Articolo 26 Istituzione dell’Albo informatico

1. È istituito l’Albo informatico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. L’Albo è esclusivamente informatico ed è realizzato su una piattaforma unica.

2. La piattaforma è divisa in tre comparti ed è gestita:

a) dall’APSA, per il comparto relativo agli operatori economici della Santa Sede, in conformità alle disposizioni della presente normativa;

b) dal Consiglio per l’Economia, per il comparto relativo agli operatori economici degli Organismi di vigilanza e di controllo;

c) dal competente Ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, per il comparto relativo agli operatori economici del Governatorato medesimo, in conformità alle disposizioni proprie allegate alla presente normativa e alle disposizioni di cui alla Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018.

3. I soggetti di cui al paragrafo precedente sono responsabili della gestione amministrativa del comparto di propria competenza.

4. L’Albo è gestito a livello informatico e ogni comparto è diviso in due sezioni:

a) la Sezione degli annunci legali;

b) la Sezione degli operatori economici abilitati.

5. Il Responsabile dell’Albo è individuato nel responsabile di cui all’art. 33, 1 del Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”.

6. Per la gestione dell’Albo si applicano, in quanto compatibili, i principi e le regole generali stabilite dal Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”.
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