Articolo 33 Categorie di specializzazione

1. Gli operatori economici possono chiedere di essere iscritti all’Albo per una o più categorie di specializzazione, tenuto conto:

a) dell’oggetto sociale ovvero di qualsiasi altra attestazione formale;

b) delle abilitazioni, autorizzazioni, licenze o altro provvedimento rilasciato da enti pubblici del Paese in cui sono stabiliti, abilitanti ad operare in determinati settori economici;

c) delle attestazioni dei clienti pubblici e privati che forniscano prova di avere operato in determinati settori economici ed avere determinati requisiti.

d) di ogni altro elemento che consenta di accertare la presenza effettiva del fornitore in un determinato mercato di specializzazione.

2. Le categorie di specializzazione e il modo di documentarne l’appartenenza sono determinate e aggiornate con provvedimento della Segreteria per l’Economia sulla base delle necessità espresse dall’APSA e dal Governatorato nei rispettivi Piani generali degli acquisti.

3. Gli operatori economici, qualora dimostrino di averne i requisiti, possono chiedere l’iscrizione in più categorie di specializzazione.

4. Qualora per una o più categorie di specializzazione, non vi siano fornitori iscritti all’Albo o vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre, l’APSA e il Governatorato, all’atto della pubblicazione del calendario degli acquisti, provvedono a dare comunicazione agli Enti della necessità di reperire ulteriori operatori economici da iscrivere all’Albo e avviano in proprio le opportune ricerche di mercato.
Condividi questo contenuto: