Art. 646.

I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, di istruzioni o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilità e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti al preventivo esame del ministero delle finanze (ragioneria generale). Quando occorra sentire su detti progetti il consiglio di Stato, viene a questo comunicato lo schema concordato col ministero suddetto. I decreti reali e ministeriali che approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col ministro delle finanze. Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione dell'accordo preso col ministro medesimo. Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del consiglio di Stato, quando sia intervenuto.
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