Art. 76.

Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell'articolo 73, si osservano, quanto al modo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo. L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta. Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta. L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tale caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segnato nella scheda.

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Giurisprudenza e Prassi

LA GESTIONE DI UN PARCHEGGIO CONFIGURA UNA CONCESSIONE DI BENI, ESCLUSA DAL CODICE DEI CONTRATTI (176)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

È nulla la clausola negoziale che riserva al concessionario uscente il diritto di prelazione per l'affidamento della gestione di un bene pubblico, in quanto contraria ai principi eurounitari di concorrenza, parità di trattamento e libertà di stabilimento. Nel caso in cui l'Amministrazione persegua esclusivamente lo sfruttamento economico di un immobile tramite la riscossione di un canone, senza imporre investimenti o modalità gestionali complesse, il rapporto va qualificato come concessione di beni (contratto attivo), con conseguente inapplicabilità delle tutele del D.Lgs. 36/2023, ivi compresa l'obbligatorietà del subprocedimento di verifica dell'anomalia.

"La qualificazione dell’oggetto della gara come concessione di beni o di servizi nei casi in cui l’attività venga svolta avvalendosi di beni pubblici, è demandato all’interprete il quale deve esaminare quali siano gli obiettivi di fondo perseguiti dall’Amministrazione concedente (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 2 gennaio 2025, n. 4; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 giugno 2022, n. 4949; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 18 giugno 2019, n. 547).

Solo se la “componente servizi” travalica il mero utilizzo ordinario del bene è ravvisabile una concessione di servizi.

Nel caso in esame dalla documentazione versata in atti emerge che lo scopo perseguito dall’Amministrazione concedente non travalica il fine di concedere al privato lo sfruttamento economico di un bene, per un periodo limitato, previo pagamento di un corrispettivo."