Art. 593.

Depositi provvisori sono quelli eseguiti, in contanti od in effetti pubblici o in valori diversi da restituirsi nelle identiche valute versate, dai concorrenti alle aste, nonché quegli altri di effetto temporaneo, che siano autorizzati con istruzioni da emanarsi dalla direzione generale del tesoro. I depositi dei concorrenti alle aste, qualora in seguito ad aggiudicazione debbano convertirsi in cauzione definitiva, sono passati fra quelli in amministrazione della cassa depositi e prestiti.
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