Art. 536.

Il contabile del portafoglio esegue gli ordini che gli vengono impartiti dal direttore generale del tesoro, sia per quanto riguarda le operazioni finanziarie e di tesoreria da eseguirsi attraverso l'azienda speciale del portafoglio, sia per quanto riguarda il movimento dei titoli affidati alla sua custodia, nonché per quanto riguarda le operazioni di entrata e di uscita per provvista e somministrazione di fondi all'estero, per acquisto di titoli di credito e per i relativi rimborsi, ed infine per gli accreditamenti ed addebitamenti verso i vari istituti esteri e nazionali con i quali il tesoro ha aperti conti correnti.
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