Art. 648.

I residui passivi della parte ordinaria del bilancio risultanti al 30 giugno 1924 e riferibili ad esercizio finanziario non anteriore a quello 1919-20, possono essere conservati fino a tutto il 1924-25. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sarà applicata a tutti i residui passivi di parte ordinaria relativi agli esercizi finanziari 1922-23 e retro la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 36 della legge.
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