Art. 537.

Il contabile del portafoglio è responsabile dell'esatto adempimento degli ordini ricevuti per le operazioni indicate nell'articolo precedente, della integrale conservazione dei titoli affidatigli in custodia e della regolare tenuta delle proprie scritture. Egli deve rendere il suo conto giudiziale annualmente alla corte dei conti. Il conto giudiziale predetto viene presentato al direttore generale del tesoro, il quale, riconosciutolo regolare, vi appone il suo visto e lo trasmette alla corte dei conti per il relativo giudizio. Il contabile del portafoglio trasmette al termine di ogni trimestre alla ragioneria generale dello Stato, per ogni eventuale effetto di bilancio, un prospetto riassuntivo dimostrante la situazione dei conti aperti alle varie amministrazioni, e quella dei pagamenti effettuati dal tesoriere centrale per mezzo di ordini di portafoglio e delle riscossioni verificatesi a titolo di fondi somministrati per suo conto.
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