Art. 102. Collaudo e verifica di conformità

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

4. disposizione abrogata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

6. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e ulteriormente modificata, con la soppressione dell’ultimo periodo, dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019

9. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;

c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

rubrica dell'articolo modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 102 (Controlli sull'esecuzione e collaudo) disciplina il collaudo dei lavori pubblici. La menzionata disciplina, che ricalca sostanzialmente quella prevista dall'art.141 del decreto legisla...

Commento

L’articolo 102 disciplina le attività di collaudo, che riprende la disciplina relativa regolata dagli articoli 120 e 141 del Codice dei contratti pubblici e nel regolamento di attuazione, in maniera d...
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Giurisprudenza e Prassi

INCARICO DI COLLAUDO - LA VERIFICA DI INCOMPATIBILITA' E RIMESSA ALLA VALUTAZIONE DELLA S.A. (102.7)

ANAC PARERE 2024

La valutazione in ordine alla sussistenza dei profili di incompatibilità di cui all'articolo 102, comma 7 d.lgs. 50/16, è di esclusiva pertinenza della stazione appaltante nell'esercizio del potere discrezionale che l'ordinamento le attribuisce e deve essere svolta in concreto con riguardo alle attività effettivamente espletate dal singolo professionista in relazione al contratto di appalto oggetto di collaudo, tenuto conto delle finalità perseguite dalla disposizione in esame, ossia garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con assoluta imparzialità.


SERVIZI DI RISTORAZIONE - CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE -

ANAC DELIBERA 2023

Servizio di ristorazione a basso impatto ambientale presso le sedi dei Vigili del Fuoco della Direzione Regionale della Liguria. Stazione appaltante Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, Direzione Regionale della Liguria.Fascicolo Anac n. 2945/2023

Nei servizi di ristorazione collettiva i controlli in corso di esecuzione assumano notevole rilevanza, in quanto finalizzati a tenere sotto controllo la filiera di approvvigionamento, partendo dalla verifica delle caratteristiche merceologiche dei prodotti in ingresso e la relativa corrispondenza a quanto previsto dal Contratto e dall'offerta tecnica, proseguendo poi con le attività connesse allo stoccaggio, il quale deve avvenire in uno stato igienico adeguato e nel rispetto delle condizioni di conservazione previste. Va inoltre monitorato il processo produttivo e distributivo, verificando il rispetto delle procedure del Piano di Autocontrollo nel centro di cottura e nei luoghi di consumo dei pasti, del mantenimento di idonee temperature in fase di conservazione, trasporto ed esposizione e della conformità alle norme igieniche. Va inoltre verificato il personale addetto ed il menù offerto, sia in termini di soddisfazione dell'utente finale che in termini di rispetto delle grammature previste.

Si ritiene inoltre che, alla luce dell'art. 17 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 Marzo 2018 n. 49, nonché di esigenze di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione, l'attività di controllo in corso di esecuzione negli appalti di servizi debba essere documentata in forma scritta e che pertanto non possano assumere rilevanza le attività non verbalizzate, ivi comprese le riunioni effettuate con la società appaltatrice.

Anche le attestazioni di regolare esecuzione contenute nelle proposte di liquidazione mensili sottoscritte dai collaboratori del DEC non risultano supportate da un'idonea formulazione esplicativa e da documentazione atta a comprovare le verifiche effettuate sull'effettivo rispetto delle condizioni e dei termini previsti dal Contratto di appalto e dal Progetto di gestione, inducendo quindi a ritenere che la liquidazione delle fatture sia avvenuta essenzialmente sulla base del numero dei pasti rilevati.

RUP - OBBLIGO DI CONTROLLO NELLA FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO (31.3)

ANAC DELIBERA 2023

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dalla legge 241/1990, ha il compito di vigilare anche sulla fase di esecuzione del contratto di appalto e deve provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Anche l'art. 101 del d.lgs. 50/2016 prevede che l'esecuzione dei contratti pubblici è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e l'art. 102 prevede che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Come evidenziato nelle Linee Guida Anac n. 3 approvate con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017 "il RUP svolge, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali".

OMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI - LEGTTIMA L'AZIONE CONTRO IL SILENZIO INADEMPIMENTO (102)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

L’art. 2 della deliberazione A.n.a.c. n. 24 del 23.05.2013 stabilisce che <<l'emissione [del Certificato di esecuzione dei lavori] deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all'impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica>> e, parimenti, le linee guida A.n.a.c. n. 3, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, prevedono -al punto 6 relativo tra i compiti del r.u.p. per i lavori nella fase di esecuzione, lett. x)- che il rilascio del C.E.L. avvenga <<entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'ANAC>>.

Come evidenziato dalla giurisprudenza <<la funzione dell'azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l'accertamento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull'istanza del privato, quindi, in definitiva, l'adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale>> (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273).

Nella fattispecie, il RUP, lungi dal concludere il procedimento innescato dalla istanza della ricorrente, si è limitato a evidenziare la sussistenza di problemi tecnici interni senza assumere alcuna determinazione.

Osserva il Collegio che essendo decorso il termine sopra indicato e perdurando l’inerzia del Comune il ricorso deve essere accolto.

L'amministrazione intimata dovrà pertanto provvedere in maniera espressa sull'istanza di rilascio del certificato presentata dalla ricorrente entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.


CONTABILIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI - IMPOSTA DI BOLLO

AGENZIA ENTRATE RISPOSTA 2023

Imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici

AFFIDAMENTO IN HOUSE - PRESUPPOSTI NORMATIVI (192)

CORTE DEI CONTI PARERE 2021

In particolare, le condizioni affinché un’amministrazione aggiudicatrice (o un ente aggiudicatore) possa affidare un appalto o una concessione mediante l’istituto dell’in house - e, dunque, in via diretta, senza ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica in sintesi, sono: a) l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando, dunque, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative; b) oltre l'80 per cento delle attività del soggetto affidatario deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) nel soggetto affidatario non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

FUNZIONE DI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE – REMUNERAZIONE – SOLO IN CASI SPECIFICI (102.1)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2021

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna esprime il proprio parere enunciando i seguenti principi:

- nel caso in cui il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza, svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il compenso incentivante ammissibile ai sensi dell’art.

113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la funzione di direzione dei lavori remunera tutte le attività svolte dal direttore dei lavori, ivi compreso il coordinamento per l’esecuzione dei lavori;

- nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori e le stesse siano affidate ad un direttore operativo che lo coadiuva ai sensi dell’art. 101, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si rientra nel caso previsto dall’art. 113, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che inserisce tra i potenziali beneficiari dell’incentivo per funzioni tecniche anche i collaboratori dei soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2 del medesimo art. 113.


IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA - ACCORDO QUADRO - COMMISURA AL VALORE DA COLLAUDARE - ILLEGITTIMA (93)

ANAC DELIBERA 2020

Ritenuto che sia rispondente al principio di proporzionalità e concorrenza una richiesta della garanzia per la stipula dell’Accordo Quadro che sia commisurata a un valore massimo previsto per l’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’arco dei 48 mesi; sotto tale profilo, l’art. 9 del disciplinare di gara è funzionale a garantire la Stazione Appaltante rispetto all’esecuzione dell’Accordo quadro da parte dell’aggiudicatario per il tempo previsto di durata dello stesso e rispetto alle RDO provenienti dalle Stazioni appaltanti-Aziende del SSN; infatti, con l’Accordo quadro “ogni Appaltatore si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dalle Stazioni Appaltanti” per il periodo di validità dell’Accordo Quadro (art. 2 dello Schema di Accordo Quadro); ciò anche alla luce dell’art. 13 del disciplinare di gara che prevede in capo all’aggiudicatario di un’area territoriale l’assegnazione delle aree territoriali rimaste scoperte (ad es. l’operatore economico istante in Sicilia risulta aggiudicatario unico e quindi assegnatario delle restanti aree rimaste scoperte oltre all’area territoriale di Siracusa); invece, a una funzione evidentemente diversa risponde la garanzia prevista dall’art. 10 del disciplinare di gara e dall’art. 29 delle condizioni generali di contratto, richiesta per l’esecuzione dell’appalto specifico e pari al 10% dell’importo riferito all’appalto specifico e valida fino al termine di esecuzione delle prestazioni; ritenuto, tuttavia, che sia in contrasto con il principio di proporzionalità e par condicio un’eventuale richiesta della cauzione commisurata a un valore dell’Accordo Quadro relativo ai lavori da collaudare e non al valore complessivo ipotizzabile dei servizi di collaudo per i quali risulta aggiudicatario, secondo un criterio differente rispetto al criterio seguito per i Sub-lotti Prestazionali nn. 1, 2 e 3, l’importo della garanzia dovendo risultare proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto.

oggetto: Istanza di parere congiunta per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Tecno20 Engineering S.r.l. – Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020 – Lotti geografici: Sicilia – Puglia – Campania – Sub-lotto prestazionale n. 4 “Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico” – Importo complessivo massimo stimato dell’accordo quadro: euro 713.266.603,05 – S.A.: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 13/04/2023 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN LUOGO DEL COLLAUDO

<p>Con riferimento al comma 2 dell&#39;art. 102 del D.lgs 50/2016 &quot;per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro .............,è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione&quot; si chiede l&#39;importo lavori da considerare per verificare il limite del milione di euro sia l&#39;importo lavori a base d&#39;asta oppure l&#39;importo contrattuale. </p>


QUESITO del 20/02/2023 - CHI PUO' SVOLGERE IL RUOLO DI VERIFICATORE DI CONFORMITA'?

Buongiorno, con la presente vorrei porre il seguente quesito: un istruttore amministrativo (categoria C), che lavora da 10 anni nel settore informatico (area informatica) ed è laureato in scienze politiche (quinquennale) oppure un istruttore tecnico (perito informatico categoria C) , che lavora da 10 anni nel settore informatico (area informatica) ed è laureato in architettura (triennale) possono svolgere il ruolo del verificatore di conformità in caso di adesione ad accordo quadro ? (Adesione all'Accordo quadro Lotto 4 Gestione della Transizione al Digitale, lotto Centro ID 2069). https://www.codiceappalti.it/dlgs_50_2016/Art__102__Collaudo_e_verifica_di_conformit%C3%A0/8483 Grazie Cordiali saluti Laura Baldini


QUESITO del 05/01/2023 - DIMISSIONI PROFESSIONISTA ESTERNO

<p>In caso di dimissioni di un collaudatore in corso d&#39;opera che abbia già percepito parte dei compensi in acconto, la Stazione Appaltante nel nominare il nuovo collaudatore deve corrispondere la stessa parcella? La stessa Stazione Appaltante deve provvedere al recupero degli acconti per il suddetto collaudatore?</p>


QUESITO del 29/12/2022 - APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZIO.

Nel caso di un appalto misto di lavori (96%) e di servizi per l'ingegneria e l'architettura (4%), il bando di gara quali requisiti di qualificazione deve richiedere all'operatore economico? Si precisa che non si tratta di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione in quanto l'intervento è finalizzato soltanto alla ristrutturazione leggera, non interessante la struttura portante, di un edificio esistente, senza cambio di destinazione d'uso. Poiché il certificato di collaudo statico non è disponibile tra la documentazione a corredo dell'edificio, occorre emettere un nuovo certificato di collaudo statico per poter dichiarare agibile l'edificio e consentirne il regolare uso scolastico. L'operatore economico deve essere qualificato sia per i lavori, sia per il servizio professionale. A tale scopo è corretto stabilire nel bando di gara che l'operatore economico deve indicare nell'offerta il nominativo di un professionista abilitato che svolgerà le indagini e le prove e tutte le altre attività connesse all'emissione del certificato di collaudo statico? E' inoltre corretto richiedere che il professionista indicato dall'operatore economico deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e i requisiti speciali (iscrizione all'albo da almeno 10 anni) dell'attività di collaudo statico di strutture in cemento armato?


QUESITO del 15/10/2021 - NOMINA COLLAUDATORI DELLA STAZIONE APPALTANTE. ART. 102 COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016

Premessa: L'agenzia interregionale per il fiume Po ente strumentale delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, con sede legale a Parma, intende nominare collaudatori tecnici-amministrativi tre dipendenti in servizio presso l'amministrazione: due presso la sede di parma, uno presso l'ufficio di Ferrara. L' opera da collaudare ha un valore superiore alla soglia comunitaria ed è ubicata in regione Emilia Romagna. L'attività verrebbe remunerata con compenso incentivante e sarebbe quindi esplicazione delle funzioni nell'ambito del rapporto di lavoro. Quesito: Il divieto di cui all'art. 102 comma t lett. b) del D.lgs 50/2016 si applica anche alle nomine di collaudatori interni all'amministrazione in servizio nel territorio in cui è ubicata l'opera sopra soglia o solo agli incarichi? Se il collaudatore è alle dipendenze della stazione appaltante si può ritenere che non vi sia incarico professionale e quindi non si applichino i limiti dell'art. 102 comma 7 lett. b) ?


QUESITO del 26/07/2021 - INCARICO A DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER COLLAUDO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI.

L'art. 61 c. 9 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 dispone che "Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. [...]." La giurisprudenza costituzionale e contabile evidenzia il duplice obiettivo perseguito dalla disposizione dell’art. 61, c. 9, del DL n.112/2008, di riduzione della spesa pubblica e di redistribuzione perequativa delle risorse per il trattamento accessorio di dipendenti pubblici. La norma trova applicazione anche nei confronti degli enti locali, con la destinazione del 50% del compenso spettante al dipendente per l’incarico di collaudo ricevuto da terzi “ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente” (Corte conti, Sez. riun., delib. n. 58/2010; MEF – Dipartimento RGS, circolare, n. 2/2010). Per quanto sopra, questa Amministrazione chiede: a) se sia possibile richiedere al dipendente pubblico a cui si intende affidare l'incarico un ribasso sull'importo della tariffa di cui al DM 17/06/2016; b) nel caso di risposta affermativa al quesito a), se il calcolo della trattenuta del 50% da versare all’Ente di appartenenza deve essere calcolato sull’importo spettante ai sensi della tariffa professionale oppure sull’importo pattuito nel contratto di incarico stipulato tra stazione appaltante e collaudatore di altra amministrazione pubblica.


QUESITO del 21/05/2021 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN LUOGO DEL CERTIFICATO VERBALE DI COLLAUDO O DI VERIFICA CONFORMITÀ – DISCREZIONALITA’ DELLA PA

Il D.Lgs. 50/2016 all'art. 102 disciplina l'argomento in oggetto indicando che, per lavori inferiori ad 1 milione di euro + IVA ed acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria al netto dell'IVA è sempre facoltà, per la stazione Appaltante (SA), sostituire il più complesso certificato di collaudo o certificato di verifica conformità, col più semplice certificato di regolare esecuzione (CRE) rilasciato per i lavori, dal Direttore dei Lavori (DL), mentre per i servizi e le forniture dal RUP. Il problema sorge per i lavori compresi tra il predetto importo e la soglia comunitaria al netto dell'IVA per i quali, il CRE, puo' essere utilizzato solamente per le fattispecie indicate dal regolamento di attuazione del Codice e/o specifico decreto del MISM entrambi non ancora emanati. Tutto ciò premesso si chiede se, relativamente a tale verbale di collaudo o di verifica conformità: 1 - allo stato attuale, per tale fascia d'importo, sia obbligatorio effettuarlo sempre; 2 - la commissione possa essere nominata direttamente dal RUP e/o dalla SA in qualità di ente deputato all'approvazione del contratto ai sensi dell'art. 225 del DPR 170/2005 ed art. 216 co. 1 del DPR 207/2010 e non da un organo ad essa sovraordinato significando che, tale concetto, parrebbe in linea con quanto già previsto dagli abrogati art. 28 della L. 109/1994 ed art. 141 del DLgs. 163/2006; 3 - tale commissione sarà costituita da tre tecnici esperti in materia in forza all'Ente in cui insiste la SA e non vi dovrà prendere parte il DL in quanto ruolo incompatibile con quello di collaudatore ai sensi dell'art. 102 co. 7 del D.Lgs. 50/2016. E' corretto il ragionamento?


QUESITO del 09/11/2020 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE AFFIDAMENTI DIRETTI DEL SETTORE DIFESA

Il DPR 236/2012 all'art. 133 co. 1i ndica che le spese per l'acquisizione di beni e servizi (si suppone che nei servizi in questo caso rientrino anche i lavori) di importo superiore alla soglia dell'art 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2016 ( € 40.000 + IVA) ossia il vecchio codice dei contratti, siano sottoposte a verifica di conformità (leggasi collaudo vero e proprio con emissione di verbale) mentre per quelle di importo inferiore basta una semplice dichiarazione di buona provvista o buona esecuzione(o retrofattura). Tale interpretazione è corretta? Vale anche per i lavori? È valida anche a seguito dall'entrata in vigore del nuovo codice D.Lgs. 50/2016? Magg. Filippo STIVANI


QUESITO del 23/06/2020 - TEMPISTICA MASSIMA DI EFFETTUAZIONE DEL COLLAUDO.

Si chiede se per la fornitura complessa di materiali, nello specifico moduli abitativi con assistenza alla posa da parte della ditta aggiudicataria,i tempi massimi per rilasciare il verbale di collaudo siano quelli riportati all'art. 102 co. 2 del Codice ossia 90 giorni. Si precisa che la gara è stata effettuata ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 236/2012 e pertanto, la fornitura in parola, non è soggetta ai limiti di soglia comunitaria oltre i quali parrebbe che le tempistiche per il collaudo siano elevate a 180 giorni. Magg. com. Filippo STIVANI.


QUESITO del 10/11/2018 - COLLAUDO STATICO EX ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 (COD. QUESITO 381) (31.8 - 102.6 - 113)

L'art. 102 comma 6 testualmente prevede: Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del predetto articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. Poiché per un collaudo statico occorre l'iscrizione in albi professionali, solitamente presentano manifestazione di interesse ad assumere l'incarico dipendenti di amministrazioni pubbliche a tempo parziale iscritti in albi professionali che esercitano anche la professione. Stante tuttavia la disposizione del comma 56-bis dell'art. 1 della Legge 662/1996 che stabilisce "Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione". A tali dipendenti, ovvero dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo parziale < 50% iscritti in albi professionali e che svolgono attività professionali, è possibile conferire l'incarico di cui agli art. 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016. In altre parole, tale incarico NON deve inquadrarsi tra gli incarichi professionali conferiti da questa amministrazione in quanto conseguente ad una disposizione di legge?


QUESITO del 06/12/2017 - REMUNERAZIONE INCARICHI DIPENDENTI PUBBLICI (COD. QUESITO 125) (102.6)

Chiedo un chiarimento circa il corretto corrispettivo da dare al dipendete pubblico di altra amministrazione in caso di prestazione richiesta ....L’art 102 del Dlgs 50/2016 al comma 6 riporta: “.........il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 61, comma 9, del DL 25 giugno 2008, n. 112.....” ..... non capisco cosa si intende per normativa applicabile alle stazioni appaltanti ...... al dipendente pubblico di altra p.a il compenso va calcolato sulla base del DM 17.06.2016? e ancora il 50% che sarà trattenuto in forza dell’art. 61, comma 9, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 viene incamerato dal Comune di appartenenza?


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
PROGRAMMA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oooo) del Codice: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...