli atti di gara e delle modalità di svolgimento del servizio per le parti di propria competenza; - di impegnarsi nei confronti dell’intermediario e di Servizi Ambientali in caso di aggiudicazione dell’appalto al soggetto concorrente, a ricevere i rifiuti in oggetto per le quantità indicate negli atti di gara e per tutta la durata dell’appalto, ivi compresi gli eventuali rinnovi del contratto; - di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata; - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate agli artt. 94, 95 e 98 del Codice, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento d’indizione della gara; - di possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.) Note: *In caso di piu’ impianti adattare la modulistica in base alla capacità di recupero Si allegano: • DGUE • Autorizzazioni [Data] [Firma] In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti Il Servizio Gare
La nostra Azienda ha bandito una procedura aperta soprasoglia da aggiudicare con il criterio dell'OEPV, ai sensi del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio di gestione dell’emergenza sanitaria nel Punto di Primo Intervento del Lido di Venezia. Il servizio prevede l’assistenza di tipo sia medico che infermieristico, comprensiva dell’attività di soccorso a bordo dell’ambulanza per i soli medici.Il capitolato prevede che “Il personale medico che eseguirà il servizio dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del SSN: - iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. - possesso delle seguenti specializzazioni (in via alternativa): - Medicina e Chirurgia d’accettazione e d'urgenza o Anestesia e Rianimazione o affini/equipollenti o attestato di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale ai sensi dell’ACN per la Medicina Generale. Quale requisito di capacità tecnica professionale il bando prevede a pena di esclusione di “aver eseguito nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara almeno n. 1 contratto di fornitura di servizi medici per un PPI o per un servizio di emergenza/urgenza anche a favore di soggetti privati, specificando servizio, committente (pubblico o privato), durata e importo. L’importo complessivo dei servizi nel quinquennio precedente dovrà essere almeno pari all’importo triennale della base d’asta”. In fase di gara un O.E. interessato aveva chiesto se fosse possibile partecipare alla procedura “posto che per raggiungere tale importo i servizi erogati riguardano servizi medici non esclusivamente destinati a un punto di primo intervento o per un servizio di emergenza/urgenza”. Abbiamo risposto al chiarimento confermando che per la partecipazione alla procedura di gara l’OE deve aver eseguito almeno un contratto di fornitura esclusivamente di servizi medici per un PPI o per un servizio di emergenza/urgenza. In fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, un altro O.E. ha posto come requisito solo contratti relativi a “Servizi di assistenza medica afferente alle attività di anestesia e rianimazione e di sala operatoria/ambulatorio” e “Servizi di guardia anestesiologica”. Abbiamo attivato il soccorso istruttorio chiedendo spiegazioni in merito e questa è la giustificazione prodotta:“In riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata, si precisa che i servizi dichiarati dalla scrivente società relativi alle attività di Anestesia e Rianimazione e Guardia Anestesiologica sono riconducibili all’ambito dell’emergenza-urgenza sanitaria. La disciplina di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore è infatti deputata alla gestione del paziente critico, delle emergenze cliniche e del supporto avanzato delle funzioni vitali, costituendo parte integrante della rete dell’emergenza-urgenza del SSN. In tal senso si richiamano il D.M. 68/2015, relativo alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, e il D.M. 70/2015, che include le strutture di Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva nell’organizzazione della rete ospedaliera per la gestione dell’emergenza e del paziente critico. Si evidenzia, inoltre, che la stessa documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, negli Allegati 7 e 8, relativi all’esperienza professionale del personale infermieristico e medico, considera espressamente tra le esperienze rilevanti ai fini dell’esecuzione del servizio quelle maturate presso SUEM, PPI, Pronto Soccorso (PS) e Terapia Intensiva (TI). Tale previsione conferma che l’esperienza maturata nell’ambito della Terapia Intensiva e della Rianimazione è ritenuta pertinente e coerente con le attività oggetto dell’appalto. Pertanto, i servizi dichiarati dalla scrivente società devono ritenersi pienamente idonei a dimostrare il possesso del requisito di esperienza richiesto dal disciplinare di gara, in quanto riferiti ad attività svolte nell’ambito dell’assistenza al paziente critico e dell’emergenza-urgenza sanitaria. L'eventuale esclusione dell'esperienza in Anestesia e Rianimazione dall'ambito dell'emergenza-urgenza risulterebbe peraltro in contrasto con la stessa impostazione della documentazione di gara, che considera espressamente la Terapia Intensiva tra le esperienze professionali pertinenti al servizio da affidare. Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente ritiene che i servizi dichiarati soddisfino pienamente il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal punto 7.3 del Disciplinare di gara e confida che codesta Stazione Appaltante voglia valutare positivamente il presente riscontro, consentendo la prosecuzione della procedura.” Si chiede se la ditta sia ammissibile a fronte dei requisiti presentati e considerata anche la natura del servizio da affidare.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede se l'incremento del quinto previsto dall'art. 2 dell'allegato II.12 sia possibile solo per le imprese in possesso di attestazione SOA o se possa applicarsi anche alle imprese non in possesso di tale attestazione bensì dei requisiti di cui all'art. 28 del medesimo allegato.
Premesso che è stato acclarato che le categorie di opere di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice sono da ritenersi tutte a qualificazione obbligatoria, visto l'art. 100 comma 4 del Codice dei Contratti, visto l'Allegato II.12 del Codice ed in particolare l'art. 1 comma 1 e l'art. 28, considerato che dal tenore letterale delle disposizioni sopra citate pare che la discriminante per la definizione dell'obbligo di qualificazione mediante attestazione SOA sia riferita all'importo totale dell'appalto (il riferimento è sempre all'appalto e non ai lavori all'interno dell'appalto), considerato che la Stazione appaltante può, motivandolo all'interno del progetto, classificare le categorie scorporate "SIOS", visti altresì gli artt. 3 e 4 del Codice, si chiede se, nel caso di affidamento di opera pubblica di importo superiore a € 150.000 e quindi in un ambito in cui è richiesta la qualificazione SOA ex art. 100 comma 4, l'eventuale categoria scorporata di importo inferiore a € 150.000 necessità in linea generale di qualificazione SOA ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento oppure se il possesso del requisito speciale è dimostrabile anche con le modalità di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12.
Si chiede di chiarire se il combinato disposto dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso" e dell'art. 2, comma 1, dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che "Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonchè per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificazione, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4" debba intendersi che gli importi dei costi della sicurezza devono essere evidenziati in maniera separata rispetto all'importo dei lavori ribassabile ma comunque devono essere considerati nel calcolo degli importi per l'individuazioen della classificazione necessaria per la partecipazione alla procedura, oppure che i costi della sicurezza, poichè scorporati e non soggetti al ribasso, non concorrono nel calcolo degli importi di cui al comma 4 dell'art. 2 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.
L'art. 119, comma 1 del Codice, stabilisce che "...È altresì nullo l‘accordo con cui a terzi sia affidata... la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente...". Ne consegue quindi che, nel caso di un lavoro con categoria SOA unica e prevalente, la misura percentuale massima subappaltabile, non può superare il 50%. In tal caso, la qualifica SOA posseduta dal subappaltatore, deve comunque coprire l'importo totale dei lavori e quindi l'intera categoria prevalente? Oppure è sufficiente che copra la sola parte ricevuta in subappalto?
Nell'ipotesi di appalto per lavori di manutenzione a canone per il periodo di un anno, posto che l'art. 120, co. 10, consente alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara l'opzione di proroga contrattuale e che, a norma dell'art. 14, per la determinazione del valore complessivo dell'appalto si deve tenere conto del valore di tali opzioni, si chiede se, analogamente, per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione debba considerarsi il valore complessivo dell'appalto comprensivo del valore della proroga ovvero si debba tenere conto solo del valore del contratto posto a base d'asta (valore riferito ad una sola annualità).
Nel caso di una procedura per la selezione degli o.e. da invitare ad una procedura di gara per la quale sono previsti lavori in cat. OS28 per € 735.000 ed in cat. OS30 per € 110.000 una ditta ha dichiarato di possedere la qualificazione necessaria esibendo la certificaizone per lavri OS28 cl. II, OG11 cl. I e OS30 cl. I adducendo la possibilità di avvalersi dell'assorbimento reciproco tra la cat. OS28 e la cat. OS30. Si ritiene che la classificazione dimostrata dall'operatore economico risulti sufficiente per coprire la qualificazione richiesta in ragione del principio di assorbimento tra le categorie OG11 e OS28, OS30 e OS3.
L'articolo in oggetto, abroga l’art. 12 del D.L. n. 47/2014 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici". Si chiede quindi se, il nuovo quadro normativo, debba interpretarsi nel senso che non esistono più le categorie SIOS poiché, tutte le categorie SOA, sono da intendersi a qualificazione obbligatoria.
Come previsto dall'articolo citato in oggetto, requisito speciale ai fini di aggiudicazione di un appalto è: l'iscrizione nel registro CCIAA per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di una procedura negoziale Me.PA, avente ad oggetto: manutenzione ordinaria degli estintori portatili, carrellati, idranti, naspi, porte taglia fuoco, rilevatori e centraline antincendio è emerso che una società possiede, quale attività esercitata, il codice ATECO 43.22.03 - istallazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione) e non possiede l'attività esercitata di cui al codice ATECO 33.12.55 - riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica). Nel caso di specie, l'attività esercitata posseduta dall'O.E. può essere considerata pertinente atteso che l'appalto riguarda, per la maggiore e come indicato in capitolato, la manutenzione di estintori portatili di infrastrutture e di mezzi mobili? Inoltre, cosa si intende giuridicamente "pertinente all'oggetto dell'appalto"?
In relazione ai soggetti che possono partecipare a procedure per affidamenti di ingegneria e architettura di cui all'art. 66, del d. lgs. n. 36/2023, il prestatore di servizio che nell' atto costitutivo si identifica come "associazione professionale", si chiede di conoscere in quale delle fattispecie possa essere inquadrata tra quelle indicate al c. 1, lett. a) del predetto art. 66. Vale a dire: professionisti associati o società di professionisti di cui alla successiva lett. b). Inoltre, in entrambi i casi, gli stessi, qualora l'associazione professionale abbia alle proprie dipendenze lavoratori e o collaboratori/consulenti, la stessa può utilmente dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale attraverso le attività svolte dai propri dipendenti e o collaboratori/consulenti?
Un contratto di appalto di lavori, è stato aggiudicato considerando una categoria prevalente ed unica (es. OG3) e non sono state indicate categorie SIOS (es. OS21) pur presenti nei lavori, in quanto di importo minore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto che, dunque, sono confluite nella categoria prevalente. Si chiede se sia corretto autorizzare un subappalto di tali lavorazioni scorporabili (effettivamente presenti nei lavori ma non esplicitate come tali in sede di gara ai fini della qualificazione), ad imprese qualificate nella cat. OS21, con incidenza di tale subappalto sulla quota subappaltabile della categoria OG3. Si ritiene che diversamente operando, ossia pretendendo che la lavorazione sia eseguita da impresa in possesso della categoria OG3 (unica categoria), verrebbe meno la logica della qualificazione e della corrispondenza tra la lavorazione e l'esecutore qualificato per realizzarla. In caso affermativo, si chiede anche se sia corretto emettere il CEL in cat. OS21.
L'art. 71 del D.Lgs. 209/2024 - recante il Correttivo al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 - modifica, tra l'altro, l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023, introducendo l'art. 3-bis ai sensi del quale: "a decorrere dalla date in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80". Di conseguenza, in seguito all'abrogazione dell'articolo 12 del DL 47/2014, si chiede a Codesto Spettabile Supporto Giuridico del MIT se è corretto affermare che tutte le categorie scorporabili sono ora a qualificazione obbligatoria.
Con riferimento al DLgs 36/2023, per appalto di servizi di durata triennale di valore superiore a € 3.500.000,00, con l'incidenza della manodopera pari a quasi il 100% del valore dell'appalto, è possibile richiedere come requisito speciale di partecipazione il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio? In caso affermativo, è applicabile anche per ognuno degli operatori economici costituenti un raggruppamento?
<p>Nell'ambito di una gara di lavori pubblici, in caso di previsione negli atti di gara del cd. quinto d'obbligo da intendersi come modifica programmata ex art. 120, co. 1, lett. a) del codice (così come previsto dal bando tipo ANAC per ss e ff) , si chiede se la qualificazione SOA del concorrente dovrà avere riguardo solo dei lavori certi o tenere in considerazione anche il quinto d'obbligo in aumento (come parrebbe potersi dedurre dall'applicazione del Vostro Parere 2644/2024 anche alla fattispecie del quinto d'obbligo). </p>
Sulla corretta applicazione dell'art. 2 co. 6 All. II.12 del Codice sono sorti alcuni dubbi interpretativi. Innanzitutto si chiede se il possesso del requisito obbligatorio del volume di affari previsto dal cit. articolo debba essere richiesto per il solo fatto che l'importo a base d'asta sia superiore ad euro 20.658.000 oppure debba essere anche presente la categoria prevalente d'importo tale da essere necessaria la classifica VIII. Si chiede quindi se, nell'ipotesi in cui l'importo a base d'asta sia superiore ad euro 20.658.000, per es. euro 25.000.000 ma le singole categorie (prevalente e scorporate) siano di importi che singolarmente possano essere coperti con classifiche inferiori all'ottava ai sensi dell'art. 30, co. 1 dell'all. II.12, come ad es. la prevalente da euro 15.000.000 e la scorporata da euro 10.000.000 e l'OE singolo decida di partecipare con la categoria SOA prevalente class. VIII a copertura dell'intero importo (con subappalto necessario della scorporata), in questo caso non possa essergli richiesto ove partecipi spendendo i requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi (class. VII e VI a copertura rispettivamente della prevalente e della scorporata). Medesimo dubbio interpretativo si evidenzia in caso di partecipazione in RTI e spendita rispettivamente di una categoria SOA class. VII o singole class. inferiori.
Si chiede se alla luce dell'art. 225 comma 16 del D. Lgs 36/2023 possa riternersi abrogato il DM 248/2016 sulle categorie SIOS, ed in caso affermativo se fare riferimento per l'individuazione delle stesse all'art. 12 della legge 80/2014 (che peraltro non contempla fra le sios la categoria OS 32), norma che pare ad oggi ancora vigente. Si chiede inoltre di specificare quale significato va attribuito al riferimento contenuto nell'art. 40 delll'allegato I.7 relativo all'obbligo di segnalare nel computo metrico e schema di contratto SIOS di importo superiore al 15%, ovvero se solo in caso di strutture, impianti e opere speciali superiori al 15 per cento dell’importo totale dei lavori possa essere stabilito un divieto di subappalto/avvalimento?!
Buon giorno, si chiede conferma che il nuovo codice dei contratti ha fatto venir meno la distinzione tra lavorazioni a qualificazione obbligatoria e a qualificazione non obbligatoria, con il risultato che ora tutte lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria (da 150.000,00 euro in su). Grazie, cordiali saluti.

