Art. 647.

Ai mandati e ai buoni su mandati a disposizione emessi nell'esercizio 1924-25 e che al 30 giugno 1925 resteranno inestinti saranno applicabili fino al 30 giugno 1926 le disposizioni per essi stabilite nel regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074. Conseguentemente per l'ammontare dei buoni di cui al precedente comma verranno emessi in conto residui i corrispondenti mandati a disposizione.
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