Art. 594.

Il ricevimento dei depositi provvisori nella tesoreria centrale deve essere previamente consentito dalla direzione generale del tesoro, e quello dei depositi da farsi nelle sezioni di tesoreria dalle delegazioni del tesoro. In casi speciali la direzione generale del tesoro può consentire il ricevimento di depositi presso le sezioni di tesoreria, ma l'ordine dev'essere sempre comunicato alle sezioni stesse per mezzo della competente delegazione del tesoro.
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