Art. 596.

All'atto del ricevimento dei valori, rappresentanti depositi provvisori, i tesorieri rilasciano quietanze staccate da bollettario a madre e figlia, avente il suggello a secco del ministero delle finanze ed un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni gestione di tesoriere e di controllore capo. Le quietanze debbono indicare: 1° il cognome, il nome e la paternità del depositante o di colui per conto del quale è fatto il deposito; ovvero la qualità del depositante, quando il deposito sia fatto per conto della pubblica amministrazione; 2° la causa del deposito; 3° la quantità e la specie dei valori depositati, e se questi consistono in effetti pubblici, la loro qualità, la rendita annua dei medesimi e la decorrenza di essa ed il capitale nominale. Alle quietanze di deposito e al relativo bollettario sono applicabili le disposizioni degli articoli 242 e 249 a 251.
Condividi questo contenuto: