Articolo 34 Cancellazione dall’Albo

1. Su istanza degli Enti o d’ufficio, gli operatori economici sono cancellati dall’Albo, qualora ricorra una delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 13 e ss., con provvedimento della Segreteria per l’Economia.

2. Il provvedimento di cancellazione non può essere disposto se non previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate dall’operatore economico.

3. Il suddetto provvedimento di cancellazione è altresì impugnabile dinanzi l’Autorità Giudiziaria.

4. L’Ufficio del Revisore Generale, anche nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 48 lettera d) e 59 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e 30, commi 1 e 4, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, al fine di esercitare un’adeguata verifica sulla veridicità delle dichiarazioni degli operatori economici e sull’autenticità della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 2 2 lettera d) del proprio Statuto, su mandato e previo nulla osta della Segreteria di Stato, ovvero per il tramite di questa, può stipulare convenzioni con Enti pubblici degli Stati nei quali operano o sono comunque stabiliti un numero rilevante di operatori economici.

5. La Segreteria per l’Economia, l’APSA e il Governatorato, possono chiedere all’Ufficio del Revisore Generale di effettuare verifiche sulle attestazioni rese dagli operatori economici.
Condividi questo contenuto: