Articolo 25 Responsabile del procedimento

1. L’Ente designa per ogni procedura o più procedure un Responsabile del procedimento scelto tra i propri dipendenti.

2. Il Responsabile del procedimento, salvo diversa disposizione dell’Ente, svolge compiti istruttori e non è competente all’adozione di provvedimenti definitivi.

3. Il nominativo del Responsabile del procedimento deve essere indicato in tutti gli atti e documenti adottati in relazione ad ogni singola procedura.

4. Il Responsabile dell’Albo provvede a rilasciare al Responsabile o ai Responsabili del Procedimento le relative credenziali di accesso.
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