Art. 595.

Possono essere ricevuti in tutte le tesorerie i depositi per adire alle aste, in qualunque luogo siano indette, purché tale facoltà risulti dal corrispondente avviso d'asta e copia del medesimo sia comunicata alle delegazioni del tesoro, quando siffatto avviso non venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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