Articolo 28 Effetti della pubblicazione

1. La pubblicazione nella Sezione degli annunci legali è lo strumento di comunicazione tra l’APSA e gli Enti, nonché il Governatorato, da un lato, e gli operatori economici, dall’altro lato.

2. Con la pubblicazione nell’Albo, gli atti e i provvedimenti si danno per conosciuti ad ogni effetto di legge da parte di tutti coloro che hanno accesso all’Albo medesimo. È onere degli operatori economici che abbiano titolo e interesse a partecipare alle singole procedure consultare l’Albo.

3. Dalla data di pubblicazione nell’Albo decorrono tutti i termini procedurali, salvo diversa indicazione disposta negli atti pubblicati.
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