Articolo 27 Consultazione dell’Albo

1. La consultazione dell’Albo è consentita:

a) agli Enti per gli acquisti comuni e per quelli singolari che direttamente li riguardano;

b) a tutti gli operatori economici interessati riguardo alla sezione degli Annunci legali pubblici.

c) agli operatori economici iscritti all’Albo, limitatamente alle sezioni e alle sottosezioni per le procedure di acquisto relative alle categorie di specializzazione in cui sono iscritti;

d) agli Organismi di vigilanza e di controllo;

e) alla Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede nei limiti di quanto necessario all’esercizio delle proprie funzioni.
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