Articolo 35 Procedura semplificata

1. Con atto di indirizzo di cui all’art. 2 del proprio statuto, il Consiglio per l’Economia, su proposta della Segreteria per l’Economia, può prevedere forme semplificate di iscrizione all’Albo per quegli operatori economici che, nel paese in cui sono stabiliti, sono già iscritti in albi, elenchi e istituti similari sulla base di condizioni e controlli analoghi a quelli previsti dalla presente Sezione.
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